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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AI GIURISTI CATTOLICI

6 dicembre 1980

 

Illustri signori e carissimi fratelli!

1. È stato per me motivo di particolare compiacimento l’apprendere che quest’anno il vostro convegno nazionale di studio avrebbe avuto per tema l’arduo binomio violenza e diritto. Se sul piano dei fatti storici, infatti, la dolorosa cronaca quotidiana ci presenta il primo termine come estremamente attuale, sul terreno dottrinale, le controversie riaccesesi anche tra cattolici dopo il Concilio possono dirsi appena un poco attenuate, mentre rimane ancora spessa la confusione delle idee, derivante dalla pluralità delle discipline vecchie e nuove, dalla diversità delle scuole e dalla opposizione delle ideologie politiche. E va subito rilevato, che oggi, all’eterna dialettica tra posizioni conservatrici e movimenti innovatori aventi ad oggetto principi, valori o istituzioni particolari, si va e si vuole sostituire da non pochi, nelle odierne società dette in trasformazione, l’opposizione tra quanti pensano che si possano e si debbano riformare pacificamente le strutture, e quanti credono che, solo dopo l’annientamento totale e violento delle stesse, l’uomo possa pervenire a costruire una società più giusta e più umana. Frutto amarissimo di questa confusione delle idee è l’ideologia della violenza. Non si può esitare a riconoscere ai giuristi una più diretta, più penetrante e più adeguata competenza non solo ai fini empirici della necessaria repressione delle singole sue manifestazioni antisociali, e neppure a quelli della sua prevenzione mediante leggi ed istituzioni idonee ad eliminarne le occasioni, ma anche al fine di trarre dalla vastissima e molteplice esperienza giuridica le ragioni non di qualsiasi rapporto di opposizione pratica, ma di vera antitesi, radicale e sistematica, tra diritto e violenza; antitesi perciò stesso rivelatrice della essenza intima della seconda.

2. È tutta l’enciclopedia giuridica che è chiamata a contribuire a questa ricerca. Nelle varie discipline l’antitesi violenza-diritto è prospettata ora in determinazioni, ossia in comportamenti e con conseguenze particolari, ora in modo più ampio e generale. Siamo allora di fronte ad una antitesi fra gli stessi termini radicali, o di fronte a situazioni non riducibili a un fondo comune? A questa domanda i giuristi, ammaestrati dall’analisi del linguaggio, dalla storia e dalla comparazione degli ordinamenti giuridici, possono dare, e sostanzialmente hanno già dato, una risposta nel senso della prima alternativa.

Un primo passo, preliminare ma indispensabile può dirsi generalmente acquisito e sta nella precisa distinzione tra forza e violenza. Nonostante, infatti, l’identica radice lessicale (“vis, hybris”) e l’identità fisica dell’attività (forza individuale e collettiva), è stato precisato che la forza è bensì mezzo o strumento essenziale per il diritto positivo, ma pure che essa, quando è organizzata ed esercitata ordinatamente per i fini del diritto, non è più mera forza fisica, ma è anche soprattutto giustizia in concreto. Ciò vale non solo per la forza pubblica ma pure per quella privata, nel caso di legittima difesa. La forza è dunque realtà nettamente distinta rispetto alla violenza. E vorremmo aggiungere una verità ancor più nobilitante della forza rettamente usata. L’individuo che impedisce con la forza a un infelice di suicidarsi non gli fa violenza, ma fa opera di carità.

3. Il secondo passo, decisivo, è quello che porta dapprima ad affermare l’antitesi radicale tra violenza e il diritto, poi a costruire proprio su tale antitesi una definizione universale valida della violenza. Bisogna distinguere questi due momenti dell’indagine, giacché, se sul primo troviamo tra gli storici del diritto, tra i cultori della filosofia e della storia generale e tra gli stessi studiosi dei singoli rami dell’ordinamento giuridico, una intuizione generale diffusa, e si direbbe pure una profonda convinzione; quanto al secondo, la diversità dei criteri finora proposti per distinguere la forza dalla violenza puntando sull’idea del diritto, non solo palesa l’inadeguatezza di ciascuno di essi, ma pure la loro connessione alla personale concezione del diritto in genere che il proponente ha.

Ora è qui che voi, giuristi cattolici, potete portare il vostro specifico contributo ad una definizione della violenza più razionalmente valida e più praticamente utilizzabile, giacché pur nello studio approfondito del diritto positivo e nel più sincero rispetto per l’ordinamento giuridico nel quale operate, non siete ottenebrati dal falso dogma del positivismo statualistico, né dai permanenti equivoci contro il diritto naturale. Vediamo in breve quale è la via più chiaramente aperta.

4. La violenza, anche forse etimologicamente, appare come una violazione. Si è detto violazione di singoli valori umani o visti in se stessi, o in quanto protetti dal diritto positivo. Ma il primo criterio è essenzialmente morale, e non sembra consentire una definizione generale universalmente valida. Il secondo (detto istituzionale) è quello proprio del diritto penale; ma, in via generale, urta contro la ineliminabile difficoltà che mentre nelle odierne società in trasformazione sono dappertutto in discussione proprio le istituzioni, o diritto positivo, la storia antica, moderna e persino contemporanea ci mostra regimi dispotici, totalitari e disumani, le cui leggi, sebbene per la retta filosofia vadano dette piuttosto “monstra legum” che “leges”, formalmente sono pur sempre leggi e istituzioni positive.

Con più felice intuito della verità sostanziale, giuristi e moralisti, specie cattolici, han fatto ricorso al valore supremo della vita associata: la dignità della persona umana. A parte il fatto però che tale valore considerato in sé e per sé, ossia nella sua nuda astrazione, non va oggi scevro di equivocità (tanto che esso viene invocato a giustificare anche le più indubbie violenze delle rivoluzioni, delle guerriglie) non può dirsi che qualsiasi violenza vietata dalle leggi per ottenere il rispetto di un ordine esclusivamente positivo (si pensi a quello processuale) costituisca propriamente violazione della dignità della persona umana. Aggiungasi che tale dignità ha contenuti storici diversi nei diversi contesti storici.

Il vero è che nella definizione generalissima della violenza, non si può prescindere dall’idea del diritto, come quel sistema concreto in cui i valori umani, ivi compreso quello supremo, sono ordinati tra di loro ed in riguardo al fine comune dei soggetti. Il vero concetto di diritto, il concetto fondamentale di ogni diritto, è quello di “ordine di giustizia tra uomini”. Il primo, più radicale e sia pur embrionale ordine di giustizia tra gli uomini, è il diritto naturale, che fa della persona umana il fondamento primo ed il fine ultimo di tutta la vita umana politicamente associata. Quel diritto da cui scaturiscono, nella varietà e nella mutabilità delle situazioni storiche, i diversi ordinamenti positivi.

Quel diritto che, prima ed ancor più della forza pubblica, assicura a tali ordinamenti la loro etica validità, la loro continua perfettibilità, e la loro crescente comunicabilità in ordine a civiltà sempre più vaste sino a quella universale. Orbene, la violenza in generale non altrimenti può essere definita che come violazione di un siffatto ordine di giustizia.

5. Ancora un punto deve essere almeno sommariamente toccato per completare il quadro dei rapporti tra violenza e diritto, specialmente a voi che non siete solo giuristi ma anche ed anzitutto cattolici. Come deve essere valutato, nel quadro del diritto in genere e di quello canonico in particolare, il nobilissimo “principio della non violenza”? È da osservare, anzitutto, che tale principio, già non estraneo al Vecchio Testamento, è stato insegnato e praticato al massimo dallo stesso Redentore, che sia le profezie, sia i Vangeli, ci presentano come “agnello condotto ingiustamente al macello, senza alcuna ribellione o lamento da parte sua”. Di fronte agli atti di violenza egli dice addirittura: “Se qualcuno ti percuote una guancia, tu offrigli l’altra guancia” (Lc 6,29). Ma nel sistema del pensiero cristiano il principio della non violenza non ha soltanto portata negativa (non opporre violenza a violenza), bensì anche portata positiva, e di gran lunga superiore.

Si può dire infatti, che la più cristiana delle massime inculcateci dal Redentore con l’esempio e con un esplicito precetto è questa: “Non ti lasciar vincere dal male, ma vinci il male con il bene” (Rm 12,21), con un bene cioè ancora maggiore (che nel concreto risulta essere l’amore).

Se, come giuristi, voi comprendete che non si può costruire una società fondata solo sul negativo principio della non violenza, come giuristi cattolici vorremmo affidare anche a voi lo studio dei mezzi per realizzare, o almeno per tendere sempre più concretamente e sistematicamente a porre le condizioni perché si realizzi il grande ideale umano, propugnato dal mio grande predecessore Paolo VI: l’universale civiltà dell’amore. Come egli diceva, quest’ideale non è affatto una utopia perché la legge dell’amore è radicata nel cuore di ogni uomo, creato ad immagine di Dio che è amore, e dunque di tutti gli uomini.

Il vostro insostituibile contributo, una volta che tutti i popoli hanno riconosciuto che fondamento primo e fine ultimo della vita umana politicamente associata è la dignità di persona spettante a tutti gli uomini, non è solo quella di combattere la mostruosa concezione del diritto come forza, nel quale vi siete sempre segnalati, ma anche di respingere quella formalistica, che vede negli ordinamenti giuridici dei semplici regolamenti esterni delle libertà individuali, o dei gruppi, ovvero una semplice garanzia dei beni posseduti dai singoli. A quel modo che l’uomo non è destinato solo a vivere con gli altri, ma anche per gli altri, trovando in ciò la più alta perfezione della sua stessa personalità, ciascun popolo non può pensare esclusivamente al proprio benessere, ma deve anche contribuire a quello degli altri popoli, verificando così l’autentica umanità della sua stessa civiltà particolare. Il dovere della solidarietà, e dunque dell’amore, non può essere estraneo al diritto giacché esso, essendo iscritto nella stessa realtà esistenziale dell’uomo, è il primo precetto del diritto naturale, dopo quello dell’amore per Dio.

Il concetto del diritto, secondo l’antichissima istituzione, va ricondotto a quello di giustizia, ma non solo a quello della giustizia parmeneidiana, che, distinguendo il “mio” dal “tuo”, separava l’“io” dal “tu”, bensì a quella della “iustitia maior” predicata da Cristo, che è la carità.

In conclusione: come con il solo principio negativo della non violenza non si può costruire una società, così non si può costruire una “società senza diritto e senza Stato” come promettono certe utopie contemporanee. Ma ben si può costruire una società fondata sull’amore; ben si può e si deve tendere a un’universale civiltà dell’amore. Qui la violenza sarà esclusa perché contraria al diritto che è carità: “plenitudo legis dilectio” (Rm 13,10).

Invocando sui lavori del vostro convegno l’abbondanza dei favori celesti, vi imparto di cuore la propiziatrice benedizione apostolica, che estendo ai vostri familiari ed alle persone care.



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