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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO IV

LA FUNZIONE DI
SANTIFICARE DELLA CHIESA

 

PARTE III

I LUOGHI E I TEMPI SACRI

 

TITOLO II

I TEMPI SACRI

(Cann. 1244 – 1253)

 

Can. 1244 - §1. Stabilire, trasferire, abolire i giorni di festa e parimenti i giorni di penitenza comuni alla Chiesa universale, spetta unicamente alla suprema autorità ecclesiastica, fermo restando il disposto del can. 1246, §2.

§2. I Vescovi diocesani possono indire peculiari giorni di festa o di penitenza per la diocesi o i luoghi propri, ma solo per modo di atto.

Can. 1245 - Fermo restando il diritto dei Vescovi diocesani di cui al can. 87, il parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni del Vescovo diocesano, può nei singoli casi concedere la dispensa dall'obbligo di osservare il giorno festivo o di penitenza, oppure commutarlo in altre opere pie; lo stesso può anche il Superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai propri sudditi e agli altri che vivono giorno e notte nella loro casa.