Index

Back Top Print

CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

 

TITOLO IV

LE PROVE

(Cann. 1526 – 1586) 

 

CAPITOLO III (Can. 1547 - 1573)

TESTI E TESTIMONIANZE

 

Articolo 4

Forza probante delle testimonianze

Can. 1572 - Nella valutazione delle testimonianze, il giudice, dopo aver richiesto, se necessario, lettere testimoniali, prenda in considerazione:

1) quale sia la condizione e l'onestà della persona;

2) se la testimonianza è fatta per conoscenza propria, soprattutto per aver veduto o udito personalmente, oppure in base alla propria opinione, per fama o per averlo udito da altri;

3) se il teste sia costante e fermamente coerente con se stesso, oppure sia variabile, insicuro o dubbioso;

4) se abbia contestimoni su quanto ha deposto, e sia confermato o no da altri elementi di prova.

Can. 1573 - La deposizione di un solo teste non può fare fede piena, a meno che non si tratti di un teste qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o le circostanze di cose e di persone suggeriscano altro.