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DISCORSO DI PAOLO VI
ALLA SACRA ROTA ROMANA IN OCCASIONE
DELL’APERTURA DEL NUOVO ANNO GIUDIZIARIO

Giovedì, 30 gennaio 1975 

 

E’ sempre per noi motivo di grande compiacenza l’incontro che questa annuale Udienza ci procura col Tribunale della Sacra Romana Rota. Esso ci offre propizia occasione per esprimere a così importante ed illustre istituzione della Curia Romana la nostra stima, la nostra riconoscenza, la nostra esortazione e specialmente il nostro benevolo e benedicente augurio all’inizio del nuovo anno giudiziario.

Le cortesi parole testé pronunciate da Monsignor Vice Decano di cotesto insigne Tribunale ci obbligano inoltre alla riflessione sulla funzione, che il medesimo Tribunale da secoli viene svolgendo in conformità alla potestà giudiziaria della santa Chiesa, qui, presso questa Sede Apostolica, dove l’esercizio di tale potestà si svolge nel suo più ampio raggio e nella sua più grave e cosciente responsabilità. Funzione necessaria, come quella che integra la potestà di giurisdizione concessa da Cristo agli Apostoli, e primo fra questi all’Apostolo Pietro, per il governo effettivo (Cfr. 1 Cor. 4, 20) della Chiesa, e che fin dalla prima esperienza della vita comunitaria e gerarchica della Chiesa stessa apparve requisita dal suo carattere sociale e opportunamente fu attuata, come ognuno sa, e che lungo i secoli si manifestò indispensabile e provvidenziale (Cfr. WERNZ-VIDAL, Jus can. VI, p, 23 ss.); il recente Concilio implicitamente la riconobbe e la confermò come facente parte dell’ufficio episcopale e pontificio, diritto e dovere, di governare la Chiesa di Dio (Cfr. Lumen gentium, 24, 27; Christus Dominus; etc.). Funzione poi, com’è noto, libera e autonoma rispetto alle Autorità preposte all’ordine temporale, rivolta com’è a persone e a fatti appartenenti alla sfera spirituale, propria della Chiesa visibile e sociale, e per ciò stesso arbitra d’una sua distinta legislazione (Cfr. 2 Cor. 6, 1 ss.). Funzione inoltre caratterizzata dallo stile e dalla finalità, per cui si giustifica e si esercita la potestà giurisdizionale nella Chiesa, ch’è potestà pastorale, potestà cioè di servizio e rivolta a vantaggio, non già di chi ne è investito, ma a vantaggio di coloro per cui esplica la propria autorità; principio questo dominante in tutta la concezione costituzionale della gerarchia ecclesiastica, ed ora, col recente Concilio, vigorosamente richiamato alla coscienza e alla prassi apostolica: ne godrebbe il profeta mistico medioevale, San Bernardo, tanto sensibile e tanto esigente a tale riguardo: «dobbiamo ben comprendere, egli scriveva a Papa Eugenio III, già suo alunno, che ci è stato conferito un ufficio, non un dominio» (De consideratione, II, 6: impositum . . . ministerium, non dominium datum; PL 182, 747).

Noi diciamo questo perché noi stessi siamo sensibili all’amarezza, di cui la voce serena e grave di Monsignor Vice Decano ci ha fatto sentire il lamento per certe maligne insinuazioni e per certi ingiusti apprezzamenti a carico di cotesto intemerato organo giudiziario della Sede Apostolica, come in genere dell’esercizio della potestà propria dei Tribunali ecclesiastici, mentre ci è nota l’integrità tradizionale della Sacra Romana Rota, per il senso austero e obiettivo di cristiana giustizia che ispira l’opera sua, e, possiamo dire, sulla medesima linea quelli dei Tribunali delle Chiese locali; senso che merita il nostro plauso e la nostra fiducia, e che noi auguriamo sempre inaccessibile alle debolezze d’interessi del relativismo etico e dell’opportunismo giuridico, e nello stesso tempo costantemente vigilante nel riconoscimento degli aspetti umani, sempre più emergenti nello sviluppo della convivenza sociale, verso i quali l’astratta applicazione della norma giuridica si tempera e si nobilita con la saggezza di più complesse e penetranti indagini e di più equi e talvolta perfino indulgenti procedimenti.

Soccorre a noi, a tale riguardo, un insistente pensiero circa un duplice dovere inerente all’amministrazione della giustizia; duplice dovere, quasi caratteristico della missione regolatrice delle vertenze ricorrenti nei rapporti umani, soggetti alla competenza della giustizia ecclesiastica. Dovere primo quello della tutela, e perciò stesso dell’affermazione e dell’apologia, di quei valori, che, per indiscutibili motivi, biblici, teologici o razionali che siano, rivestano carattere d’intangibile autorità, e che dal diritto divino noi dobbiamo riconoscere sanciti, e quindi come tali sacri dichiarati dal magistero ecclesiastico, non che dalla retta umana coscienza, si può dire, sempre professati. Non è questo, forse fra i tanti, quel diritto divino, e perciò quel dovere umano dell’indissolubilità d’un vero e perfetto matrimonio cioè rato e consumato, che forma l’oggetto più frequente e più grave della vostra attività giudiziaria? E non è forse codesta chiara e inflessibile difesa dell’istituto coniugale, e di conseguenza dell’istituto familiare, base fondamentale d’una società morale, sana e civile, una missione altissima, una benemerenza incomparabile del vostro sacro Tribunale e di quanti altri Tribunali nella Chiesa cattolica hanno per propria legge il Diritto canonico? Quale vitale servizio, quale tipico esempio, quale nobile scuola di sapienza e di fortezza voi date al Popolo di Dio e, di riflesso, all’umana civiltà! Questa considerazione si potrebbe estendere ad altri capitoli della vita, oggi esposti a sue inverosimili contestazioni, come la legalizzazione dell’aborto, come ad altri attentati ai diritti fondamentali dell’uomo, e come alle insorgenti minacce contro la pace e in favore ipotetico, ma non impossibile, dei più micidiali strumenti di stragi e di guerre. Conflitti questi che esulano dalla vostra competenza, ben si sa; ma non sottratti dall’irradiazione ideale, che emana dalla vostra rocca di saggezza giuridica, e che ammonisce e conforta l’umanità a fare della ragione, della giustizia, del diritto il grande ed il solo metodo valido per l’ordine migliore e pacifico dei rapporti umani. Anzi voi aggiungete, senza deflettere dall’ossequio alle esigenze della legge divina ed umana, un formidabile fattore di giustizia e di pace, la carità, quell’amore che da Dio scaturisce e a Dio stesso ritorna, e che infonde anche nel vostro austero servizio un nuovo, peculiare carattere, quello pastorale.

Ed ecco il dovere secondo, quello appunto della sollecitudine pastorale della vostra attività giudiziaria. Oh! noi ben conosciamo come il complesso di virtù professionali, proprie di Giudici nella Chiesa cattolica, è da voi conosciuto, da voi meditato, da voi osservato. Questo sia detto quanto alle vostre degne Persone, alle quali noi vogliamo pensare ch’e tutti i componenti del vostro Tribunale siano esemplarmente associate; anzi noi auspichiamo che lo sia tutto l’eletto corpo degli Avvocati e degli Esperti, partecipe anch’esso non solo del lavoro della Sacra Rota, ma altresì del suo encomiabile spirito, del suo alto livello morale. Noi vogliamo che cotesto venerando Tribunale apparisca a tutti, alla Chiesa, al mondo, un laboratorio tipico di doti forensi, non meno di altri nel foro civile.

Ma le virtù morali spesso non bastano per soddisfare i bisogni tecnici dell’amministrazione della giustizia; occorrono le leggi, occorrono le procedure, che la rendano esatta e spedita. E quanto a quest’altro aspetto della vostra attività, dove appunto l’aspetto pastorale possa essere meglio documentato, voi sapete ch’è allo studio, per non dire in atto, la revisione del Diritto processuale canonico, mediante l’impegno e la competenza della Pontificia Commissione di ciò incaricata.

Nel frattempo, si è creduto opportuno di snellire la procedura del Codice, in materia matrimoniale, con particolari deroghe contenute nel Motu Proprio Causas matrimoniales, nato dalla necessità «di estendere ad experimentum a tutta la Chiesa un certo numero di facilitazioni sul processo matrimoniale», come si era espressa la Pontificia Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico, in seguito a richieste, presentate da alcuni Episcopati, di alcune facoltà in materia processuale matrimoniale, in deroga al diritto vigente. Il documento fu promulgato il 28 marzo 1971, come ben sapete, ed entrò in vigore il 1° ottobre dello stesso anno, seguito da un analogo documento per le Chiese orientali, contenente le stesse norme.

Il Motu Proprio Causas matrimoniales segue le linee fondamentali del processo canonico tradizionale, introducendo però modificazioni procedurali circa i seguenti punti:

a) allargamento della competenza dei tribunali ecclesiastici locali e possibilità di un trasferimento della causa, prima della sua conclusione, dall’uno all’altro tribunale ugualmente competente;

b) possibilità di giudice unico in singoli casi e solo per il 1 grado. Possibilità inoltre che il collegio sia composto di due giudici chierici e un laico;

c) modifica in materia di appello dando la possibilità che la sentenza affermativa di primo grado venga ratificata con decreto dal tribunale di appello, quando ricorrono determinate condizioni e salvo il diritto di appello al tribunale superiore contro tale decreto quando si disponga di nuovi e gravi argomenti; allargamento dei casi speciali che possono essere trattati con rito sommario.

Quali sono stati gli effetti del Motu Proprio? Si è rivelato utile? Quali inconvenienti sono stati lamentati?

Per quanto per ora non si disponga di dati ufficiali sui frutti provocati dal Motu Proprio stesso, si ha l’impressione di unanime soddisfazione delle Conferenze Episcopali e dei tribunali per le facilitazioni processuali concesse. Tale impressione è stata convalidata da consensi espressi dai vari Consultori convenuti spesso da tutto il mondo presso la Pontificia Commissione per i lavori del Codice

Nella redazione del nuovo diritto processuale matrimoniale si avrà cura di togliere le oscurità affiorate qua e là nell’interpretazione del Motu Proprio Causas matrimoniales.

È vivamente auspicabile che con la promulgazione del nuovo Codice di procedura si tolgano le inutili diversità tra le varie regioni ecclesiastiche; e che per la soluzione delle cause matrimoniali venga sempre seguita una procedura secondo le varie forme prospettate nella legge.

Tutto questo dice come l’esercizio della potestà giudiziaria ecclesiastica sia oggetto da parte della Sede Apostolica di cure speciali, e come nelle semplificazioni ora introdotte nella trattazione delle cause matrimoniali si voglia rendere tale esercizio più agevole, e perciò più pastorale, senza che ciò abbia da recare pregiudizio ai criteri di verità e di giustizia, ai quali un processo deve onestamente attenersi, nella fiducia che la responsabilità e la sapienza dei Pastori vi siano religiosamente e più direttamente impegnate.

E questo dice altresì a voi, Membri elettissimi del celebre e secolare Tribunale della Sacra Romana Rota, con quale interesse, con quale stima, con quale fiducia noi seguiamo la vostra opera, tanto delicata, faticosa e preziosa, e con quale riconoscenza, con quali voti noi ricambiamo i vostri auguri, invocando sopra di voi la divina assistenza mediante la nostra Benedizione Apostolica.

 



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