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PAOLO VI  

LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO

SACRO CARDINALIUM CONSILIO

ELEZIONE DEL DECANO E DEL SUBDECANO DEL COLLEGIO CARDINALIZIO

 

Oggi riteniamo di dover rivolgere nuovi pensieri al sacro Consiglio dei Cardinali, la cui importanza e gravità a nessuno sfugge quanto siano in questi nostri giorni accresciute, per introdurre, mutando una superata norma del Diritto Canonico, una nuova norma nella successione sia del Decano sia del Subdecano del medesimo amplissimo Consiglio. Ci piace infatti che in futuro queste due mansioni non siano ottenute di diritto da quei Cardinali che sono più anziani per promozione a qualche Sede suburbicaria (cf can. 237 § 1), bensì passino a quei cardinali che i Colleghi, Vescovi delle diocesi suburbicarie o insigniti del titolo di queste, avranno designato con i loro voti a tali mansioni.
Pertanto, in deroga per quel che è necessario al can. 237 § 1 e § 2 CIC, con il presente «motu proprio» stabiliamo quanto segue:

I. Anzitutto vogliamo che il Decano e il Subdecano siano scelti soltanto fra quei Cardinali che o siano Vescovi di Sedi suburbicarie o ne portino il titolo, di conseguenza, dovendo i Cardinali Decano e Subdecano svolgere le loro mansioni a Roma, in forza del can. 238 § 1 e § 2 i Cardinali Vescovi suburbicari siano vincolati dall'obbligo di risiedere in Curia.

II. Perciò, quando si rende vacante la mansione di Decanato del Sacro Collegio, i Cardinali, sia Vescovi di diocesi suburbicarie sia insigniti del titolo delle medesime, e soltanto questi, sotto la presidenza del Subdecano, se è presente, o del più anziano fra loro, eleggono uno dei componenti l'assemblea, il quale svolga la mansione di Decano del Sacro Collegio; e faranno presente il suo nome al Sommo Pontefice, il quale soltanto potrà approvarlo.

III. Vogliamo che tale forma di elezione sia in tutto conservata anche quando venga a mancare la mansione di Subdecano; in tal caso l'assemblea che elegge sarà presieduta dal Cardinale Decano.

IV. Comandiamo che questo modo di eleggere il Decano e il Subdecano, di cui abbiamo trattato ai nn. I, II e III, sia sempre conservato anche in futuro.

V. Già fin d'ora al Cardinale Subdecano non compete più il diritto di succedere «ipso facto» nel decanato vacante, ma solo di fare le veci del decano impedito.

VI. Per quanto riguarda l'ufficio di Decano e Subdecano del Sacro Collegio, eletti secondo tale procedura, riteniamo che non ci sia nulla da cambiare circa le norme attualmente vigenti.

Quanto poi abbiamo decretato con questo «motu proprio», comandiamo che sia stabile e ratificato, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 26 febbraio dell'anno 1965, secondo del Nostro Pontificato.

PAOLO PP. VI

 



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