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MOTU PROPRIO 
CONSILIUM A DECESSORE
DI SUA SANTITÀ
BENEDETTO XV

 

La decisione presa dal Nostro Predecessore, di santa memoria, di riportare al testo originario la versione latina (detta «Vulgata ») dei libri sacri della Bibbia è da tutti annoverata tra quei meriti per i quali il nome di Pio X è affidato all’immortalità. Infatti, soprattutto per la varietà e il grande numero dei Codici che occorre ricercare e raccogliere in tutto il mondo, si tratta di una faticosa iniziativa, quasi sterminata, che certo non può essere compiuta da un solo uomo, per quanto operoso e competente, poiché essa richiede gli studi comuni e costanti di numerosi dotti. Se tale proposito avrà compimento, deriverà alla Chiesa grande vantaggio, e crescerà presso gli acattolici la stima per l’erudizione e la dottrina del clero cattolico.

Non abbiamo alcun dubbio circa il successo dell’impresa, vedendo a chi essa è stata affidata dal Nostro Predecessore: infatti è certamente conosciuta e meritamente lodata la preparazione dei monaci benedettini in questo genere di studi. Pertanto confermiamo, così come è costituita, la Commissione per la revisione della versione «Vulgata » dei Libri Sacri, la onoriamo del titolo di « Pontificia », e ordiniamo che essa sia autonoma entro le seguenti norme:

I. Ogni volta che un nuovo Presidente dovrà essere assegnato alla Commissione, l’Abate Primate delle Congregazioni associate dell’Ordine Benedettino, dopo aver consultato i suoi consiglieri, proporrà uno o diversi nomi al Sommo Pontefice che designerà a questo incarico la persona da lui preferita.

II. La Commissione sarà una comunità legittima con diritto proprio, allo stesso titolo degli altri conventi benedettini.

III. Il Presidente eserciterà sui suoi colleghi della Commissione, finché ne faranno parte, la stessa giurisdizione che ogni Abate benedettino esercita sui monaci del suo cenobio, fatta salva, come in radice, la potestà del proprio Prelato.

IV. La Commissione stessa coopterà i propri membri. Sia però consentito al Primate di intervenite in tale cooptazione, ossia opporsi ad essa per gravi motivi. È auspicabile tuttavia che tutti gli Abati della Consociazione Benedettina, salvo impedimenti di carattere locale, consentano a coloro che sono nominati nella Commissione, di compiere un lavoro tanto importante e utile.

V. Lo stesso Primate amministrerà tutti i beni che perverranno alla Commissione, dopo aver designato come consiglieri alcuni membri della Commissione; ma ogni anno renderà conto al Sommo Pontefice della propria amministrazione.

Abbiamo stabilito e sancito queste norme con motu proprio, nonostante qualsiasi parere contrario.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 23 novembre 1914, nel primo anno del Nostro Pontificato.

BENEDICTUS PP. XV

 

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