Index   Back Top Print

[ EN  - ES  - FR  - HU  - IT  - LA ]

LETTERA ENCICLICA
CASTI CONNUBII*
AI VENERABILI FRATELLI PATRIARCHI
PRIMATI ARCIVESCOVI VESCOVI
E AGLI ALTRI ORDINARI
AVENTI CON L’APOSTOLICA SEDE
PACE E COMUNIONE:
SUL MATRIMONIO CRISTIANO.
PIO PP. XI
VENERABILI FRATELLI
SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE

 

Quanto grande sia la dignità del casto connubio, si può principalmente riconoscere, Venerabili Fratelli, da ciò che Nostro Signore Gesù Cristo, Figlio dell’Eterno Padre, quando assunse la natura dell’uomo decaduto, in quella amorosissima economia con la quale compì la totale riparazione del nostro genere umano, non solo volle comprendere in maniera particolare anche questo principio e fondamento della società domestica e quindi del consorzio umano, ma richiamandolo inoltre alla primitiva purità dell’istituzione divina, lo elevò a vero e « grande » [1] Sacramento della Nuova Legge, affidandone perciò tutta la disciplina e la cura alla Chiesa sua Sposa.

Ma perché da questo rinnovamento del matrimonio si possano raccogliere i frutti desiderati presso i popoli di ogni regione e di ogni età, si debbono anzitutto illuminare le menti degli uomini con la vera dottrina di Cristo intorno al matrimonio; inoltre occorre che i coniugi cristiani, con la grazia divina che internamente ne corrobora la debole volontà, conformino in tutto pensieri e condotta a quella purissima legge di Cristo, al fine di ottenerne per sé e per la propria famiglia la vera pace e felicità.

Purtroppo tuttavia, non solamente Noi che da questa Apostolica Sede come da una specola guardiamo con occhi paterni tutto il mondo, ma voi pure, Venerabili Fratelli, certamente vedete e insieme con Noi amaramente lamentate come tanti uomini, dimentichi di quell’opera divina di restaurazione, o ignorino del tutto la grande santità del matrimonio cristiano o sfrontatamente la neghino, o persino qua e là vadano conculcandola, seguendo i falsi princìpi di una certa nuova e del tutto perversa moralità. E poiché si sono cominciati a diffondere anche tra i fedeli questi perniciosissimi errori e questi depravati costumi, che tentano d’insinuarsi insensibilmente ma sempre più profondamente, abbiamo creduto essere dovere del Nostro ufficio di Vicario di Gesù Cristo in terra di supremo Pastore e Maestro, alzare la Nostra voce apostolica per allontanare le pecorelle a Noi affidate dai pascoli avvelenati e, per quanto dipende da Noi, custodirle immuni.

Abbiamo perciò deciso, Venerabili Fratelli, di parlare a voi e per mezzo vostro a tutta la Chiesa di Cristo e a tutto il genere umano, della natura del matrimonio cristiano, della sua dignità, dei vantaggi e benefìci che ne derivano alla famiglia e alla stessa umana società, degli errori contrari a questo gravissimo punto della dottrina evangelica, dei vizi che si oppongono alla stessa vita coniugale, e infine dei principali rimedi da apportarvi. E in ciò intendiamo seguire le orme del Nostro predecessore Leone XIII, di s. m, la cui Enciclica « Arcanum » [2] scritta or sono cinquant’anni intorno al matrimonio cristiano, con questa Nostra Enciclica facciamo Nostra e confermiamo e, mentre esponiamo alquanto più diffusamente alcuni punti per riguardo alle condizioni e ai bisogni del tempo nostro, dichiariamo che essa non solo non è andata in disuso ma conserva tutto il suo vigore.

E per esordire da quella stessa Enciclica, che quasi unicamente mira a rivendicare la divina istituzione, la dignità sacramentale e la perpetua indissolubilità del matrimonio, resti anzitutto stabilito questo inconcusso inviolabile fondamento: che il matrimonio non fu istituito né restaurato dagli uomini, ma da Dio; non dagli uomini ma da Dio, autore della natura, e da Gesù Cristo, Redentore della medesima natura, fu presidiato di leggi e confermato e nobilitato. Tali leggi perciò non possono andar soggette ad alcun giudizio umano e ad alcuna contraria convenzione, nemmeno degli stessi coniugi. Questa è la dottrina della Sacra Scrittura [3], questa la costante ed universale tradizione della Chiesa; questa la solenne definizione del Concilio Tridentino che proclama e conferma con le parole stesse della Sacra Scrittura l’origine da Dio Creatore della perpetuità e indissolubilità del vincolo del matrimonio, e la sua stabilità ed unità [4].

Benché però il matrimonio di sua natura sia d’istituzione divina, anche l’umana volontà arreca in esso il suo contributo, e questo nobilissimo. Infatti ogni particolare matrimonio, in quanto unione coniugale fra quest’uomo e questa donna, non può cominciare ad esistere se non dal libero consenso di ambedue gli sposi; e questo atto libero della volontà, col quale ambedue le parti danno e accettano il diritto proprio del connubio [5], è talmente necessario perché esista vero matrimonio, che non può venire supplito da nessuna autorità umana [6]. Senonché tale libertà a questo soltanto si riferisce: che i contraenti vogliano realmente contrarre matrimonio e contrarlo con questa determinata persona; ma la natura del matrimonio è assolutamente sottratta alla libertà umana, in modo che una volta che uno abbia contratto matrimonio, resta soggetto alle sue leggi e alle sue proprietà essenziali. Infatti il Dottore Angelico, trattando della fede e della prole, dice «Questo è causato dallo stesso patto coniugale, così che se nel consenso, che fa il matrimonio, si esprimesse qualche cosa di contrario a ciò, non esisterebbe vero matrimonio » [7].

Mediante il connubio, dunque, si congiungono e si stringono intimamente gli animi, e questi prima e più fortemente che non i corpi, né già per un passeggero affetto dei sensi o dell’animo, ma per un decreto fermo e deliberato di volontà; e da questa fusione di anime, così avendo Dio stabilito, sorge un vincolo sacro ed inviolabile.

Tale natura, affatto propria e speciale di questo contratto, lo rende totalmente diverso, non solo dagli accoppiamenti fatti per cieco istinto naturale fra gli animali, in cui non può esservi ragione o volontà deliberata, ma altresì da quegli instabili connubii umani, che sono disgiunti da qualsivoglia vero ed onesto vincolo di volontà e destituiti di qualsiasi diritto di domestica convivenza.

Da qui già appare manifesto che la legittima autorità ha diritto e dovere di frenare, impedire e punire questi turpi connubii, contrari a ragione e a natura; ma trattandosi qui di cosa che consegue alla stessa natura umana, non è meno certo quello che apertamente ammoniva il Nostro predecessore Leone XIII di f. m.[8]. «Nella scelta del genere di vita, non è dubbio che è in potere ed arbitrio dei singoli il preferire l’una delle due: o seguire il consiglio di Gesù Cristo intorno alla verginità, oppure obbligarsi col vincolo matrimoniale. Nessuna legge umana può togliere all’uomo il diritto naturale e primitivo del coniugio; o in qualsivoglia modo circoscrivere la cagione principale delle nozze, stabilita da principio per autorità di Dio: Crescete e moltiplicatevi » [9].

Pertanto il sacro consorzio del vero connubio viene costituito e dalla divina e dall’umana volontà; da Dio provengono l’istituzione, le leggi, i fini, i beni del matrimonio; dall’uomo, con l’aiuto e la cooperazione di Dio, dipende l’esistenza di qualsivoglia matrimonio particolare coi doveri e coi beni stabiliti da Dio, mediante la donazione generosa della propria persona ad altra persona per tutta la vita.

I

Ma mentre Ci accingiamo ad esporre quali e quanto grandi siano questi beni divinamente concessi al vero matrimonio, Ci vengono alla mente, Venerabili Fratelli, le parole di quel preclarissimo Dottore della Chiesa che, non molto tempo addietro, commemorammo con l’Enciclica « Ad salutem » nel XV centenario dalla sua morte [10]; «Tutti questi — dice Sant’Agostino — sono i beni per i quali le nozze sono buone: la prole, la fede, il sacramento » [11]. Che poi a buon diritto si possa dire che questi tre punti contengono uno splendido compendio di tutta la dottrina sul matrimonio cristiano, ci viene eloquentemente dichiarato dallo stesso Santo quando dice: «Nella fede si provvede che fuor del vincolo coniugale non ci sia unione con un altro o con un’altra; nella prole che questa si accolga amorevolmente, si nutra benignamente, si educhi religiosamente; nel sacramento poi che non si sciolga il coniugio, e che il rimandato o la rimandata nemmeno per ragione di prole si congiunga con altri. Questa è come la regola delle nozze, dalla quale ed è nobilitata la fecondità della natura ed è regolata la pravità dell’incontinenza » [12].

Pertanto fra i beni del matrimonio occupa il primo posto la prole. E veramente lo stesso Creatore del genere umano, che nella sua bontà volle servirsi degli uomini come ministri per la propagazione della vita, questo insegnò quando nel paradiso, istituendo il matrimonio, disse ai progenitori e in essi a tutti i coniugi futuri: «Crescete e moltiplicatevi e riempite la terra » [13]. Questa stessa verità deduce elegantemente Sant’Agostino dalle parole dell’Apostolo San Paolo a Timoteo [14], dicendo: « Che le nozze si contraggano per ragione della prole, così ne fa fede l’Apostolo: Voglio che i giovani si sposino. E come se gli dicesse: E perché? subito soggiunge: A procreare figliuoli, ad essere madri di famiglia » [15].

Quanto poi questo sia un grande beneficio di Dio e un gran bene del matrimonio appare dalla dignità e dal nobilissimo fine dell’uomo. Infatti l’uomo, anche solo per l’eccellenza della natura ragionevole, sovrasta a tutte le altre creature visibili. Si aggiunga che Iddio vuole la generazione degli uomini, non solo perché esistano e riempiano la terra, ma assai più perché ci siano cultori di Dio, lo conoscano e lo amino e lo abbiano poi infine a godere perennemente nel cielo; il qual fine, per l’ammirabile elevazione, compiuta da Dio, dell’uomo all’ordine soprannaturale, supera tutto quello che « occhio vide, ed orecchio intese e poté entrare nel cuore dell’uomo » [16]. Da ciò appare facilmente quanto gran dono della bontà divina e quanto egregio frutto del matrimonio sia la prole, germogliata per onnipotente virtù divina e con la cooperazione dei coniugi.

I genitori cristiani intendano inoltre che solo destinati non solo a propagare e conservare in terra il genere umano; anzi non solo ad educare comunque dei cultori del vero Dio, ma a procurare prole alla Chiesa di Cristo, a procreare concittadini dei Santi e familiari di Dio [17], perché cresca ogni giorno più il popolo dedicato al culto del nostro Dio e Salvatore. E quantunque i coniugi cristiani, per quanto siano essi santificati, non possono trasfondere nella prole la santificazione, ché anzi la naturale generazione della vita è divenuta via di morte, per la quale passa alla prole il peccato originale, tuttavia essi partecipano in qualche modo alcunché di quel primitivo coniugio del paradiso terrestre, essendo loro ufficio offrire la propria prole alla Chiesa, perché da questa fecondissima madre di figli di Dio la prole venga rigenerata per mezzo del lavacro del battesimo alla giustizia soprannaturale, e perché diventi membro vivo di Cristo, partecipe della vita immortale e infine erede della gloria eterna, alla quale tutti aneliamo dall’intimo del cuore.

Se una madre veramente cristiana a ciò riflette, comprenderà certamente che a lei, e in senso più alto e pieno di consolazione, vanno applicate quelle parole del nostro Redentore: « La donna … quando ha dato alla luce un bambino, non ricorda più le sue angustie per il gaudio che prova, perché un uomo è venuto al mondo »[18]; e rendendosi superiore a tutti i dolori, alle cure, ai pesi della maternità, molto più giustamente e santamente di quella matrona romana, madre dei Gracchi, si glorierà nel Signore di una floridissima corona di figli. Ambedue i coniugi, poi, riguarderanno questi figli, ricevuti con animo pronto e grato dalla mano di Dio, quale un talento loro affidato da Dio, non già per impiegarlo solamente a vantaggio proprio o della patria terrena, ma per restituirlo poi col suo frutto nel giorno del conto finale.

Il bene però della prole non si esaurisce nel beneficio della procreazione, ma occorre che se ne aggiunga un secondo, che consiste nella debita educazione di essa. Troppo scarsamente, invero, Dio sapientissimo avrebbe provveduto alla prole venuta alla luce, e quindi a tutto il genere umano, se a coloro a cui ha dato il potere e il diritto di generare, non avesse altresì dato il dovere dovere e il diritto di educare. Nessuno infatti può ignorare che la prole non può bastare né provvedere a se stessa nemmeno in ciò che riguarda la vita naturale, e molto meno in ciò che concerne la vita soprannaturale, ma abbisogna per molti anni dell’altrui aiuto per la formazione e l’educazione. È noto poi come, per disposizione naturale e divina, questo dovere e diritto all’educazione della prole appartengono anzitutto a coloro che con la generazione iniziarono l’opera della natura, e ai quali è vietato di esporre al rischio della perdita l’opera incominciata, lasciandola imperfetta. Ora a questa tanto necessaria educazione dei figli si è provveduto nel miglior modo possibile col matrimonio, in cui, essendo i genitori stretti tra loro con vincolo indissolubile, prestano sempre ambedue l’opera loro e il loro vicendevole aiuto.

Ma avendo già trattato altra volta a lungo dell’educazione cristiana della gioventù [19], possiamo riassumere tutte queste cose ripetendo le parole di Sant’Agostino: «Quanto alla prole, si richiede che sia accolta con amore e religiosamente educata » [20], il che ci viene pure espresso stringatamente nel Codice di diritto canonico: « Il fine primario del matrimonio è la procreazione e l’educazione della prole » [21].

Né si deve tacere che, essendo di tanta dignità e tanta importanza l’uno e l’altro compito affidato ai genitori per il bene della prole, qualsiasi onesto uso della facoltà data da Dio per la generazione di una nuova vita, secondo l’ordine del Creatore e della stessa legge di natura, è diritto e prerogativa del solo matrimonio e deve essere assolutamente contenuto dentro i limiti sacri del matrimonio.

Il secondo bene del matrimonio menzionato da Sant’Agostino, come abbiamo detto, è il bene della fede, che è la vicendevole fedeltà dei coniugi nell’adempimento del contratto matrimoniale; sicché quanto compete per questo contratto sancito secondo la legge divina al solo coniuge, né a lui sia negato, né permesso ad una terza persona; e neppure al coniuge stesso sia concesso ciò che non si può concedere in quanto contrario alle leggi divine e del tutto alieno dalla fede matrimoniale.

Questa fede pertanto richiede in primo luogo l’unità assoluta del matrimonio, che il Creatore stesso adombrò nel matrimonio dei primi genitori, volendo che esso non fosse se non fra un uomo solo e una sola donna. E sebbene poi il supremo Legislatore, Iddio, allargò alquanto questa legge primitiva per qualche tempo, non vi è tuttavia dubbio alcuno che la legge evangelica abbia ristabilito pienamente l’antica e perfetta unità, abrogando ogni dispensa, come dimostrano chiaramente le parole di Cristo e la dottrina e la prassi costante della Chiesa. A buon diritto perciò il Sacro Concilio Tridentino dichiarò solennemente: «Cristo Signore insegnò più apertamente che con questo vincolo due sole persone si vengono strettamente a congiungere, quando disse: Non sono dunque più due, ma una sola carne »[22].

E Nostro Signore Gesù Cristo non volle solamente proibire qualsiasi forma, sia successiva sia simultanea, come dicono, di poligamia e di poliandria o qualsiasi altra azione esterna disonesta; ma di più ancora, perché si custodisse inviolato il santuario sacro della famiglia, proibì gli stessi pensieri volontari e desideri su tali cose: «Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso in cuor suo adulterio con lei » [23]. Queste parole di Cristo non possono andare annullate, neppure per consenso del coniuge, giacché esse rappresentano la legge medesima di Dio e della natura, che nessuna volontà umana può distruggere o modificare [24].

Anzi, perché il bene della fede splenda nella debita purezza, le stesse vicendevoli manifestazioni di familiarità tra i coniugi debbono essere caratterizzate dal pregio della castità, in modo tale che i coniugi si comportino in tutte le cose secondo la norma di Dio e delle leggi di natura, e si studino di seguire sempre, con grande riverenza verso l’opera di Dio, la volontà sapientissima e santissima del Creatore.

Questa fede della castità, come da Sant’Agostino è giustamente chiamata, risulterà più facile, anzi molto più piacevole non meno che nobile per un altro pregio importantissimo: per l’amore coniugale, cioè, che pervade i doveri tutti della vita coniugale e nel matrimonio cristiano tiene come il primato della nobiltà. « Richiede inoltre la fede del matrimonio che il marito e la moglie siano fra loro congiunti di un amore singolare, santo e puro, e non si amino fra di loro come gli adulteri ma in quel modo che Cristo amò la Chiesa; perché questa regola prescrisse l’Apostolo quando disse: Uomini amate le vostre mogli, come anche Cristo amò la Chiesa [25], e certo Egli l’amò con quella sua carità infinita, non per un vantaggio suo, ma solo proponendosi l’utilità della Sposa » [26]. Parliamo dunque di un amore non già fondato nella inclinazione sola del senso che in breve svanisce, né solo nelle parole carezzevoli, ma nell’intimo affetto dell’anima e ancora — giacché la prova dell’amore è l’esibizione dell’opera — dimostrato con l’azione esterna [27]. Questa azione, poi, nella società domestica non comprende solo il vicendevole aiuto, ma deve estendersi altresì, anzi mirare soprattutto a questo: che i coniugi si aiutino fra di loro per una sempre migliore formazione e perfezione interiore, in modo che nella loro vicendevole unione di vita crescano sempre più nelle virtù, massimamente nella sincera carità verso Dio e verso il prossimo, da cui alfine « dipendono tutta la legge e i Profeti » [28]. Possono insomma, e debbono tutti, di qualunque condizione siano e qualunque onesta maniera di vita abbiano eletto, imitare l’esemplare perfettissimo di ogni santità, proposta da Dio agli uomini, che è N. S. Gesù Cristo, e con l’aiuto di Dio giungere anche all’altezza somma della perfezione cristiana, come gli esempi di molti santi ci dimostrano.

Una tale vicendevole formazione interna dei coniugi, con l’assiduo impegno di perfezionarsi a vicenda, in un certo senso verissimo, come insegna il Catechismo romano [29], si può dire anche primaria causa e motivo del matrimonio, purché s’intenda per matrimonio, non già nel senso più stretto, l’istituzione ordinata alla retta procreazione ed educazione della prole, ma in senso più largo, la comunanza, l’uso e la società di tutta la vita.

Con questo stesso amore si debbono conciliare tanto gli altri diritti quanto gli altri doveri del matrimonio, in modo tale che non solo sia legge di giustizia ma anche norma di carità quella dell’Apostolo: « Alla moglie renda il marito quello che le deve, e parimenti la moglie al marito » [30].

Rassodata finalmente col vincolo di questa carità la società domestica, in essa fiorirà necessariamente quello che è chiamato da Sant’Agostino ordine dell’amore. Il quale ordine richiede da una parte la superiorità del marito sopra la moglie e i figli, e dall’altra la pronta soggezione e ubbidienza della moglie, non per forza, ma quale è raccomandata dall’Apostolo in queste parole: « Le donne siano soggette ai loro mariti, come al Signore, perché l’uomo è capo della donna, come Cristo è capo della Chiesa » [31].

Una tale soggezione però non nega né toglie la libertà che compete di pieno diritto alla donna, sia per la nobiltà della personalità umana, sia per il compito nobilissimo di sposa, di madre e di compagna; né l’obbliga ad accondiscendere a tutti i capricci dell’uomo, se poco conformi alla ragione stessa o alla dignità della sposa; né vuole infine che la moglie sia equiparata alle persone che nel diritto si chiamano minorenni, alle quali per mancanza della maturità di giudizio o per inesperienza delle cose umane non si suole concedere il libero esercizio dei loro diritti; ma vieta quella licenza esagerata che non cura il bene della famiglia, vieta che nel corpo di questa famiglia sia separato il cuore dal capo, con danno sommo del corpo intiero e con pericolo prossimo di rovina. Se l’uomo infatti è il capo, la donna è il cuore; e come l’uno tiene il primato del governo, così l’altra può e deve attribuirsi come suo proprio il primato dell’amore.

Quanto poi al grado ed al modo di questa soggezione della moglie al marito, essa può essere diversa secondo la varietà delle persone, dei luoghi e dei tempi; anzi, se l’uomo viene meno al suo dovere, appartiene alla moglie supplirvi nella direzione della famiglia. Ma in nessun tempo e luogo è lecito sovvertire o ledere la struttura essenziale della famiglia stessa e la sua legge da Dio fermamente stabilita.

Dell’osservanza di questo ordine tra marito e moglie così parlò già con molta sapienza il predecessore Nostro Leone XIII di f. m. nell’Enciclica, che abbiamo ricordato, del matrimonio cristiano: « Il marito è il principe della famiglia e il capo della moglie la quale pertanto, perché è carne della carne di lui ed ossa delle sue ossa, non dev’essere soggetta ed obbediente al marito a guisa di ancella, bensì di compagna; cioè in tal modo che la soggezione che ella rende a lui non sia disgiunta dal decoro né dalla dignità. In lui poi che governa ed in lei che ubbidisce, rendendo entrambi l’immagine l’uno di Cristo, l’altro della Chiesa, sia la carità divina la perpetua moderatrice dei loro doveri » [32].

Queste sono dunque le virtù che vanno comprese nel bene della fede: unità, castità, carità, nobile e dignitosa ubbidienza; le quali riescono poi altrettanti vantaggi dei coniugi e del loro coniugio, in quanto, assicurano o promuovono la pace, la dignità e la felicità del matrimonio. Non fa quindi meraviglia che questa fede sia stata sempre annoverata tra i benefìci insigni e proprî del matrimonio.

Senonché a tutto il cumulo di benefìci così grandi, il compimento e la corona ultima vengono da quell’altro bene proprio del matrimonio cristiano, che abbiamo chiamato con la parola di Agostino Sacramento, e che designa l’indissolubilità del vincolo ed insieme la elevazione e consacrazione, fatta da Cristo, del contratto in segno efficace della grazia.

E anzitutto, quanto all’indissolubile fermezza del patto coniugale, Cristo medesimo vi insiste dicendo: «Ciò che Iddio ha congiunto, l’uomo non separi » [33]; e: « Chiunque ripudia la propria moglie e ne prende un’altra, commette adulterio; e chiunque, prende quella che è stata ripudiata dal marito, commette adulterio » [34].

In questa indissolubilità ripone appunto Sant’Agostino il bene che egli chiama del sacramento, con queste chiare parole: «Nel sacramento, poi si esige che il matrimonio non sia disciolto e il ripudiato o la ripudiata non si unisca ad altri, neppure a causa della prole » [35].

Ora questa inviolabile fermezza, quantunque non competa ad ogni matrimonio con la stessa misura di perfezione, compete nondimeno a tutti i veri matrimoni; perché il detto del Signore: «Ciò che Iddio ha congiunto, l’uomo non separi » essendo stato pronunciato a proposito del matrimonio dei primi progenitori, prototipo di qualsiasi altro matrimonio futuro, deve di necessità comprendere tutti assolutamente i veri matrimoni. Che se prima di Cristo la sublimità e la severità della legge primitiva andarono tanto attenuate, che Mosè permise ai cittadini dello stesso popolo di Dio, per la durezza del loro cuore, di dare per motivi determinati la lettera del ripudio, Cristo invece, giusta il suo potere di legislatore supremo, revocò questo permesso di una maggiore libertà, e rimise pienamente in vigore la legge primitiva con quelle parole assolutamente indimenticabili: «Ciò che Dio ha congiunto, l’uomo non separi ». Molto saggiamente perciò Pio VI, Nostro predecessore di f. m., così rispondeva al Vescovo di Agra: « Per questo è evidente che il matrimonio, nel medesimo stato di natura e certo assai prima che fosse sollevato alla dignità di Sacramento propriamente detto, è stato divinamente istituito in maniera da portare seco la perpetuità e la indissolubilità del nodo, tale perciò che da nessuna legge civile possa essere disciolto. Quindi, sebbene la ragione di sacramento possa andare disgiunta dal matrimonio, come tra gli infedeli, anche in tale matrimonio tuttavia, se è vero matrimonio, deve restare e certamente resta in perpetuo quel nodo che fino dalla prima origine è così inerente al matrimonio che non va soggetto a nessun potere civile. Così qualsiasi matrimonio si dica contratto, o venga contratto in modo da essere un vero matrimonio, avrà insieme quel nodo perpetuo che per diritto divino va connesso con ogni vero matrimonio; ovvero si suppone contratto senza tale nodo perpetuo, e allora non è vero matrimonio, ma una illecita unione contraria per il suo oggetto alla legge divina, e che perciò non si può lecitamente né iniziare né mantenere » [36].

Se questa fermezza sembra patire qualche eccezione, sebbene rarissima, come in certi matrimoni naturali che siano contratti tra infedeli solamente o, se tra fedeli, che siano sì ratificati ma non ancora consumati, una siffatta eccezione non dipende da volontà di uomini né di qualsiasi potere meramente umano, ma dal diritto divino, di cui unica custode e interprete è la Chiesa di Cristo. Ma una tale occasione non potrà mai verificarsi per nessun motivo nel matrimonio cristiano rato e consumato. In questo infatti, come il nodo coniugale ottiene la piena perfezione, così risplendono per volontà di Dio la massima fermezza e indissolubilità, tali da non potersi rallentare per nessuna autorità umana.

Se vogliamo investigare con riverenza l’intima ragione di questa volontà divina, facilmente la troveremo, Venerabili Fratelli, in quella mistica significazione del matrimonio cristiano, che si verifica con piena perfezione nel matrimonio consumato tra fedeli. Il matrimonio dei cristiani, infatti, secondo la testimonianza dell’Apostolo nella sua lettera (in principio accennata) agli Efesini [37], rappresenta quell’unione perfettissima che corre fra Cristo e la Chiesa: «Questo Sacramento è grande, io però parlo riguardo a Cristo e alla Chiesa »: la quale unione per nessuna separazione potrà mai sciogliersi, finché vivrà Cristo, e la Chiesa per Lui. Il che pure Sant’Agostino chiaramente insegna in quelle parole: «Questo infatti viene custodito in Cristo e nella Chiesa; e per nessun divorzio sia separato il vivente col vivente in eterno. Del quale Sacramento è tanto gelosa l’osservanza nella città del Dio Nostro … cioè nella Chiesa di Cristo … che quando per avere figli o le donne prendano marito o gli uomini prendano moglie, non è lecito abbandonare la moglie sterile per prenderne un’altra feconda. Se qualcuno fa questo, è reo di adulterio, non per la legge di questo secolo (dove, intervenendo il ripudio, si concede, senza farne colpa, di contrarre matrimoni con altri; ciò che il Signore testifica avere  anche il santo Mosè permesso agli Israeliti per la durezza del loro cuore) ma per la legge del Vangelo; così pure è rea di adulterio la donna se si sposerà ad un altro » [38].

Quanti poi e quanto grandi vantaggi derivino dall’indissolubilità del matrimonio, lo intende senz’altro chiunque rifletta un istante sia al bene dei coniugi stessi e della prole, come alla salute di tutta l’umana società. Anzitutto i coniugi, nella fermezza assoluta del vincolo, hanno quel contrassegno certo di perennità, quale di natura sua è voluto dalla generosa donazione di tutta la persona e  dall’intima unione dei cuori, poiché la carità vera non viene meno mai [39]. Ivi inoltre è un saldo baluardo a difesa della castità fedele, contro gl’interni ed esterni eccitamenti all’infedeltà, se mai sopravvengano; esclusa ogni ansietà o timore che o per qualche disgrazia o per la vecchiaia l’altro coniuge non si abbia ad allontanare, sottentra invece una tranquilla sicurezza. Ad assicurare similmente la dignità dei coniugi ed il vicendevole aiuto, soccorre nel modo più opportuno il pensiero del vincolo indissolubile, ricordando loro che non all’intento di caduchi interessi, né a soddisfazione di piacere, ma per cooperare insieme al conseguimento di beni più eccelsi ed eterni, essi strinsero il patto nuziale, infrangibile se non dalla morte. Egregiamente, ancora, la fermezza del matrimonio provvede alla cura e alla educazione dei figli, opera di lunghi anni, piena di gravi doveri e di fatiche, quali più agevolmente le forze unite dei genitori possono sostenere. Né minori sono i vantaggi che ne provengono a tutta la società umana. L’esperienza insegna infatti come all’onestà della vita in genere ed all’integrità dei costumi immensamente conferisce la fermezza inconcussa dei matrimoni; e come dalla severa osservanza di tale ordinamento vengano assicurate la felicità e la salvezza della cosa pubblica; infatti tale sarà lo Stato, quali sono le famiglie, quali gli uomini, di cui esso è composto, come il corpo delle membra. Ond’è che quanti difendono strenuamente l’inviolabile saldezza del matrimonio, si rendono grandemente benemeriti sia del bene privato dei coniugi e della prole, sia del bene pubblico dell’umana società.

Ma in questo beneficio del Sacramento, oltre i vantaggi della inviolabile stabilità, sono contenuti, più eccellenti ancora, altri vantaggi designati esattamente dal vocabolo stesso di Sacramento, giacché per i cristiani questo non è nome vano e vuoto di senso, sapendo essi che Cristo, « istitutore e perfezionatore di venerabili Sacramenti » [40], con l’elevare alla dignità di vero e proprio Sacramento della Nuova Legge il matrimonio dei suoi fedeli, lo rese in effetto segno e fonte di quella speciale grazia interna, con la quale « portava l’amore naturale a maggior perfezione, ne confermava l’indissolubile unità, e i coniugi stessi santificava » [41]. E poiché Cristo stabilì che lo stesso valido consenso matrimoniale tra fedeli fosse il segno della grazia, quindi la ragione di Sacramento va col coniugio cristiano così strettamente connessa, che tra battezzati non può darsi matrimonio « che non sia con ciò stesso anche Sacramento » [42].

Con ciò stesso dunque i fedeli che danno con animo sincero un tale consenso, aprono a sé il tesoro della grazia sacramentale, ove attingere le forze soprannaturali occorrenti ad adempiere le proprie parti ed i propri doveri fedelmente, santamente, con perseveranza fino alla morte.

Questo Sacramento, in coloro che non vi oppongono positivo ostacolo, non solo accresce il principio di vita soprannaturale, cioè la grazia santificante, ma vi aggiunge ancora altri doni speciali, disposizioni e germi di grazia, come novello vigore e perfezione alle forze della natura, affinché i coniugi possano non solo bene intendere, ma intimamente sentire, con ferma convinzione e risoluta volontà stimare e adempiere quanto appartiene allo stato coniugale e ai suoi fini e doveri; ed a tale effetto infine conferisce il diritto all’aiuto attuale della grazia, ogniqualvolta ne abbisognino per adempire agli obblighi di questo stato.

Siccome, nondimeno, è legge di provvidenza divina nell’ordine soprannaturale che, dai Sacramenti ricevuti dopo l’uso di ragione, l’uomo non tragga tutto intero il frutto loro quando non cooperi alla grazia, così anche la grazia propria del matrimonio rimarrebbe in gran parte come talento inutile sepolto sotto terra qualora i coniugi non adoprassero le forze soprannaturali, trascurando di coltivare e far fruttificare i preziosi semi della grazia. Se all’incontro si studiano, quant’è in loro, di bene cooperare, potranno della loro condizione sopportare i pesi, adempiere i doveri, e dalla potenza di tanto Sacramento si sentiranno ravvalorati, santificati e come consacrati. Poiché, secondo quanto insegna Sant’Agostino, come per i sacramenti del Battesimo e dell’Ordine l’uomo viene rispettivamente designato ed aiutato o a condurre vita cristiana o ad esercitare l’Ufficio sacerdotale, né l’aiuto sacramentale di quelli sarà mai per mancargli, così in modo simile (ancorché senza il carattere sacramentale), i fedeli, uniti una volta col vincolo del matrimonio, non potranno esser privati mai né dell’aiuto, né del legame sacramentale.

Anzi, soggiunge il medesimo Santo Dottore, quel vincolo sacro, qualora cadessero in adulterio, se lo porterebbero seco, quantunque non più alla gloria della grazia, ma nella pena della colpa, « a quella maniera che l’anima dell’apostata, quasi separandosi dal coniugio di Cristo, anche dopo perduta la fede, non perde il Sacramento della fede, ricevuto nel lavacro della rigenerazione » [43].

Gli stessi coniugi poi, dall’aureo vincolo del sacramento non incatenati ma adorni, non impacciati ma rinvigoriti, si adopreranno con tutte le forze a far sì che il loro connubio, non solamente per la proprietà e il significato del sacramento, ma anche per lo spirito loro e la condotta della loro vita, sia sempre e rimanga immagine viva di quell’unione fecondissima di Cristo con la sua Chiesa, che è certamente mistero venerando di perfettissimo amore.

Se tutte queste verità, Venerabili Fratelli, si considerano con ponderatezza e fede viva, se questi preziosi beni del matrimonio, la prole, la fede e il Sacramento, sono messi nella debita luce, è impossibile non restare ammirati della sapienza, santità e bontà divina, le quali con tanta larghezza provvidero insieme a mantenere la dignità e la felicità dei coniugi, e ad ottenere la conservazione e propagazione dell’uman genere mediante la sola casta e sacra unione del vincolo nuziale. 

II

Nel ponderare, Venerabili Fratelli, il pregio così grande delle caste nozze, tanto più Ci appare doloroso il vedere come questa divina istituzione, in questi nostri tempi soprattutto, sia spesso e facilmente dispregiata e vilipesa.

È un fatto, in verità, che non più di nascosto e nelle tenebre, ma apertamente, messo da parte ogni senso di pudore, così a parole come in iscritto, con rappresentazioni teatrali d’ogni specie, con romanzi, con novelle e racconti ameni, con proiezioni cinematografiche, con discorsi radiofonici, infine con tutti i trovati più recenti della scienza, è conculcata e messa in derisione la santità del matrimonio, e invece o si lodano divorzi, adultèri e i vizi più turpi, o se non altro si dipingono con tali colori che sembra si vogliano far comparire scevri d’ogni macchia ed infamia. Né mancano libri, che si decantano come scientifici, ma che, in verità, della scienza sovente altro non hanno che una certa qual tintura, con l’intento di potersi più agevolmente insinuare negli animi. E le dottrine in essi difese si spacciano quali meraviglie dell’ingegno moderno, cioè di quell’ingegno che si vanta come amante solo della verità, di essersi emancipato da tutti i vecchi pregiudizi, fra i quali annovera e bandisce anche la dottrina tradizionale cristiana del matrimonio.

Anzi, tali massime si fanno penetrare fra ogni condizione di persone, ricchi e poveri, operai e padroni, dotti e ignoranti, liberi e coniugati, credenti e nemici di Dio, adulti e giovani; a questi soprattutto, come a più facile preda, si tendono i lacci più pericolosi.

Certo, non tutti i fautori di siffatte nuove massime giungono alle ultime conseguenze della sfrenata libidine; vi sono taluni che, sforzandosi di arrestarsi come a mezzo della china, vorrebbero far qualche concessione ai tempi nostri, solamente su alcuni precetti della legge divina e naturale. Ma questi non sono altro che mandatari, consapevoli più o meno, di quell’insidiosissimo nemico che sempre si adopera a soprasseminare zizzania in mezzo al frumento [44]. Noi pertanto, che il Padre di famiglia ha posto a custodia del proprio campo, e perciò siamo tenuti dall’obbligo sacrosanto a vigilare che il buon seme non sia soffocato dalle male erbe, stimiamo a Noi rivolte dallo Spirito Santo quelle gravissime parole, con le quali l’Apostolo Paolo esortava il suo diletto Timoteo: «Ma tu, veglia, adempi il tuo ministero … predica la parola, insisti a tempo, fuori di tempo: riprendi, supplica, esorta con ogni pazienza e dottrina » [45].

E poiché, ad evitare le frodi del nemico, è anzitutto necessario scoprirle, e giova molto avvisare gl’incauti degl’inganni suoi, non possiamo del tutto tacerne, per il bene e la salute delle anime, sebbene preferiremmo nemmeno nominare simili malvagità, « come conviene ai Santi » [46].

E per incominciare dalle fonti stesse di tanti mali, la loro principale radice sta nel blaterare che il matrimonio non ha origine da divina istituzione, né è stato dal Signor Nostro Gesù Cristo sollevato alla dignità di Sacramento, ma è un’umana invenzione. Altri sostengono di non averne riconosciuto indizio alcuno nella stessa natura e nelle leggi da cui è retto, ma di avervi trovato soltanto la facoltà generativa, e ad essa congiunto un forte impulso ad adempierla, come che sia; vi sono, nondimeno, alcuni che riconoscono nella natura umana alcuni princìpi, come germi di un vero connubio, nel senso che se gli uomini non si congiungessero con qualche fermezza di vincolo, non si sarebbe provveduto a sufficienza alle dignità dei coniugi al fine naturale della propagazione e della educazione della prole. Nondimeno anche costoro insegnano che lo stesso matrimonio, come istituto che è al disopra di quei germi, col concorso di varie cause è stato escogitato dalla sola umana mente, ed istituito dalla sola volontà degli uomini.

Ma quanto grave sia l’errore di tutti costoro, e come essi vergognosamente deviino dalle norme dell’onestà, già si comprende da quanto, in questa Nostra lettera, abbiamo esposto intorno alla origine e alla natura del matrimonio, e dei fini e dei beni ad esso proprii. E che queste invenzioni siano dannosissime, appare anche dalle conseguenze che gli stessi loro propugnatori ne deducono: essendo le leggi, le istituzioni, le consuetudini dalle quali è regolato il matrimonio, nate solo dalla volontà degli uomini, a questa soltanto soggiacciono; quindi esse si potranno e dovranno stabilire, modificare, abrogare a piacere degli uomini e secondo le esigenze delle condizioni umane; e quanto alla virtù generativa, come quella che si fonda nella stessa natura, insegnano che è più sacra e più ampia dello stesso matrimonio: potersi quindi adoperare così dentro come fuori dei cancelli della vita matrimoniale, anche senza tener conto dei fini del matrimonio, come se il libertinaggio di una immonda meretrice godesse quasi gli stessi diritti della casta maternità della legittima consorte.

Movendo da tali princìpi, alcuni giunsero al punto di inventare altre forme di unione, adatte, come essi credono, alle presenti condizioni degli uomini e dei tempi, e propongono quasi nuove forme di matrimonio: l’uno « temporaneo », l’altro « a esperimento », un terzo che dicono « amichevole », e che si attribuisce la piena libertà e tutti i diritti del matrimonio, eccettuato il vincolo indissolubile; escludono la prole, se non nel caso in cui le parti vengano poscia a trasformare quella comunione di vita e di consuetudine in matrimonio di pieno diritto.

E ciò che è peggio, non mancano coloro i quali pretendono e si adoperano perché simili abominazioni siano coonestate dall’intervento delle leggi o, se non altro, vengano giustificate in forza delle pubbliche consuetudini di popoli e delle loro istituzioni; e sembra non sospettino nemmeno che simili cose, lungi dal potersi esaltare quali conquiste della « cultura » moderna, di cui menano sì gran vanto, sono invece aberrazioni nefande, che ridurrebbero senza dubbio anche le nazioni civili ai costumi barbarici di alcuni popoli selvaggi.

Ma per venire ormai, Venerabili Fratelli, a trattare dei singoli punti che si oppongono ai diversi beni del matrimonio, il primo riguarda la prole, che molti osano chiamare molesto peso del connubio e affermano doversi studiosamente evitare dai coniugi, non già con l’onesta continenza, permessa anche nel matrimonio, quando l’uno e l’altro coniuge vi consentano, ma viziando l’atto naturale. E questa delittuosa licenza alcuni si arrogano perché, aborrendo dalle cure della prole, bramano soltanto soddisfare le loro voglie, senza alcun onere; altri allegano a propria scusa la incapacità di osservare la continenza, e la impossibilità di ammettere la prole a cagione delle difficoltà proprie, o di quelle della madre, o di quelle economiche della famiglia.

Senonché, non vi può esser ragione alcuna, sia pur gravissima, che valga a rendere conforme a natura ed onesto ciò che è intrinsecamente contro natura. E poiché l’atto del coniugio è, di sua propria natura, diretto alla generazione della prole, coloro che nell’usarne lo rendono studiosamente incapace di questo effetto, operano contro natura, e compiono un’azione turpe e intrinsecamente disonesta.

Quindi non meraviglia se la Maestà divina, come attestano le stesse Sacre Scritture, abbia in sommo odio tale delitto nefando, e l’abbia talvolta castigato con la pena di morte, come ricorda Sant’Agostino: « Perché illecitamente e disonestamente si sta anche con la legittima sposa, quando si impedisce il frutto della prole. Così operava Onan, figlio di Giuda, e per tal motivo Dio lo tolse di vita » [47].

Pertanto, essendovi alcuni che, abbandonando manifestamente la cristiana dottrina, insegnata fin dalle origini, né mai modificata, hanno ai giorni nostri, in questa materia, preteso pubblicamente proclamarne un’altra, la Chiesa Cattolica, cui lo stesso Dio affidò il mandato di insegnare e difendere la purità e la onestà dei costumi, considerando l’esistenza di tanta corruttela di costumi, al fine di preservare la castità del consorzio nuziale da tanta turpitudine, proclama altamente, per mezzo della Nostra parola, in segno della sua divina missione, e nuovamente sentenzia che qualsivoglia uso del matrimonio, in cui per la umana malizia l’atto sia destituito della sua naturale virtù procreatrice, va contro la legge di Dio e della natura, e che coloro che osino commettere tali azioni, si rendono rei di colpa grave.

Perciò, come vuole la suprema autorità Nostra e la cura commessaCi della salute di tutte le anime, ammoniamo i sacerdoti che sono impegnati ad ascoltare le confessioni e gli altri tutti che hanno cura d’anime, che non lascino errare i fedeli loro affidati, in un punto tanto grave della legge di Dio, e molto più che custodiscano se stessi immuni da queste perniciose dottrine, e ad esse, in qualsiasi maniera, non si rendano conniventi. Se qualche confessore o pastore delle anime, che Dio non lo permetta, inducesse egli stesso in simili errori i fedeli a lui commessi, o, se non altro, ve li confermasse, sia con approvarli, sia colpevolmente tacendo, sappia di dovere rendere severo conto a Dio, Giudice Supremo, del tradito suo ufficio, e stimi a sé rivolte le parole di Cristo: « Sono ciechi, e guide di ciechi: e se il cieco al cieco fa da guida, l’uno e l’altro cadranno nella fossa » [48].

Quanto, poi, ai motivi che li inducono a difendere l’uso perverso del matrimonio, questi non di rado — per tacere di coloro che ridondano a loro vergogna — sono immaginari o esagerati. Nondimeno la Chiesa, pia Madre, intende benissimo e apprende al vivo le difficoltà che si ripetono intorno alla salute della madre e al suo pericolo per la vita stessa. E chi mai potrebbe, se non con viva commiserazione, ponderarle? Chi non sarebbe preso da ammirazione somma nel vedere una madre offrirsi, con forza eroica, a morte quasi certa, pur di risparmiare la vita alla prole già concepita? Tutto ciò che ella avrà sofferto per adempiere perfettamente l’ufficio che la natura le affidò, solo Dio ricchissimo e misericordiosissimo potrà a lei retribuirlo, e, senza dubbio, darà non solo la misura colma, ma anche sovrabbondante [49].

E ben sa altresì la santa Chiesa che non di rado uno dei coniugi soffre piuttosto il peccato, che esserne causa, quando, per ragione veramente grave, permette la perversione dell’ordine dovuto, alla quale pure non consente, e di cui quindi non è colpevole, purché memore, anche in tal caso, delle leggi della carità, non trascuri di dissuadere il coniuge dal peccato e allontanarlo da esso. Né si può dire che operino contro l’ordine di natura quei coniugi che usano del loro diritto nel modo debito e naturale, anche se per cause naturali, sia di tempo, sia di altre difettose circostanze, non ne possa nascere una nuova vita. Infatti, sia nello stesso matrimonio, sia nell’uso del diritto matrimoniale, sono contenuti anche fini secondari, come il mutuo aiuto e l’affetto vicendevole da fomentare e la quiete della concupiscenza, fini che ai coniugi non è proibito di volere, purché sia sempre rispettata la natura intrinseca dell’atto e, per conseguenza, la sua subordinazione al fine principale.

Penetrano pure nell’intimo Nostro i gemiti di quei coniugi che, oppressi duramente da mancanza di mezzi, provano difficoltà gravissima a mantenere la loro prole.

Con tutto ciò bisogna attentamente vigilare, perché le deplorevoli condizioni delle cose materiali non siano occasione a un errore ben più deplorevole. Infatti non possono mai darsi difficoltà di tanta gravità che valgano a dispensare dai comandamenti di Dio, che proibiscono ogni atto che sia cattivo di sua natura; e, in qualsivoglia condizione di cose, possano sempre i coniugi, sostenuti dalla grazia di Dio, fedelmente compiere l’ufficio loro e conservare nel matrimonio, pura da macchia tanto abominevole, la castità, perché resta inconcussa la verità della fede cristiana, proposta dal magistero del Concilio di Trento: «Nessuno ardisca pronunciare quel detto temerario, condannato dai Padri sotto la minaccia di anatema, che per l’uomo giustificato i comandamenti di Dio siano impossibili ad osservarsi. Dio non comanda cose impossibili, ma nel comandare ammonisce di fare ciò che puoi e di chiedere ciò che non puoi, e aiuta perché tu possa » [50]. E la dottrina medesima fu dalla Chiesa solennemente ripetuta e confermata nella condanna della eresia giansenistica, che aveva osato bestemmiare contro la bontà di Dio affermando che « alcuni precetti di Dio agli uomini giusti, che pur vogliono e procurano di osservarli, sono impossibili secondo le forze che hanno al presente: e loro manca la grazia, che li renda possibili » [51].

Ma dobbiamo ricordare pure, Venerabili Fratelli, l’altro gravissimo delitto, col quale si attenta alla vita della prole, chiusa ancora nel seno materno. Per alcuni la cosa è lecita, e lasciata al beneplacito della madre e del padre; per altri è invece proibita, salvo il caso in cui esistano gravissimi motivi, che chiamano col nome di « indicazione » medica, sociale, eugenica. Costoro richiedono che, quanto alle pene, con cui le leggi dello Stato sancirono la proibizione di uccidere la prole generata, ma non venuta ancora alla luce, le pubbliche leggi riconoscano la « indicazione », secondo che ciascuno a modo suo la difende, e la dichiarino libera da qualsiasi pena. Anzi, non mancano coloro i quali domandano che le pubbliche autorità prestino il loro aiuto in simili mortifere operazioni; enormità che, purtroppo, in qualche luogo, si commette frequentissimamente, come è noto.

Per quanto riguarda la « indicazione medica e terapeutica » — per adoperare le loro stesse parole — già abbiamo detto, Venerabili Fratelli, quanta compassione Noi sentiamo per la madre, la quale, per ufficio di natura, si trova esposta a gravi pericoli, sia della salute, sia della stessa vita: ma quale ragione potrà mai aver forza da rendere scusabile, in qualsiasi modo, la diretta uccisione dell’innocente? Perché qui si tratta appunto di questa. Sia che essa si infligga alla madre, sia che si cagioni alla prole, è sempre contro il comando di Dio e la voce stessa della natura: «Non ammazzare ! »[52]. È infatti egualmente sacra la vita dell’una e dell’altra persona, a distruggere la quale non potrà mai concedersi potere alcuno, nemmeno all’autorità pubblica. E, con somma leggerezza, questo potere si fa derivare, contro innocenti, dal diritto di spada, che vale solo contro i rei; né ha qui luogo il diritto di difesa, fino al sangue, contro l’ingiusto aggressore (chi, infatti, chiamerebbe ingiusto aggressore una innocente creaturina?); né può essere, in alcun modo, il diritto che dicono « diritto di estrema necessità », e che possa giungere fino all’uccisione diretta dell’innocente. Pertanto i medici probi e capaci si adoperano lodevolmente a difendere e conservare sia la vita della madre, sia quella della prole; per contro si farebbero conoscere indegnissimi del nobile titolo di medici coloro che, sotto il pretesto di usare l’arte medica, o per malintesa pietà, insidiassero alla vita della madre o della prole.

Tutto ciò pienamente s’accorda con le severe parole del Vescovo d’Ippona, il quale inveisce contro quei coniugi depravati che s’industriano di evitare la prole; ed ove non ottengano l’intento, non temono di ucciderla. «Talvolta — dice — questa crudeltà impura o impurità crudele giunge fino al punto di ricorrere ai veleni atti a procurare la sterilità e, se non vi riesce, a estinguere con qualche mezzo il frutto concepito e a liberarsene, bramando che la propria prole muoia prima di vivere, o se già viveva nel materno seno, sia uccisa prima di nascere. Per certo, se ambedue sono tali, non sono coniugi: e se tali furono fin da principio, non si congiunsero per connubio, ma piuttosto per turpitudine; se tali non sono tutti e due, oso dire: o che ella, in qualche modo, si prostituisce al marito, o che egli si rende adultero verso di lei » [53].

Quanto poi alla « indicazione » sociale ed eugenica, le cose che si propongono, con mezzi leciti e onesti, e dentro i dovuti confini possono, sì, e devono esser prese in considerazione; ma quanto al voler provvedere alla necessità, a cui si appoggiano, con la uccisione degli innocenti, ripugna alla ragione ed è contrario al precetto divino, promulgato pure dalla sentenza apostolica: «Non si deve fare del male per conseguire beni » [54].

A coloro, infine, che tengono il supremo governo delle nazioni, e ne sono legislatori, non è lecito dimenticare che è dovere dell’autorità pubblica di difendere con opportune leggi e con la sanzione di pene la vita degli innocenti; e ciò tanto maggiormente, quanto meno valgono a difendersi coloro la cui vita è in pericolo, e alla quale si attenta; e fra essi, certo, sono da annoverare anzitutto i bambini nascosti ancora nel seno materno. Se i pubblici governanti non solo non prendono la difesa di quelle creature, ma anzi con leggi e con pubblici decreti le lasciano, o piuttosto le mettono in mano dei medici o d’altri, perché le uccidano, si rammentino che Dio è giudice e vindice del sangue innocente, il quale dalla terra grida verso il cielo [55].

Si deve infine riprovare quella prassi dannosa, che riguarda il diritto naturale dell’uomo a contrarre matrimonio, ma che appartiene pure, con qualche vera ragione, al bene della prole. Vi sono, infatti, alcuni, che dei fini eugenici troppo solleciti, non si contentano di dare alcuni consigli igienici atti a procurare più sicuramente la salute e il vigore della futura prole — il che, certo, non è contrario alla retta ragione — ma vanno così innanzi da anteporre l’« eugenico » a qualsiasi altro fine, anche di ordine più alto, e pretendono che l’autorità pubblica vieti il matrimonio a tutti coloro che, secondo i procedimenti della propria scienza e le proprie congetture, credono che, per via di trasmissione ereditaria, saranno per generare prole difettosa, anche se siano, per sé, capaci di contrarre matrimonio. Anzi, vogliono perfino che essi, per legge, anche se riluttanti, siano, con l’intervento dei medici, privati di quella naturale facoltà; né ciò come pena cruenta da infliggersi dalla pubblica autorità per delitto commesso, né a prevenire futuri delitti dei rei, ma contro il giusto e l’onesto attribuendo ai magistrati civili un potere che mai ebbero, né mai possono legittimamente avere.

Tutti coloro che operano in tal guisa, malamente dimenticano che la famiglia è più sacra dello Stato, e che gli uomini, anzitutto, sono procreati non per la terra e per il tempo, ma per il cielo e per l’eternità. E non è giusto, certamente, accusare di grave colpa uomini d’altra parte atti al matrimonio, i quali, anche adoperando ogni cura e diligenza, si prevede che avranno una prole difettosa, se contraggono nozze, sebbene da esse spesso convenga dissuaderli.

Le pubbliche autorità, poi, non hanno alcuna potestà diretta sulle membra dei sudditi; quindi, se non sia intervenuta colpa alcuna, né vi sia motivo alcuno di infliggere una pena cruenta, non possono mai, in alcun modo, ledere direttamente o toccare l’integrità del corpo, né per ragioni « eugeniche », né per qualsiasi altra ragione. Questo insegna pure San Tommaso d’Aquino quando, proponendo la questione se i giudici umani per prevenire mali futuri possano recar qualche danno al suddito, lo concede quanto a certi altri mali, ma a ragione lo nega per quanto riguarda la lesione corporale: «Mai, secondo il giudizio umano, alcuno deve essere punito, senza colpa, con pena di battiture, per essere ucciso, o per essere mutilato o flagellato » [56].

Del resto, la dottrina cristiana insegna, e la cosa è certissima anche al lume naturale della ragione, che gli stessi uomini privati non hanno altro dominio sulle membra del proprio corpo se non quello che spetta al loro fine naturale, e non possono distruggerle o mutilarle o per altro modo rendersi inetti alle funzioni naturali, se non nel caso in cui non si può provvedere per altra via al bene di tutto il corpo.

Ed ora, per venire all’altro capo di errori che riguardano la fede coniugale, ogni peccato che si commetta in danno della prole è di conseguenza peccato in qualche modo anche contro la fede coniugale, perché i beni del matrimonio vanno connessi l’uno con l’altro. Ma inoltre sono da annoverare partitamente altrettanti capi di errori e di corruttele contro la fede coniugale, quante sono le virtù domestiche che questa fede abbraccia: la casta fedeltà dell’uno e dell’altro coniuge; l’onesta soggezione della moglie al marito, e infine il saldo e sincero amore tra i due.

Corrompono dunque anzitutto la fedeltà coloro che stimano doversi essere indulgenti verso le idee e i costumi del nostro tempo, intorno alla falsa e dannosa amicizia con terze persone, e sostengono doversi in queste relazioni estranee consentire ai coniugi una certa maggior licenza di pensare e di operare, e ciò tanto più che (come vanno dicendo) non pochi hanno una congenita costituzione sessuale, a cui non possono soddisfare tra gli angusti confini del matrimonio monogamico. Quindi quella disposizione d’animo, per la quale gli onesti coniugi condannano e ricusano ogni affetto ed atto libidinoso con terza persona, essi la stimano un’antiquata debolezza di mente e di cuore o un’abbietta e vile gelosia; perciò dicono nulle o da annullare le leggi penali dello Stato intorno all’obbligo della fede coniugale.

 L’animo nobile dei casti coniugi, anche solo per lume naturale respinge e disprezza certamente simili errori, come vanità e brutture; e siffatta voce della natura è approvata e confermata dal comandamento di Dio «Non fornicare » [57], e da quello di Cristo: « Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso in cuor suo adulterio con lei » [58]. E nessuna consuetudine o pravo esempio e nessuna parvenza di progresso umano potranno mai indebolire la forza di questo divino precetto. Perché come è sempre il medesimo «Gesù Cristo ieri e oggi e nei secoli » [59], così è sempre identica la dottrina di Cristo, della quale non cadrà un punto solo, sino a tanto che tutto sia adempito [60].

I citati maestri di errori che offuscano il candore della fede e della castità coniugale, facilmente scalzano altresì la fedele ed onesta soggezione della moglie al marito. E anche più audacemente molti di essi affermano con leggerezza essere quella una indegna servitù di un coniuge all’altro; i diritti tra i coniugi devono essere tutti uguali, ed essendo essi violati con la servitù di una parte, tali maestri bandiscono superbamente come già fatta o da procurarsi una certa « emancipazione » della donna. Questa emancipazione dicono dovere essere triplice: nella direzione della società domestica, nell’amministrazione del patrimonio, nell’esclusione e soppressione della prole. La chiamano emancipazione sociale, economica, fisiologica; fisiologica in quanto vogliono che la donna, a seconda della sua libera volontà, sia o debba essere sciolta dai pesi coniugali, sia di moglie, sia di madre (e che questa, più che emancipazione, debba dirsi nefanda scelleratezza, già abbiamo sufficientemente dichiarato); emancipazione economica, in forza della quale la moglie, all’insaputa e contro il volere del marito, possa liberamente avere, trattare e amministrare affari suoi privati, trascurando figli, marito e famiglia; emancipazione sociale, in quanto si rimuovono dalla moglie le cure domestiche sia dei figli come della famiglia, perché, mettendo queste da parte, possa assecondare il proprio genio e dedicarsi agli affari e agli uffici anche pubblici.

Ma neppure questa è vera emancipazione della donna, né la ragionevole e dignitosa libertà che si deve al cristiano e nobile ufficio di donna e di moglie; ma piuttosto è corruzione dell’indole muliebre e della dignità materna, e perversione di tutta la famiglia, in quanto il marito resta privo della moglie, i figli della madre, la casa e tutta la famiglia della sempre vigile custode. Anzi, questa falsa libertà e innaturale eguaglianza con l’uomo tornano a danno della stessa donna; giacché se la donna scende dalla sede veramente regale, a cui, tra le domestiche pareti, fu dal Vangelo innalzata, presto ricadrà nella vecchia servitù (se non di apparenza, certo di fatto) e ridiventerà, come nel paganesimo, un mero strumento dell’uomo.

Quell’eguaglianza poi di diritti, che tanto si esagera e si mette innanzi, deve riconoscersi in tutto quello che è proprio della persona e della dignità umana, che consegue dal patto nuziale ed è insito nel matrimonio. In questo, certo, l’uno e l’altro coniuge godono perfettamente dello stesso diritto e sono legati da uno stesso dovere; nel resto devono esservi una certa ineguaglianza e proporzione, richieste dal bene stesso della famiglia e dalla doverosa unità e fermezza dell’ordine e della società domestica.

Tuttavia se in qualche luogo le condizioni sociali ed economiche della donna maritata debbono mutarsi alquanto per le mutate consuetudini ed i mutati usi della umana convivenza, spetta al pubblico magistrato adattare alle odierne necessità ed esigenze i diritti civili della moglie, tenuto conto di ciò che è richiesto dalla diversa indole naturale del sesso femminile, dall’onestà dei costumi e dal comune bene della famiglia, purché l’ordine essenziale della società domestica rimanga intatto, come quello che fu istituito da un’autorità e da una sapienza più alte della umana, cioè divina, e non può essere cambiata per leggi pubbliche o per gusti privati.

Ma vanno ancor più oltre i recenti sovvertitori del matrimonio, sostituendo al sincero e solido amore, che è il fondamento dell’intima dolcezza e felicità coniugale, una certa cieca convenienza di carattere e concordia di gusti, che chiamano simpatia, al cessar della quale sostengono che si rallenta e si scioglie l’unico vincolo con il quale gli animi si uniscono. Che altro mai sarà questo, se non un edificare la casa sopra l’arena? Della quale Cristo dice che appena venga assalita dai flutti dell’avversità subito vacillerà e ruinerà: « E soffiarono i venti e imperversarono contro quella casa, ed essa andò giù, e fu grande la sua ruina » [61]. Al contrario, la casa che sia stata eretta sulla pietra, cioè sul mutuo amore tra i coniugi, e rassodata da una consapevole e costante unione di animi, non sarà mai scossa né abbattuta da nessuna avversità.

Abbiamo fin qui rivendicato, Venerabili Fratelli, i due primi eccellentissimi beni del matrimonio cristiano, insidiati dai sovvertitori della società odierna. Ma siccome a questi va innanzi di gran lunga un terzo bene, quello del « sacramento », così non ci stupisce vedere che anzitutto questa bontà ed eccellenza siano da costoro molto più aspramente impugnate. Dapprima insegnano che il matrimonio è cosa affatto profana e meramente civile, e in nessun modo da affidare alla società religiosa, cioè alla Chiesa di Cristo, ma soltanto alla società civile. Soggiungono inoltre che il nodo nuziale dev’essere affrancato da ogni legame d’indissolubilità, non solo tollerando ma sancendo con la legge le separazioni ossia i divorzi dei coniugi; dal che infine nascerà che il matrimonio, spogliato di ogni santità, rimarrà nel novero delle cose profane e civili.

Come prima cosa stabiliscono che l’atto civile sia da ritenere quale vero contratto nuziale (e lo chiamano comunemente « matrimonio civile »); l’atto religioso poi sia una mera aggiunta, o al più da permettere al volgo superstizioso. Inoltre vogliono che senza rimprovero d’alcuno sia lecito il matrimonio tra cattolici ed acattolici, non avendo riguardo alla religione e senza chiedere il consenso dell’autorità religiosa. Un’altra cosa, che viene di conseguenza, consiste nello scusare i divorzi effettuati e nel lodare e propugnare quelle leggi civili, che favoriscono la dissoluzione del vincolo stesso.

Per quanto riguarda la natura religiosa di qualsivoglia matrimonio, e molto più del matrimonio cristiano che è altresì sacramento, avendo Leone XIII largamente trattato e appoggiato con gravi argomenti ciò che in questa materia è da notare, rimandiamo all’Enciclica che Noi più volte abbiamo citata e apertamente dichiarata Nostra. Qui stimiamo dover ripetere soltanto alcuni pochi punti.

Anche col solo lume della ragione, massime chi voglia investigare gli antichi monumenti della storia e interrogare la costante coscienza dei popoli e consultare le istituzioni e i costumi di tutte le genti, si può dedurre chiaramente essere inerente allo stesso matrimonio naturale qualche cosa di sacro e di religioso, « non sopravvenuto ma congenito; non ricevuto dagli uomini, ma inserito dalla natura », avendo il matrimonio « Dio per autore, ed essendo stato, fin da principio, una tal quale figura della Incarnazione del Verbo di Dio » [62]. La ragione sacra del coniugio, che va intimamente connessa con la religione e con l’ordine delle cose sacre, risulta sia dall’origine sua divina, che abbiamo ricordato, sia dal suo fine, che è generare ed educare a Dio la prole e condurre parimenti a Dio i coniugi mediante l’amore cristiano e il vicendevole aiuto; sia infine dall’ufficio stesso naturale del matrimonio, voluto dalla provvida mente di Dio Creatore, perché sia come un tramite onde si trasmette la vita, facendo in ciò i genitori quasi da ministri dell’onnipotenza divina. A tutto questo si aggiunge la nuova ragione di dignità, derivante dal Sacramento, in grazia del quale il matrimonio cristiano è divenuto di gran lunga più nobile ed è stato elevato a tanta eccellenza, da apparire all’Apostolo « un grande mistero, in tutto onorabile » [63].

La natura religiosa del matrimonio e la sublime sua significazione della grazia e dell’unione fra Gesù Cristo e la Chiesa, richiedono dai futuri sposi una santa riverenza per le nozze cristiane e un santo amore e zelo perché il matrimonio, che stanno per contrarre, si avvicini il più possibile al modello di Cristo e della Chiesa.

Molto mancano su questo punto, e talora mettono in pericolo la loro salvezza eterna, coloro che, senza gravi motivi, contraggono matrimonio misto. Da siffatti matrimoni misti il provvido amore materno della Chiesa distoglie i fedeli per gravissime ragioni, come risulta da molti documenti compresi in quel canone del Codice di diritto canonico, dove si legge: « La Chiesa con ogni severità vieta dappertutto, che si contragga matrimonio tra due persone battezzate, delle quali una sia cattolica, l’altra appartenente a setta eretica o scismatica; se poi vi è pericolo di perversione del coniuge cattolico e della prole, il matrimonio è vietato dalla stessa legge divina » [64]. Ed anche quando la Chiesa si induce, attese le circostanze dei tempi, delle cose e delle persone, a concedere la dispensa da queste severe disposizioni (salvo il diritto divino e rimosso con opportune guarentigie, quanto è possibile, il pericolo di perversione), non può non avvenire, se non difficilmente, che il coniuge cattolico abbia a risentire qualche danno da siffatto matrimonio. Da esso infatti non raramente deriva nei discendenti una luttuosa defezione dalla religione, o almeno il cadere facilmente nell’indifferenza religiosa, vicinissima alla incredulità ed alla empietà. Inoltre, in questi matrimoni misti, è resa molto più difficile quella viva unione degli animi, la quale deve imitare il mistero dianzi ricordato, cioè l’arcana unione della Chiesa con Cristo.

Verrà a mancare facilmente la stretta unione degli animi, la quale, com’è segno e nota distintiva della Chiesa di Cristo, così dev’essere distintivo, decoro ed ornamento del coniugio cristiano. Infatti suole sciogliersi o almeno rallentarsi il vincolo dei cuori, dove è diversità di pensiero e di affetto circa le cose più alte e supreme dall’uomo venerate, cioè nelle verità e nei sentimenti religiosi. Quindi viene il pericolo che languisca l’amore tra i coniugi e ne vadano in rovina la pace e la felicità della famiglia, la quale fiorisce principalmente dall’unità dei cuori. E così, già da tanti secoli, l’antico diritto romano aveva definito: « Il matrimonio è la congiunzione dell’uomo e della donna nel consorzio di tutta la vita e nella comunicazione del diritto divino ed umano » [65].

Ma ciò che soprattutto impedisce la restaurazione e la perfezione del matrimonio stabilito da Cristo Redentore, è, come avvertimmo, Venerabili Fratelli, la sempre crescente facilità dei divorzi. Anzi, gli odierni fautori del neopaganesimo, per nulla fatti saggi dall’esperienza, vanno sempre più acremente contestando la sacra indissolubilità del coniugio e le leggi che la sostengono, e affermano doversi dichiarare lecito il divorzio, e che una legge nuova e più umana venga a sostituire leggi antiquate e sorpassate.

Essi presentano molte e varie ragioni per il divorzio; alcune provenienti da vizio o colpa delle persone, altre inerenti alle cose stesse (le une dicono soggettive, le altre oggettive); in una parola, tutto ciò che rende più aspra ed ingrata la indivisibile convivenza. Pretendono di dimostrare siffatte ragioni per molti capi: dapprima, per il bene di ambedue i coniugi, sia dell’innocente, il quale ha perciò il diritto di separarsi dal coniuge reo, sia del colpevole di delitti, che per questo appunto deve essere separato da una unione ingrata e coatta; poi, per il bene della prole, la quale resta priva della retta educazione, essendo troppo facilmente scandalizzata e allontanata dalla via della virtù per le discordie e altre colpe dei genitori; infine, per il bene comune della società, il quale richiede che anzitutto si sciolgano quei matrimoni che non valgono più ad ottenere il fine inteso dalla natura. Inoltre si permettano dalla legge i divorzi sia per prevenire quei delitti che si possono facilmente temere dalla convivenza di tali coniugi, sia per evitare che cadano sempre più in ludibrio i tribunali e l’autorità delle leggi, quando i coniugi, per ottenere la bramata sentenza di divorzio, o commettono a bella posta quei delitti per i quali il giudice può sciogliere il vincolo a norma di legge, o sfacciatamente mentiscono e spergiurano di averli commessi, nonostante il giudice veda chiaramente lo stato delle cose. Pertanto, essi dicono, le leggi devono in ogni modo conformarsi a tutte queste necessità, alle mutate condizioni dei tempi, alle opinioni degli uomini, alle istituzioni e ai costumi delle nazioni: tali motivi per sé soli, e massimamente se tutti insieme considerati, dimostrerebbero con evidenza che per determinate cause deve assolutamente concedersi la facoltà di divorzio.

Altri, con più audacia, opinano che il matrimonio, come contratto meramente privato, deve essere lasciato al consenso e all’arbitrio privato dei due contraenti, come avviene negli altri contratti privati; e perciò sostengono che può essere sciolto per qualsiasi motivo.

Senonché, contro tutte queste demenze, sta immobile, Venerabili Fratelli, la legge di Dio, da Cristo amplissimamente confermata, e che non può venire smossa da nessun decreto degli uomini, opinione di popoli o volontà di legislatori: «Quello che Dio ha congiunto, l’uomo non separi » [66]. E se l’uomo ingiuriosamente tenta separarlo, il suo atto sarà del tutto nullo, e resta immutabile quanto Cristo apertamente affermò: « Chiunque rimanda la moglie e ne sposa un’altra, è adultero; e chi sposa la rimandata dal suo marito, è adultero » [67]. E queste parole di Cristo riguardano qualsiasi matrimonio, anche quello soltanto naturale e legittimo, giacché ad ogni vero matrimonio spetta quella indissolubilità, per la quale esso è sottratto, quanto alla soluzione del vincolo, all’arbitrio delle parti e ad ogni potestà laicale.

E qui deve pur essere ricordato il solenne giudizio con il quale il Concilio Tridentino condannò tali insanie di anatema: « Chiunque dice che il vincolo del matrimonio può essere sciolto dal coniuge, a causa di eresia o di molesta coabitazione o di pretesa assenza, sia anatema » [68]; e inoltre « Chiunque dice che la Chiesa erra quando ha insegnato e insegna che, secondo la dottrina evangelica ed apostolica, non può essere disciolto il vincolo del matrimonio per l’adulterio di uno dei coniugi, e che nessuno dei due, neanche l’innocente che non diede motivo all’adulterio, può contrarre altro matrimonio, vivente l’altro coniuge, e che commette adulterio tanto colui il quale, ripudiata l’adultera, sposa un’altra, quanto colei che, abbandonato il marito, ne sposa un altro, sia anatema » [69].

Se la Chiesa non errò né erra in questa sua dottrina, e perciò è del tutto certo che il vincolo del matrimonio non può essere sciolto neppure per l’adulterio, ne segue con evidenza che molto minor valore hanno tutti gli altri motivi di divorzio, di molto più deboli, che sogliono o possono allegarsi, e quindi non è da farne alcun conto.

Del resto, le obiezioni che vengono mosse contro la saldezza del vincolo da quel triplice capo, sono di facile soluzione. Infatti, i danni ricordati vengono impediti e i pericoli rimossi, se in quelle estreme circostanze si permette la separazione imperfetta dei coniugi, rimanendo cioè intatto il vincolo; la quale separazione è consentita chiaramente dalla legge della Chiesa nelle chiare parole dei canoni che trattano della separazione del talamo, della mensa e dell’abitazione [70]. Lo stabilire poi le cause di tale separazione, le condizioni, il modo e le cautele onde si provveda all’educazione dei figli e all’incolumità della famiglia, e si rimuovano quanto è possibile i danni tutti derivanti ai coniugi, alla prole e alla stessa comunità civile, spetta alle leggi sacre e, almeno in parte, anche alle leggi civili, in quanto si attiene alle cose e agli effetti civili.

Tutti gli argomenti, poi, che sogliono apportarsi e sopra abbiamo toccati, a dimostrare la indissolubilità del matrimonio, valgono chiaramente con uguale forza ad escludere non solamente la necessità ma anche ogni facoltà o concessione di divorzio. Inoltre quanti sono gli eccellenti vantaggi che militano per la indissolubilità, altrettanti all’opposto appaiono i danni del divorzio, e questi perniciosissimi sia agli individui sia a tutta l’umana convivenza.

E, per valerCi di nuovo della dottrina del Nostro predecessore, è appena necessario osservare che quanta copia di beni in sé contiene la fermezza indissolubile del matrimonio, altrettanta messe di mali portano con sé i divorzi. Da una parte, con la fermezza del vincolo, i matrimoni sono pienamente sicuri; dall’altra invece, con la possibilità e anzi probabilità del divorzio, il legame nuziale diventa mutabile o almeno soggetto ad ansietà e sospetti. Da una parte vengono mirabilmente consolidate la mutua benevolenza e comunione di beni; dall’altra deplorevolmente indebolito il legame, per l’offerta facoltà di separarsi. Da una parte validi presidii alla fedeltà dei coniugi; dall’altra perniciosi incitamenti all’infedeltà. Dall’una la procreazione, protezione ed educazione dei figli efficacemente promosse; dall’altra la prole esposta ai più gravi danni. Da una parte chiuso l’adito molteplice alle discordie tra le famiglie e i parenti; dall’altra se ne presenta più frequente l’occasione. Dall’una più facilmente sopiti i germi di dissenso; dall’altra più copiosamente e largamente diffusi. Dall’una massimamente reintegrati e felicemente restaurati la dignità e l’ufficio della donna nella famiglia e nella società; dall’altra indegnamente depressa, esposta com’è la sposa al pericolo di « venire abbandonata dopo aver servito alla passione dell’uomo » [71].

E poiché a distruggere le famiglie — per concludere con le gravissime parole di Leone XIII — « e ad abbattere la potenza dei regni niente ha maggior forza che la corruzione dei costumi, è agevole conoscere che alla prosperità delle famiglie e delle nazioni sono funestissimi i divorzi, i quali nascono da depravate consuetudini, e come ne attesta l’esperienza, aprono l’adito ad una sempre maggiore corruttela del pubblico e privato costume. E questi mali appariranno anche più gravi se si considera che non vi sarà mai alcun freno così potente che valga a contenere entro certi e prestabiliti confini la licenza una volta concessa ai divorzi. È grande la forza degli esempi, maggiore quella delle passioni; per tali eccitamenti avverrà certo che la sfrenata voglia dei divorzi, serpeggiando ogni dì più largamente, invada l’animo di moltissimi, a guisa di morbo che si sparge per contagio, o come torrente che, rotti i ripari, trabocca » [72].

Perciò, come nell’Enciclica stessa si legge, « ove non si muti consiglio, le famiglie e la società umana dovranno stare in perpetuo timore di essere travolte nel rivolgimento e nello scompiglio di tutte le cose » [73]. Orbene, la corruzione ogni giorno crescente e l’incredibile depravazione della famiglia nelle regioni pienamente dominate dal comunismo, ben dimostrano con quanta verità tutto ciò sia stato preannunciato cinquant’anni addietro.

III

Finora, Venerabili Fratelli, abbiamo con venerazione ammirato le disposizioni date dal sapientissimo Creatore e Redentore del genere umano in ordine al matrimonio, addolorati in pari tempo di vedere così spesso rese vane e conculcate tali sante intenzioni della divina Bontà dalle passioni, dagli errori e dai vizi degli uomini. È quindi naturale che Noi rivolgiamo la sollecitudine paterna dell’animo Nostro a trovare rimedi opportuni ad estirpare interamente i perniciosissimi abusi già ricordati, e a rendere dappertutto il dovuto rispetto al matrimonio.

Aiuterà a ciò principalmente il ricordare quella massima certissima, che è comunemente ammessa dalla sana filosofia e dalla sacra teologia: che per ricondurre al loro pristino stato, secondo la loro natura, le cose che hanno deviato dalla rettitudine, non vi è altra via che di riportarle a conformità della ragione divina, la quale (come insegna l’Angelico [74]) è l’esemplare della perfetta rettitudine. Per questo il Nostro predecessore di f. m. Leone XIII, ben a ragione, incalzava i naturalisti con queste gravissime parole: « È legge divinamente sancita che le cose istituite dalla natura e da Dio, si sperimentino da noi tanto più utili e salutari, quanto più rimangono intere ed immutabili nel loro stato naturale; Iddio, creatore di tutte le cose, ben conobbe ciò che alla istituzione e al mantenimento di ciascuna sia espediente, e tutte con la volontà e mente sua le ha in guisa ordinate, che ognuna debba convenientemente raggiungere il suo fine. Ma se la temerità e malvagità degli uomini volessero mutare e sconvolgere l’ordine delle cose provvidissimamente stabilito, allora anche le cose con somma sapienza ed altrettanta utilità istituite o cominciano a nuocere, o cessano di giovare, sia perché col mutare abbiano perduto la virtù di far bene, sia perché Iddio stesso voglia piuttosto adottare siffatti castighi dell’orgoglio e dell’audacia dei mortali » [75].

È dunque necessario, per ricondurre il retto ordine nella materia matrimoniale, che tutti considerino il disegno divino intorno al matrimonio e cerchino di conformarsi ad esso.

E poiché tale studio è soprattutto contrastato dalla forza della concupiscenza, che è senza dubbio la cagione principale per cui si pecca contro le sante leggi coniugali, e non potendo l’uomo tenere a sé soggette le passioni se prima non sottomette sé a Dio, a ciò bisogna anzitutto rivolgere le cure secondo l’ordine divinamente stabilito. È legge inderogabile che chi vive soggetto a Dio veda con l’aiuto della divina grazia assoggettare a sé le passioni e la concupiscenza, ed al contrario, chi è ribelle a Dio esperimenti con dolore l’interna lotta delle passioni violente. Né ciò avviene senza una sapiente disposizione, come dimostra Sant’Agostino: « Infatti è giusto che l’inferiore si assoggetti al superiore; in modo che chi vuole a sé soggetto chi è sotto di sé, debba a sua volta star soggetto a chi è sopra di sé. Riconosci l’ordine, cerca la pace! Tu a Dio: e la carne a te. Che di più giusto? che di più bello? Tu al maggiore, a te il minore: servi tu a Colui che creò te, perché a te serva ciò che è stato creato per te. Bada però, l’ordine non l’intendiamo, non lo proponiamo così: A te la carne, e tu a Dio, sibbene Tu a Dio, e la carne a te! E se trascuri il Tu a Dio, non raggiungerai mai l’A te la carne. Tu che non ubbidisci al Signore, sei tormentato dal servo » [76].

Tale ordinamento della divina Sapienza è pure attestato, per ispirazione dello Spirito Santo, dal Santo Dottore delle Genti, dove, a proposito dei sapienti antichi i quali ricusavano di prestare culto e venerazione al Creatore dell’universo da essi ben conosciuto, si esprime così: « Per questo, Iddio li abbandonò ai desideri del loro cuore, all’immondezza, talché disonorassero in se stessi i corpi loro »; e di nuovo « Per questo, Iddio li diede in balìa di ignominiose passioni » [77], perché « Iddio resiste ai superbi e largisce la grazia agli umili » [78], senza la quale, come insegna lo stesso Dottore delle Genti, l’uomo non può soggiogare la ribelle concupiscenza [79].

Poiché dunque non è possibile frenare, come si deve, le indomite brame, senza che prima l’anima presti l’umile ossequio della pietà e della riverenza al Creatore, questo soprattutto è necessario: che coloro che stringono il sacro vincolo matrimoniale siano bene compenetrati da una profonda pietà verso Dio, la quale informi tutta la loro vita, e riempia la mente e la volontà di somma venerazione verso la suprema Maestà di Dio.

Ben dunque si comportano, conformemente al più sano e perfetto senso cristiano, quei Pastori di anime i quali, per impedire che gli sposi non abbiano nel matrimonio a deviare dalla legge di Dio, anzitutto li esortano agli esercizi di pietà e di religione, ad unirsi totalmente a Dio, ad invocarne costantemente l’aiuto, a frequentare i sacramenti, a fomentare e custodire, sempre e in tutto, sentimenti di devozione e pietà verso Dio.

Grandemente invece si ingannano coloro i quali, lasciati da parte questi mezzi che trascendono la natura, credono di potere, per mezzo dei soli ritrovati delle scienze naturali (come la biologia, lo studio delle trasmissioni ereditarie, e simili), persuadere gli uomini a frenare le concupiscenze carnali. Né con ciò intendiamo dire che non si debba tener conto anche di questi aiuti naturali quando non siano illeciti: perché è lo stesso Dio, unico autore della natura e della grazia, il quale ha disposto che i beni sì dell’uno come dell’altro ordine servano ad uso ed utilità degli uomini. I fedeli, dunque, possono e debbono giovarsi anche degli aiuti naturali. Ma sbagliano coloro che credono bastare questi a garantire la castità dell’unione matrimoniale, o che stimano trovarsi in essi una maggiore efficacia che non nell’aiuto soprannaturale della grazia.

Ma tale conformità della convivenza e dei costumi matrimoniali alle leggi di Dio, senza la quale non si potrebbe avere un’efficace restaurazione di essa, suppone che da tutti si possa conoscere facilmente, con ferma certezza e senza mescolanza di errore, quali siano queste leggi. A nessuno può sfuggire a quanti inganni si aprirebbe l’adito, quanti errori si mischierebbero alla verità, se tale indagine fosse lasciata alla ragione individuale munita del solo lume naturale, ovvero se tale investigazione fosse affidata alla privata interpretazione della verità rivelata. Il che se vale per tante altre verità di ordine morale, soprattutto si deve dire per quelle che spettano al matrimonio, dato che tanto facilmente la passione della voluttà può sopraffare la debolezza umana, ingannarla e sedurla; tanto più che l’osservanza della legge di Dio richiede talvolta dai coniugi dei sacrifici ardui e diuturni; e l’esperienza dimostra che di questi appunto si serve l’umana fragilità come di pretesti per esimersi dall’osservanza della legge divina.

Affinché pertanto la conoscenza vera e sincera della legge divina, e non una simulazione ed una corrotta immagine di essa, sia di luce e guida alle menti e alla condotta degli uomini, si richiede che alla pietà verso Dio e alla brama di ubbidire a Lui, vada unita pure una filiale ed umile ubbidienza verso la Chiesa. Infatti è stato il medesimo Cristo Signor Nostro colui che costituì la Chiesa Maestra di verità anche in queste cose spettanti alla direzione e alla regola dei costumi, quantunque tra esse molte non siano per se stesse inaccessibili all’umano intelletto. E come il Signore, quanto alle verità naturali riguardanti la fede e i costumi, volle aggiungere al semplice lume della ragione quello della rivelazione, sicché queste cose giuste e vere « anche nelle condizioni presenti dell’umana natura, da tutti possano conoscersi facilmente e con certezza assoluta e senza ombra di errore » [80], così, per lo stesso fine, volle costituire la Chiesa custode e maestra delle verità tutte che riguardano la religione e i costumi: ad essa quindi i fedeli, se vogliono serbarsi immuni da errori di intelletto e da corruzione morale, debbono ubbidire e assoggettare la mente ed il cuore. E per non privarsi da se stessi di un aiuto apprestato con sì larga benignità dal Signore, essi debbono prestare doverosa obbedienza non solo alle definizioni più solenni della Chiesa, ma altresì, osservata la debita proporzione, alle altre Costituzioni o Decreti, coi quali certe opinioni vengono proscritte come perverse e pericolose [81].

I cristiani debbono quindi tenersi lontani da una smodata indipendenza di giudizio e da una falsa « autonomia » della ragione, anche rispetto a certe questioni che sul matrimonio si dibattono ai giorni nostri.

È infatti disdicevole, per un cristiano degno di tal nome, fidarsi tanto della propria intelligenza da voler prestar fede soltanto a quelle verità di cui apprende da sé l’intrinseca natura; il ritenere che la Chiesa, da Dio destinata a maestra e reggitrice dei popoli, non sia abbastanza illuminata intorno alle cose e circostanze moderne; ovvero il non prestarle assenso ed obbedienza se non in ciò che essa impone per via di definizioni più solenni, quasi che le altre sue decisioni si potessero presumere o false, o non fornite di sufficienti motivi di verità e di onestà. È proprio invece di tutti i veri seguaci di Cristo, sia dotti, sia ignoranti, lasciarsi reggere e guidare dalla santa Chiesa di Dio in tutte le cose spettanti alla fede e ai costumi, per mezzo del suo Supremo Pastore, il Pontefice Romano, il quale è retto a sua volta da Gesù Cristo Signor Nostro.

Siccome tutto si deve riportare alla legge e alle idee di Dio, perché si ottenga una generale e stabile restaurazione del matrimonio dobbiamo considerare di primaria importanza che i fedeli siano bene istruiti circa il matrimonio, a voce e in iscritto, non una volta sola e superficialmente, ma spesso e ampiamente, con argomenti chiari e solidi, in modo che queste verità s’imprimano bene nell’intelletto e penetrino fino in fondo al cuore. Sappiano e considerino assiduamente quanta sapienza, santità, bontà abbia dimostrato il Signore verso il genere umano, sia con l’istituzione del matrimonio, sia presidiandolo di sante leggi, e più ancora elevandolo alla mirabile dignità di Sacramento, per cui si apre agli sposi cristiani una sì copiosa fonte di grazie da poter corrispondere, in castità e fedeltà, agli alti fini del matrimonio, al bene e alla salute propria e dei figli, di tutta la società civile e dell’umanità intera.

E certo se i moderni distruttori del matrimonio si danno tanto da fare con discorsi, con libri ed opuscoli e con infiniti altri mezzi, a pervertire le menti, a corrompere i cuori, a mettere in derisione la castità matrimoniale, e ad esaltare i vizi più vergognosi, molto più Voi, Venerabili Fratelli, che « lo Spirito Santo ha costituiti Vescovi per reggere la Chiesa di Dio da Lui conquistata col Sangue suo » [82], non dovrete lasciare alcun mezzo intentato, o per Voi stessi, o per mezzo dei sacerdoti a Voi soggetti, come pure mediante i laici opportunamente scelti fra gli iscritti all’« Azione Cattolica » tanto da Noi bramata e raccomandata in aiuto dell’apostolato gerarchico, in modo da contrapporre la verità all’errore, alla turpitudine del vizio lo splendore della castità, alla servitù delle passioni la libertà dei figli di Dio [83], alla iniqua facilità dei divorzi la perenne stabilità del vero amore coniugale e dell’inviolabilità fino alla morte del prestato giuramento di fedeltà.

In tal modo i cristiani ringrazieranno Dio, di tutto cuore, di essere vincolati dal precetto e di essere con soave violenza costretti a tenersi lontani il più possibile da ogni idolatria della carne e dall’ignobile schiavitù della libidine. E sentiranno profondo orrore, e fuggiranno con ogni diligenza quelle nefande opinioni che oggi appunto, a disonore della verace dignità umana, si vanno diffondendo a voce e in iscritto, col nome di « perfetto matrimonio » e che fanno di tal perfetto matrimonio un « matrimonio depravato », come giustamente e meritamente è stato detto.

Ma questa sana istruzione ed educazione religiosa circa il matrimonio cristiano starà ben lontana da quella esagerata educazione fisiologica, con la quale ai dì nostri certi riformatori della vita coniugale presumono di venire in aiuto agli sposi, spendendo moltissime parole su tali questioni fisiologiche, dalle quali tuttavia più che la virtù di una vita casta si apprende l’arte di peccare abilmente.

Perciò ben di cuore facciamo nostre, Venerabili Fratelli, le parole che il Nostro predecessore di f. m. Leone XIII rivolgeva ai Vescovi di tutto il mondo nell’Enciclica sul matrimonio cristiano: «Per quanto si possono estendere i vostri sforzi è l’autorità vostra, fate opera perché presso i popoli affidati alla vostra tutela si mantenga intera e incorrotta la dottrina che Cristo Signore e gli Apostoli, interpreti dei voleri del Cielo, insegnarono, e che la Chiesa cattolica conservò gelosamente e comandò che fosse dai cristiani per tutte le età custodita » [84].

Ma anche la migliore educazione impartita per mezzo della Chiesa, da sola non basta ad ottenere la conformità del matrimonio alla legge di Dio: all’istruzione della mente, negli sposi deve andar congiunta la ferma volontà di osservare le sante leggi di Dio e della natura intorno al matrimonio. Qualunque teoria altri voglia, o con discorsi o con scritti, affermare e diffondere, i coniugi stabiliscano e propongano con fermezza e costanza di volere, senza alcuna esitazione, attenersi ai comandamenti di Dio in tutto ciò che riguarda il matrimonio: nel prestarsi cioè mutuamente l’aiuto della carità, nel serbare la fedeltà della castità, nel non attentare mai alla stabilità del vincolo, nell’usare dei diritti matrimoniali sempre conforme alla moderazione e pietà cristiana, specialmente nel primo periodo dell’unione, in modo che se, in appresso, le circostanze imponessero la continenza, ad ambedue per l’abitudine contratta riesca più facile osservarla.

Servirà loro di grande aiuto a concepire, mantenere ed attuare una sì ferma volontà, il considerare spesso lo stato loro, e la memoria attiva del Sacramento ricevuto. Si ricordino assiduamente che sono stati santificati e fortificati nei doveri e nella dignità dello stato loro per mezzo di uno speciale Sacramento, la cui efficace virtù, sebbene non imprima carattere, è tuttavia permanente. Riflettano perciò a queste parole, veramente feconde di soda consolazione, del santo Cardinale Roberto Bellarmino, il quale, con altri autorevoli teologi, così piamente sente e scrive: « Il Sacramento del matrimonio si può riguardare in due modi; il primo mentre si celebra; il secondo mentre perdura dopo che è stato celebrato. Infatti è un sacramento simile all’Eucarestia, la quale è Sacramento non solo mentre si fa, ma anche mentre perdura: perché, fin quando vivono i coniugi, la loro unione è sempre il Sacramento di Cristo e della Chiesa » [85].

Ma perché la grazia di questo Sacramento eserciti tutta la sua efficacia, si richiede altresì, come abbiamo già accennato, il concorso dei coniugi: e questo consiste in ciò che con l’opera ed industria propria si sforzino seriamente di compiere per quanto dipende da loro nell’adempimento dei doveri. Come nell’ordine naturale, perché le forze date da Dio manifestino tutto il loro vigore, bisogna che siano applicate dall’opera e dall’industria umana, e ove questa si trascuri non se ne può trarre alcun profitto, così anche nell’ordine della grazia, le forze che nel ricevere il Sacramento vengono depositate nell’anima, debbono essere esercitate dagli uomini con la propria opera ed industria. Badino dunque gli sposi di non trascurare la grazia propria del Sacramento che sta in loro [86], ma dandosi alla diligente osservanza dei propri doveri, siano pure difficili, di giorno in giorno sperimenteranno in sé più efficace la virtù della grazia. Se talora si sentiranno alquanto più oppressi dai travagli dello stato e della vita loro, non si lascino abbattere, ma stimino come dette a sé le parole che, circa il sacramento dell’Ordine, San Paolo scriveva al suo dilettissimo discepolo Timoteo, per sollevarlo dalle fatiche e dagli strapazzi ond’era quasi oppresso: «Ti raccomando di ravvivare in te la grazia di Dio che è in te mediante l’imposizione delle mie mani, poiché Iddio non ci ha dato spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza » [87].

Ma quanto detto finora, Venerabili Fratelli, in gran parte dipende dall’accurata preparazione, sia remota, sia prossima, degli sposi al matrimonio. Non si può infatti negare che tanto il saldo fondamento dell’unione felice, come le rovine delle unioni disgraziate, si vanno preparando e disponendo nel cuore dei fanciulli e delle fanciulle sin dalla loro puerizia e giovinezza. È da temere che coloro che nel tempo precedente alle nozze, dappertutto non cercavano che se stessi e le proprie comodità, e solevano accondiscendere ai propri desideri, anche se turpi, giunti poi al matrimonio, siano poi tali quali erano prima, e che abbiano poi a mietere ciò che hanno seminato [88]: vale a dire che abbiano a ritrovare tra le mura domestiche tristezza, pianto, disprezzo scambievole, litigi, avversione di animo, noia della vita coniugale, e, ciò che è peggio, abbiano a trovare se stessi con le proprie sfrenate passioni.

I futuri sposi dunque si presentino al matrimonio ben disposti e ben preparati, perché possano a vicenda porgersi il dovuto conforto nelle vicende tristi e liete della vita, e molto più nel procurarsi la salute eterna e nel formare l’uomo interiore nella misura dell’età piena di Cristo [89]. Ciò servirà loro di aiuto a dimostrarsi veramente tali verso la loro diletta prole, quali Iddio vuole che siano i genitori verso i loro figli: cioè un padre che sia veramente padre, una madre che sia veramente madre; sicché, grazie al loro pio amore e alle loro cure assidue, la casa paterna diventi per i figli, anche nella povertà più dura, in questa valle di lacrime, quasi un’immagine di quel paradiso di letizia, dove il Creatore dell’uman genere aveva collocato i nostri progenitori. Anche per questo avverrà che dei figli sapranno fare degli uomini perfetti e dei perfetti cristiani, imbevuti dello schietto sentimento della Chiesa cattolica, e infonderanno loro quel nobile amore e sentimento di patria ch’è richiesto dalla pietà e dalla riconoscenza.

Pertanto, sia coloro che pensano di contrarre un giorno questo santo connubio, sia coloro che hanno cura dell’educazione della cristiana gioventù, facciano grandissimo conto di questo avvenire, lo preparino lieto e impediscano che sia triste, tenendo in mente gli ammonimenti da Noi dati nell’Enciclica sopra l’educazione: « Sono dunque da correggere le inclinazioni disordinate, da promuovere e ordinare le buone sin dalla più tenera infanzia, e soprattutto si deve illuminare l’intelletto e fortificare la volontà con le verità soprannaturali e i mezzi della grazia, senza i quali non si può né dominare le perverse inclinazioni né raggiungere la debita perfezione educativa della Chiesa, compiutamente dotata da Cristo della dottrina divina e dei Sacramenti, mezzi efficaci della grazia » [90].

Rispetto poi alla preparazione prossima di un buon matrimonio è di somma importanza la diligenza nella scelta del coniuge; da essa infatti dipende molto la felicità o l’infelicità futura del matrimonio, potendo l’un coniuge essere all’altro di grande aiuto a condurre nello stato coniugale una vita cristiana, oppure di grande pericolo ed impedimento. Affinché dunque non abbia per tutta la loro vita da scontare la pena di una scelta inconsiderata, chi desidera sposarsi sottoponga a matura deliberazione la scelta della persona con la quale dovrà poi sempre vivere; ed in siffatta decisione abbia anzitutto riguardo a Dio ed alla vera religione di Cristo, indi a se medesimo, al coniuge, alla futura prole, come pure alla umana e civile società, la quale dal matrimonio nasce come da propria fonte. Implori con fervore il divino aiuto, perché possa scegliere secondo la cristiana prudenza, e non già spinto dal cieco e indomito impeto della passione, o dal mero desiderio di lucro, o da altro men nobile impulso, bensì da vero e ordinato amore, e da sincero affetto verso il futuro coniuge, cercando nel matrimonio quei fini appunto per i quali esso fu da Dio istituito. Non tralasci infine di richiedere il prudente consiglio dei genitori sulla scelta da fare; anzi, di questo faccia gran conto, affinché mediante le loro maggiore esperienza e matura conoscenza delle cose umane, abbia ad evitare dannosi errori, e ottenga pure più copiosamente, nel contrarre il matrimonio, la divina benedizione del quarto comandamento: «Onora il padre e la madre tua (che è il primo comandamento della promessa): affinché tu sia felice e viva lungamente sopra la terra » [91].

E poiché non di rado l’esatta osservanza della legge divina e l’onestà del matrimonio sono esposte a gravi difficoltà, quando i conıugi sono oppressi dalla scarsezza dei mezzi e dalla grande penuria di beni temporali, bisognerà certamente, nel miglior modo possibile, venire in aiuto delle loro necessità.

Ed in primo luogo dovrà con ogni sforzo procurarsi quanto fu già sapientissimamente decretato dal nostro predecessore Leone XIII [92], cioè che nella civile società le condizioni economiche e sociali siano così ordinate, che ogni padre di famiglia possa meritare e lucrare quanto è necessario al sostentamento proprio, della moglie e dei figli, secondo le diverse condizioni sociali e locali, « poiché è dovuta all’operaio la sua mercede » [93], e il negarla o il non darla in equa misura è commettere una grande ingiustizia, che dalla Sacra Scrittura viene annoverata tra i massimi peccati [94]. Così pure non è lecito pattuire salari tanto esigui, che non siano sufficienti per le condizioni dei tempi e le circostanze in cui si trova la famiglia da sostenere.

Occorrerà tuttavia provvedere che gli stessi coniugi, già molto tempo prima di contrarre matrimonio, rimuovano gli ostacoli materiali, o procurino almeno di diminuirli, lasciandosi istruire da persone esperte sul modo di riuscirvi efficacemente, nonché onestamente. Se essi da soli non bastano, si provveda con l’unione degli sforzi delle persone di simili condizioni, e mediante associazioni private e pubbliche, ai modi di soccorrere alle necessità della vita [95].

Allorché poi i mezzi fin qui indicati non riescano a pareggiare le spese, soprattutto se la famiglia è piuttosto numerosa o meno capace, l’amore cristiano per il prossimo richiede assolutamente che la carità cristiana supplisca a quanto manca agli indigenti, che i ricchi anzitutto assistano i più poveri, e quelli che hanno beni superflui, anziché impiegarli in vane spese o addirittura dissiparli, li impieghino per la vita e la sanità di coloro che mancano del necessario. Quelli che nei poveri daranno a Cristo delle proprie sostanze, riceveranno dal Signore abbondantissima mercede, allorché Egli verrà a giudicare il mondo; coloro invece che faranno il contrario saranno puniti [96]. Infatti non invano avverte l’Apostolo: « Chi avrà dei beni di questo mondo, e vedrà il suo fratello in necessità, e gli chiuderà le sue viscere, come la carità di Dio dimora in lui? » [97].

Qualora poi i privati sussidi non bastassero, compete alla pubblica autorità supplire alle forze insufficienti dei privati, specialmente in una cosa di tanta importanza per il bene comune, quanto è la condizione delle famiglie e dei coniugi che sia degna di uomini. Se infatti alle famiglie, a quelle specialmente che hanno una numerosa figliolanza, mancano convenienti abitazioni; se l’uomo non riesce a trovare l’opportunità di procacciarsi lavoro e vitto; se le cose occorrenti agli usi quotidiani non possono comprarsi che a prezzi esagerati; se perfino le madri di famiglia, con non piccolo danno dell’economia domestica, sono gravate dalla necessità e dal peso di guadagnar denaro col proprio lavoro; se esse, negli ordinari o anche straordinari travagli della maternità, mancano del conveniente vitto, delle medicine, dell’aiuto di un medico esperto, e di altre simili cose: non è chi non vegga quanto grande pericolo ne possa nascere per la pubblica sicurezza, la salvezza e la vita stessa della società civile, se tali uomini, non avendo più nulla da temere che sia loro tolto, siano spinti a tanta disperazione, che osino ripromettersi di poter forse conseguire molto dallo sconvolgimento dello Stato e di ogni cosa.

Quanti dunque hanno cura della cosa pubblica e del bene comune, non possono trascurare queste materiali necessità dei coniugi e delle famiglie, senza arrecare grave danno alla cittadinanza ed al bene comune; ed è perciò necessario che, nel fare le leggi e nell’ordinare le pubbliche spese, tengano in massimo conto la cura di venire in aiuto alla penuria delle famiglie povere, stimando ciò tra i precipui doveri della loro carica.

Con dolore poi avvertiamo non essere oggi raro il caso in cui, contrariamente al retto ordine, molto facilmente si provvede di pronto e copioso sussidio la madre e la prole illegittima (sebbene a questa pure si debba soccorrere, anche per impedire mali maggiori), mentre alla legittima o è negato il soccorso, o concesso grettamente e quasi strappato a forza.

Sennonché, non soltanto per quello che spetta ai beni temporali, Venerabili Fratelli, importa moltissimo alla pubblica autorità che il matrimonio e la famiglia siano bene costituiti, ma anche per quanto concerne i beni propri delle anime: il sancire cioè giuste leggi, che riguardino la fedeltà della castità e il mutuo aiuto dei coniugi e cose simili, e la loro fedele osservanza, giacché, come insegna la storia, la salvezza dello Stato e la prosperità della vita temporale dei cittadini non possono restare salde e sicure, ove vacilli il fondamento su cui si appoggiano, che è il retto ordine morale, e ove per i vizi dei cittadini si costruisca la fonte donde nasce la comunità, cioè il matrimonio e la famiglia.

Ma alla tutela dell’ordine morale non bastano le forze esterne della comunità e le pene, e nemmeno il proporre agli uomini la bellezza stessa della virtù e la sua necessità; è necessario che vi si aggiunga l’autorità religiosa, che illumini la mente con la verità, diriga la volontà e valga a fortificare l’umana fragilità con gli aiuti della divina grazia. Tale autorità è soltanto la Chiesa, istituita da nostro Signore Gesù Cristo.

Pertanto, vivamente esortiamo nel Signore quanti hanno la suprema potestà civile ad entrare in concorde amicizia, e sempre più rafforzarla, con questa Chiesa di Cristo, affinché mediante la collaborazione e la solerte opera della duplice potestà si allontanino i danni enormi che, per le irruenti e procaci libertà contro il matrimonio e la famiglia, minacciano non solo la Chiesa, ma la stessa civile società.

A questo gravissimo compito della Chiesa possono infatti giovare assai le leggi civili, se nei loro ordinamenti terranno conto di ciò che prescrive la legge divina ed ecclesiastica, e stabiliranno pene contro i violatori. Non mancano infatti persone che stimano essere loro lecito, anche secondo la legge morale, quanto dalle leggi dello Stato è permesso o almeno non è punito; oppure, anche contro la voce della coscienza, compiono queste azioni poiché né temono Dio, né vedono esservi alcunché da temere dalle umane leggi; donde non di rado e a se stessi e a moltissimi altri sono causa di rovina.

Né poi è da temere alcun pericolo o menomazione dei diritti e dell’integrità della società civile da questo accordo con la Chiesa. Sono insussistenti e del tutto vani siffatti sospetti e timori, come ebbe già a mostrare eloquentemente Leone XIII: «Non v’è dubbio — egli dice — che Gesù Cristo, fondatore della Chiesa, abbia voluto la potestà sacra distinta dalla civile, e che l’una e l’altra avessero nell’ordine proprio libero e spedito l’esercizio del proprio potere, ma con questa condizione tuttavia, che torna bene all’una ed all’altra e che è di molta importanza per tutti gli uomini, che cioè fossero tra loro unione e concordia … Se l’autorità civile va in pieno accordo con la sacra potestà della Chiesa, non può non derivarne grande utilità ad entrambe. Dell’una infatti si accresce la dignità, e sotto la guida della religione il suo governo non riuscirà mai ingiusto; all’altra poi si offrono aiuti di tutela e di difesa per il comune vantaggio dei fedeli » [98].

E, per portare un esempio recente e illustre, così appunto è avvenuto, secondo il retto ordine e del tutto secondo la legge di Cristo, che nelle solenni convenzioni felicemente stipulate tra la Santa Sede e il Regno d’Italia, anche rispetto ai matrimoni fossero stabiliti un pacifico accordo ed una amichevole cooperazione, quali si addiceva alla gloriosa storia ed alle vetuste memorie sacre del popolo italiano. Così infatti si legge decretato nei Patti Lateranensi: « Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, ch’è base della famiglia, la dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al Sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili » [99]. A tale norma fondamentale sono aggiunte ulteriori determinazioni del mutuo accordo.

Questo può a tutti essere di esempio e di argomento, onde anche nella nostra età nella quale, purtroppo, così di frequente si va predicando una assoluta separazione dell’autorità civile dalla Chiesa, anzi da qualsiasi religione, possano le due supreme potestà, senza alcuno scambievole detrimento dei propri diritti e poteri sovrani, congiungersi ed associarsi con mutua concordia e patti amichevoli, per il bene comune dell’una e dell’altra società, e possa aversi dalle due potestà una comune cura per ciò che spetta al matrimonio, in modo che siano rimossi dalle unioni coniugali cristiane pericoli perniciosi, anzi la già imminente rovina.

Tutti questi argomenti, Venerabili Fratelli, che con Voi abbiamo attentamente ponderato, mossi dalla pastorale sollecitudine, vorremmo che fossero largamente diffusi, secondo le norme della cristiana prudenza, tra tutti i Nostri diletti figli, alle vostre cure immediatamente commessi, tra quanti sono membri della grande famiglia cristiana, affinché tutti pienamente conoscano la sana dottrina intorno al matrimonio, si guardino diligentemente dai pericoli tesi dai divulgatori di errori, e soprattutto, « rinnegata l’empietà e i desideri del secolo, vivano in questo secolo, con temperanza, con giustizia e con pietà, aspettando la beata speranza, e l’apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo » [100].

Ci conceda il Padre onnipotente « da cui ogni paternità in cielo e in terra prende nome » [101], il quale corrobora i deboli e dà coraggio ai pusillanimi e ai timidi; Ci conceda Cristo Signore e Redentore, « istitutore e perfezionatore dei venerabili Sacramenti » [102], il quale volle e fece del matrimonio una mistica immagine della sua ineffabile unione con la Chiesa; Ci conceda lo Spirito Santo, Dio Carità, lume dei cuori e vigore delle menti, che le cose da Noi esposte nella presente Nostra lettera intorno al santo sacramento del matrimonio, alla mirabile legge e volontà divina rispetto ad esso, agli errori e pericoli che sovrastano, ai rimedi con cui ad essi si può ovviare, tutti valgano a bene intenderle, ad accettarle con pronta volontà e, con l’aiuto della grazia divina, a metterle in opera; sicché rifioriscano e prosperino nei matrimoni cristiani la fecondità a Dio dedicata, la fedeltà illibata, l’inconcussa stabilità, la sublimità del sacramento e la pienezza delle grazie.

Ed affinché Iddio, che delle grazie tutte è autore e dal quale è tutto il « volere e l’eseguire » [103], si degni di compiere e concederci tutto ciò, secondo la grandezza della sua benignità ed onnipotenza, mentre Noi con ogni umiltà alziamo fervide preghiere al Trono della sua grazia, come pegno della copiosa benedizione dello stesso Onnipotente Iddio, a voi, Venerabili Fratelli, al clero e al popolo commesso alle vostre assidue e vigilanti cure, impartiamo con ogni affetto l’Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 31 dicembre 1930, nell’anno nono del Nostro Pontificato.

 

PIUS PP. XI 


[1] Ephes., V, 32. 53

[2] Litt. Encycl. Arcanum divinae sapientiae, 10 Febr. 1880.

[3] Gen., I, 27-28; II, 22-23; Matth. XIX, 3 sqq.; Ephes., V, 23 sqq.

[4] Conc. Trident., sess. XXIV.

[5] Cfr. Cod. iur. can., c. 1081 § 2.

[6] Cfr. Cod. iur. can., c. 1081 § 1.

[7] S. Thom. Aquin., Summa theolog., p. III, Supplem., q. XLIX, art. 3.

[8] Litt. Encycl. Rerum novarum, 15 Maii 1891.

[9] Gen., I, 28. I.

[10] Litt. Encycl. Ad salutem, 20 Apr. 1930.

[11] S. August., De bono coniug., cap. 24, n. 32.

[12] S. August., De Gen. ad litt., lib. IX, cap. 7, n. 12.

[13] Gen., I, 28.

[14] I Tim., V, 14.

[15] S. August., De bono coniug., cap. 24, n. 32.

[16] Cfr. I Cor., II, 9.

[17] Cfr. Ephes., II, 19.

[18] Io., XVI, 21.

[19] Litt. Encycl. Divini illius Magistri, 31 Dec. 1929.

[20] S. August., De Gen. ad litt., lib. IX, cap. 7, n. 12.

[21] Cod. iur. can., c.1013, § 1.

[22] Conc. Trident., sess. XXIV.

[23] Matth., V, 28.

[24] Cfr. Decr. S. Officii, 2 Mart. 1679, propos. 50.

[25] Ephes., V, 25; cfr. Col., III, 19.

[26] Catech. Rom., II, cap. VIII, q. 24.

[27] Cfr. S. Greg. M., Homil. XXX in Evang. (Io., XIV, 23-31), n. 1.

[28] Matth., XXII, 40.

[29] Cfr. Catech. Rom., p. II, cap. VIII, q. 13.

[30] I Cor., VII, 3.

[31] Ephes. V, 22-23.

[32] Litt. Encycl. Arcanum, 10 Febr. 1880.

[33] Matth. XIX, 6.

[34] Luc., XVI, 18.

[35] S. August., De Gen. ad litt., lib. IX, c. 7, n. 12. 

[36] Pius VI, Rescript. ad Episc. Agriens., 11 Iul. 1789.

[37] Ephes., V, 32.

[38] S. August., De nupt. et concup., lib. I, cap. 10.

[39] I Cor., XIII, 8.

[40] Conc. Trident., sess. XXIV.

[41] Conc. Trident., sess. XXIV.

[42] Cod. iur. can., c. 1012.

[43] S. August., De nupt. et concup., lib. I, cap. 10.

[44] Cfr. Matth., XIII, 25.

[45] II Tim., IV, 2-5.

[46] Ephes, V, 3.

[47] S. August., De coniug. adult., lib. II, n. 12; cfr. Gen., XXXVIII, 8-10; S. Poenitent., 3 April., 3 Iun. 1916.

[48] Matth., XV, 14; S. Offic., 22 Nov. 1922.

[49] Luc., VI, 38.

[50] Concil. Trident., sess. VI, cap. 11.

[51] Const. Apost. Cum occasione, 31 Maii 1653, prop. 1.

[52] Exod., XX, 13; cfr. Decr. S. Offic. 4 Maii 1898, 24 Iulii 1895, 31 Maii 1884.

[53] S. August. De nupt. et concupisc., cap. XV.

[54] Cfr. Rom. III, 8.

[55] Cfr. Gen., IV, 10.

[56] Summ. theolog., 2a – 2ae, q. 108 a. 4 ad 2m.

[57] Exod., XX, 14.

[58] Matth., V, 28.

[59] Hebr., XIII, 8.

[60] Cfr. Matth., V, 18.

[61] Matth., VII, 27.

[62] Leo XIII, Litt. Encycl. Arcanum, 10 Febr. 1880.

[63] Ephes., V, 32; Hebr. XIII, 4.

[64] Cod. iur. can., c. 1060.

[65] Modestinus (in Dig., lib. XXIII, II: De ritu nuptiarum), lib. I, Regularum.

[66] Matth., XIX, 6.

[67] Luc., XVI, 18.

[68] Concil. Trident., sess. XXIV, c. 5.

[69] Concil. Trident., sess. XXIV, c. 7.

[70] Cod. iur. can., cc. 1128 sqq.

[71] Leo XIII, litt. Encycl. Arcanum, 10 Febr. 1880.

[72] Litt. Encycl. Arcanum, 10 Febr. 1880.

[73] Litt. Encycl. Arcanum, 10 Febr. 1880.

[74] S. Thom. Aquin., Summ. theolog., 1a–2ae, q. 91, a. 1-2.

[75] Litt. Encycl. Arcanum, 10 Febr. 1880.

[76] S. August., Enarrat. in Ps. 143.

[77] Rom., I, 24, 26.

[78] Iac., IV, 6.

[79] Rom., VII, VIII.

[80] Conc. Vat., sess. III, cap. 2.

[81] Conc. Vat., sess. III, cap. 4; Cod. iur. can., c. 1324.

[82] Act., XX, 28.

[83] Io., VIII, 32 sqq. ; Gal., V, 13.

[84] Litt. Encycl. Arcanum, 10 Febr. 1880.

[85] S. Rob. Bellarmin., De controversiis, tom III, De matr., controvers. II, cap. 6.

[86] I Tim., IV, 14.

[87] II Tim., I, 6-7.

[88] Gal., VI, 9.

[89] Eph., IV, 13.

[90] Litt. Encycl. Divini illius Magistri, 31 Dec. 1929.

[91] Ephes., VI, 2-3; Exod., XX, 12.

[92] Litt. Encycl. Rerum novarum, 15 Maii 1891.

[93] Luc., X, 7.

[94] Deut., XXIV, 14, 15.

[95] Leo XIII, Litt. Encycl. Rerum novarum, 15 Maii 1891.

[96] Matth., XXV, 34 sqq.

[97] I Io., III, 17.

[98] Litt. Encycl. Arcanum, 10 Febr. 1880.

[99] Concord., art. 34: Acta Apost. Sed., XXI (1929), p. 290.

[100] Tit., II, 12-13.

[101] Eph., III, 15.

[102] Conc. Trident., sess. XXIV.

[103] Phil., II, 13.

 



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana