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PAOLO VI  

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO

PONTIFICALIA INSIGNIA

SULL'USO DELLE INSEGNE PONTIFICALI

 

Le insegne pontificali sono state istituite e accolte dalla Chiesa, nel corso dei secoli, al fine di rendere più manifesta ai fedeli la sacra dignità dei Vescovi; ciò avvenne soprattutto quando la loro consegna cominciò a farsi in modo solenne, e venne inserita nel rito stesso della Ordinazione, con formule che esprimevano i compiti pastorali del nuovo Vescovo verso il gregge affidatogli. Né mancarono scrittori, soprattutto nel medioevo, che si industriarono, nei loro trattati, a mettere in risalto i significati pastorali e spirituali delle insegne pontificali. Da esse, infatti, è posta in evidenza la dignità e la potestà del Vescovo, quale pastore e maestro delle sue pecorelle che egli deve guidare e nutrire, lui che deve essere considerato il grande sacerdote del suo gregge; da lui deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo (CONC. VAT. II, Cost. sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, n. 41: AAS 56 (1964), p. 111).

Gradualmente, però, le insegne pontificali, che per vari secoli erano rimaste una prerogativa dei Vescovi, vennero concesse anche ad altri ecclesiastici che prestavano aiuto ai Vescovi nell'esercizio del loro ministero, o a quei Prelati che, come gli Abati nei monasteri o nei territori da essi dipendenti, godevano di una certa giurisdizione esente dal Vescovo locale, anzi anche a molti altri chierici, a titolo personale o in forza della appartenenza a qualche collegio, come segno di dignità ed onore. In tal modo, ai nostri giorni, molti sono gli ecclesiastici che, pur senza essere insigniti della dignità episcopale, hanno, in modo più o meno ampio e per varie ragioni, il privilegio di usare delle insegne pontificali, a norma di quanto stabilito nel CIC, nel Motu proprio Inter multiplices del 21 febbraio 1905, del Nostro Predecessore san Pio X, e nella Costituzione Apostolica Ad incrementum, del 15 agosto 1934, del Nostro predecessore Pio XI di felice memoria.

Il recente Concilio Ecumenico Vaticano II ha messo bene in luce la dignità e l'ufficio dei Vescovi nella Chiesa, esponendo chiaramente la distinzione che intercorre tra essi ed i sacerdoti di ordine inferiore. Lo stesso Concilio, inoltre, trattando delle celebrazioni liturgiche, stabilisce che i riti risplendano per nobile semplicità . . . . siano adattati alla capacità di comprensione dei fedeli, né abbiano bisogno, generalmente, di molte spiegazioni (Ibid., n. 34: AAS 56 (1964), p. 109). Gli elementi infatti che vengono assunti nelle sacre celebrazioni, sono segni che manifestano realtà invisibili (Cf Ibid., n. 33: AAS 56 (1964), p. 108), e perciò devono essere facili a comprendersi e, per quanto possibile, di immediata intuizione da parte dei fedeli, perché mezzi che conducono alle realtà superiori.

Perciò, tra le norme riguardanti la riforma della sacra Liturgia, si trova pure quella che dichiara essere conveniente che l'uso delle insegne pontificali sia riservato a quelle persone ecclesiastiche che sono insignite del carattere episcopale o che hanno una speciale giurisdizione (Ibid., n. 130: AAS 56 (1964), p. 133). Tenute presenti infatti la mentalità e la condizione del nostro tempo, che attribuisce la massima importanza alla verità dei segni, e considerata la necessità che i riti liturgici splendano per nobile semplicità, è necessario che si ritorni alla verità del segno anche per quanto riguarda l'uso delle insegne pontificali, per mezzo delle quali vengono manifestate la dignità e la missione di pascere il popolo di Dio.

Per attuare dunque la volontà del sacro Concilio, con la Nostra Autorità Apostolica, di spontanea volontà e piena scienza, decretiamo quanto segue:

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 130 della Costituzione sulla sacra Liturgia, stabiliamo che, d'ora in poi, usino le insegne pontificali, oltre ai Vescovi, solo i seguenti Prelati, che, pur privi della dignità episcopale, hanno vera giurisdizione, e cioè:

a) I Legati del Pontefice Romano;

b) Gli Abati e i Prelati, che hanno giurisdizione su un territorio separato da una diocesi (cf CIC can 319 § 1; cαn. 325);

c) Gli Amministratori Apostolici, costituiti in modo permanente (can. 315 § 1);

d) Gli Abati regolari «de regimine», dopo aver ricevuto la benedizione (can. 625).

2. Usino le medesime insegne pontificali, eccettuati il pastorale e la cattedra, anche se non hanno la dignità episcopale:

a) Gli Amministratori apostolici costituiti provvisoriamente (can. 351 § 2, 2°; cf anche can. 308).

b) I Vicari Apostolici e i Prefetti Apostolici (can. 308).

3. I Prelati, di cui ai nn. 1 e 2, godono dei suddetti diritti solo nel proprio territorio e durante la loro missione. Gli Abati Primati e gli Abati generali delle Congregazioni monastiche, durante il loro ufficio, possono usare le insegne pontificali in tutti i Monasteri del loro Ordine o della loro Congregazione. Gli altri Abati regolari «de regimine» godono dello stesso diritto in qualunque Monastero del loro Ordine, con il consenso dell'Abate o del Priore conventuale dello stesso Monastero.

4. Gli Abati regolari «de regimine» benedetti, che si sono dimessi dal loro ufficio, e gli Abati titolari possono usare le insegne pontificali in qualunque Monastero del loro Ordine o Congregazione, con il consenso dell'Abate o del Priore dello stesso Monastero.

5. Gli altri Prelati, non insigniti della dignità episcopale o nominati prima della pubblicazione della presente Lettera Apostolica, continuano a godere del privilegio di alcune insegne di cui godono ora, in forza di qualsiasi diritto loro concesso sia a titolo personale sia come appartenenti a qualunque Collegio. Essi tuttavia potranno rinunciare spontaneamente a questi privilegi, nella forma prevista dal diritto.

6. In conformità a quanto ha stabilito recentemente il Sacro Concilio Ecumenico, e ai principi da Noi sinteticamente enunciati sulla osservanza della verità del segno nelle celebrazioni sacre, i Prelati che in seguito verranno nominati, eccettuati quelli indicati nei nn. i e 2, non avranno più la facoltà di usare le insegne pontificali.

7. Quanto si dice dei Prelati vale anche per i chierici che, a qualunque titolo, usano le insegne pontificali.

8. Quello che è stabilito nella presente Lettera Apostolica, andrà in vigore l'8 settembre di quest'anno.

Tutto ciò che è da Noi stabilito in questo Motu proprio, vogliamo che sia valido in modo permanente, ciononostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se degna di menzione speciale.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 21 giugno 1968, anno sesto dei Nostro Pontificato.

PAOLO PP. VI 

 



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