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MOTU PROPRIO 
DEI PROVIDENTIS
DI SUA SANTITÀ
BENEDETTO XV

 

Per arcano disegno della Divina Provvidenza posti sulla cattedra del beato Pietro, Principe degli Apostoli, che il Signore Gesù designò sulla terra quale sommo ed eterno Pastore delle anime redente con il suo sangue, Noi Ci adoperiamo ad esercitare con il dovuto scrupolo il Nostro ufficio apostolico rivolgendo tutta la Nostra attenzione e la Nostra cura allo scopo non solo di conservare, ma di accrescere altresì tutte e le singole Chiese delle quali, compatto e unitario, è formato « l’unico corpo mistico di Cristo », cioè la Chiesa cattolica. Ma se abbracciamo nel Nostro paterno affetto tutte le particolari Chiese, Ci sono specialmente care quelle orientali, le quali, con le più antiche memorie della loro storia, offrono così luminosi esempi di santità e di dottrina che anche oggi, dopo tanto tempo, Ci appaiono riverberare il loro splendore su tutto il rimanente mondo cristiano.

E davvero non possiamo considerare senza dolore in che stato di miseria e debolezza siano cadute, così fiorenti e prestigiose quali esse erano, dopo che una serie ininterrotta di eventi deprecabili ebbe sottratto la maggior parte dei cristiani orientali all’abbraccio della Madre Chiesa.

Possano un giorno, per grazia divina, i Nostri diletti figli orientali tornare in possesso della loro primitiva prosperità e della loro gloria! Frattanto Noi, consci del ruolo che Ci compete, porremo il massimo impegno nel contribuire, per quanto è in Nostro potere, a risollevare le sorti della tribolata Chiesa d’Oriente.

A questo scopo abbiamo deliberato di istituire, a favore dei cosiddetti Orientali uniti, un’apposita Sacra Congregazione presieduta personalmente da Noi stessi, e dopo di Noi dai Nostri successori. Quella infatti che è esistita finora, decretata « per gli affari di rito orientale » dal Nostro predecessore Pio IX di felice memoria, fu collegata alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e, dal momento che poteva essere vista quasi come una sorta di appendice di questa, sappiamo che alcuni, prevenuti nei confronti della Sede Apostolica, ne traevano motivo per accusare i Pontefici Romani di scarsa considerazione verso i Cattolici Orientali, e della volontà di subordinarli ai Latini. E sebbene chiunque giudichi con obiettività sia in grado di vedere l’infondatezza di simile accusa, vogliamo tuttavia che la sollecitudine di questa Sede Apostolica nei confronti degli Orientali appaia con tale evidenza che a nessuno sia lecito metterla in dubbio. E quando i Nostri Orientali vedranno lo stesso Sommo Pontefice prendersi cura personalmente dei loro interessi, certamente comprenderanno come non vi possa essere modo migliore per la Santa Sede di testimoniare loro il proprio amore. Si può sperare inoltre che non vi sarà più chi rinfocolerà tra gli Orientali il sospetto nei confronti dei Latini, dato che anche questa iniziativa dimostrerà manifestamente come nella Chiesa di Gesù Cristo — la quale non è né latina, né greca, né slava, ma cattolica — non esiste alcuna discriminazione tra i suoi figli e che tutti, latini, greci, slavi e di altre nazionalità hanno tutti la medesima importanza di fronte a questa Sede Apostolica.

Per questo, nella pienezza della Nostra autorità apostolica, con motu proprio stabiliamo e decretiamo:

1. La Sacra Congregazione di Propaganda Fide per gli Affari di Rito Orientale cessi d’esistere dal giorno 30 novembre di quest’anno.

2. Separata dalla Sacra Congregazione di Propaganda Fide, dal 1° del mese successivo esisterà la Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, alla quale presiederà lo stesso Sommo Pontefice. Essa comprenderà alcuni Cardinali di Santa Romana Chiesa, uno dei quali ne sarà segretario; ad essi si uniranno un Assessore, scelto tra i più insigni membri del Clero, e diversi Consultori tanto di rito latino che orientale; e, inoltre, un adeguato numero di funzionari scelti tra gli ecclesiastici che siano più esperti di cose orientali.

3. A tale Congregazione saranno riservati tutti gli affari, di qualsiasi genere, che si riferiscano a persone, a regole o a riti delle Chiese orientali, e così pure le operazioni miste, che riguardino cioè anche Latini, tanto in relazione a cose che a persone.

4. Circa le Chiese di rito orientale, questa Congregazione avrà tutte le facoltà che spettano alle altre Congregazioni nei confronti delle Chiese di rito latino, ad eccezione tuttavia dei diritti di competenza della Congregazione del Santo Uffizio.

5. Tale Congregazione dirimerà le controversie per via disciplinare; quelle che reputerà di competenza dell’ordine giudiziario, le rimetterà essa stessa al tribunale che designerà. Noi intendiamo che tutte queste disposizioni siano valide in perpetuo, nonostante qualsivoglia cosa contraria, ancorché degna di menzione del tutto speciale.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 1° maggio 1917, anno terzo del Nostro Pontificato.

BENEDICTUS PP. XV

 

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