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BREVE

CUM BIBLIA SACRA

IL VESCOVO BENEDETTO,
SERVO DEI SERVI DI DIO.
A PERPETUA MEMORIA

 

 

 

I razionalisti, che non ammettono alcuna rivelazione o ispirazione di Dio, in tempi recenti hanno considerato i Libri Sacri come prodotti del solo ingegno umano e i loro commenti, fondati su un vasto apparato di erudizione, si diffondono ogni giorno di più con grave danno per gli sprovveduti; pertanto, sollecitato dalla consapevolezza della missione Apostolica, il Nostro Predecessore Leone XIII, per opporsi a questa temerità, tanto grande e perniciosa, con la Lettera Enciclica « Providentissimus Deus » del 18 novembre 1893, indicò e illustrò alcuni saldi princìpi che dovrebbero essere rispettati da tutti coloro che volessero dedicarsi allo studio e alla interpretazione delle divine Scritture. Poiché questi danni si aggravavano ogni giorno, lo stesso Pontefice, per non sembrare in alcun modo privo di preveggenza, con il Breve «Vigilantiae studiique memores » del 30 ottobre 1902, per promuovere lo studio della Sacra Scrittura istituì un Consiglio o una « Commissione » (come la chiamano) a cui spettasse una cura generale e particolare delle questioni bibliche. A questa eccellente decisione fecero seguito (come ci si poteva aspettare) frutti assai copiosi e floridi, quando alcuni dottissimi Cardinali, eletti in quel Consiglio, in questo spazio di tempo, dopo matura deliberazione e con l’approvazione del Romano Pontefice, diedero numerosi responsi, i quali opportunamente risolsero parecchie questioni fino a quel momento discusse tra parti avverse, e definirono saggiamente e utilmente le norme atte a regolare gli studi biblici dei dottori cattolici.

Ma la fervida attività del Consiglio Pontificio non rimase entro questi limiti. Infatti, nel 1907, per iniziativa e sotto la guida del Nostro Predecessore Pio X di felice memoria, il consiglio decretò che la traduzione in latino dei Libri Santi eseguita da San Girolamo — e che prese il nome di «Volgata » — dopo l’attento esame degli antichi codici fosse restituita al testo primitivo. Questo incarico, certamente laborioso e assai arduo, fu con buoni auspici affidato ai Padri Benedettini, i quali, senza trascurare alcuna esigenza della paleografia e delle dottrine affini, rimossi tutti gli ostacoli che potevano impedire un’impresa tanto importante, con la solita ammirevole solerzia e costanza continuano l’opera intrapresa, caldeggiata dagli stessi acattolici.

Non molto tempo dopo, lo stesso Pontefice giudicò opportuno aprire ai chierici una via più spedita, in modo che, forniti di tutti gli strumenti, assumessero a loro volta la difesa della Sacra Scrittura, e per suggerimento dello stesso Consiglio Pontificio, con il Breve «Vinea electa » del 7 maggio 1909 fondò in questa alma Città l’Istituto Biblico, e non solo lo fornì di una sede provvista di tutto e di una biblioteca speciale, quasi unica, ma lo arricchì anche di ogni testo di erudizione biblica che contribuisse ad un più alto grado di conoscenza e ad una più sicura difesa dei Libri Sacri. Ai confratelli della Compagnia di Gesù, tanto benemeriti nelle sacre discipline e nella formazione dei chierici, Egli diede l’incarico di presiedere e d’insegnare nell’Istituto; ed essi hanno corrisposto all’attesa del Pontefice e di tutti gli onesti in tal guisa che in breve tempo già hanno restituito alla Chiesa parecchi espertissimi cultori di quegli studi.

Meditando seriamente sull’argomento, Ci siamo chiesti in che modo Noi avremmo potuto completare e perfezionare istituti di tanta importanza, così che i cospicui vantaggi finora pervenuti alla Chiesa di Dio si accrescessero con l’apporto di più fecondi profitti. Se ciò avessimo fatto, Ci sembrava di aver compiuto un atto certamente non estraneo alle intenzioni del recente Nostro Predecessore, poiché risulta che in questa materia il Pontefice ha stabilito parecchie norme, tali da essere modificate e completate secondo le esigenze dei tempi, le necessità e l’esperienza. Conseguentemente abbiamo deliberato di fissare alcune regole sia per accrescere, per quando possibile, l’efficienza e l’eccellenza dell’Istituto Biblico, sia anche per regolare i mutui rapporti e gli obblighi che devono intercorrere tra lo stesso Istituto, il Pontificio Consiglio preposto alla revisione della «Volgata » e il Nostro Supremo Consiglio su tutte le questioni bibliche. Pertanto, fatto salvo tutto ciò che in qualche modo è stato prescritto in precedenza e che non sia in contraddizione con questa Nostra Lettera, con la Nostra Autorità Apostolica decretiamo e stabiliamo quanto segue:

I. Siano ammessi allo studio della Sacra Scrittura nell’Istituto Biblico solo coloro che completarono il corso ordinario di studi della filosofia e della teologia.

II. Il corso di studi biblici si compia in tre anni, rispettando l’ordine delle discipline da insegnare, approvato dal nostro Consiglio per la promozione della Bibbia e in vigore fino ad oggi; ad ogni fine anno, come si è soliti, si faccia un esame di dottrina.

III. Abrogato totalmente il contenuto sia della Lettera Apostolica « Iucunda sane » del 22 marzo 1911, e della « Ad Pontificium Institutum Biblicum » del 2 giugno 1912, sia delle altre Lettere che non coincidono con questa espressione della Nostra volontà, Noi consentiamo all’Istituto Biblico di consegnare agli alunni, promossi all’esame, le lettere testimoniali di regolare avanzamento al termine del primo anno e, dopo il secondo, di conferire il titolo accademico di baccalaureato.

IV. Derogando alla Lettera Apostolica « Scripturae Sanctae » del 23 febbraio 1904, concediamo all’Istituto Biblico la facoltà di conferire agli alunni che ivi abbiano compiuto l’intero corso degli studi, e dopo che sia stata esaminata e approvata la loro preparazione, la licenza accademica in Sacra Scrittura, tuttavia a nome del Pontificio Consiglio Biblico.

V. Le Lettere testimoniali e i diplomi dei corsi accademici, di cui si parla ai numeri III) e IV), saranno emessi con quella stessa motivazione approvata in precedenza dal Pontificio Consiglio Biblico.

VI. Oltre agli esaminatori che nell’Istituto Biblico valuteranno la dottrina dei candidati alla licenza, sia continuamente presente ed esprima il voto come gli altri uno dei consultori del Pontificio Consiglio Biblico, delegato dai Cardinali del medesimo Consiglio.

VII. È consentito conferire un titolo accademico in Sacra Scrittura soltanto a coloro che risultino aver conseguito la laurea in sacra Teologia presso un Ateneo approvato dalla Sede Apostolica. Se taluno ha conseguito altrove quella laurea o altro simile titolo, la questione sia sottoposta al giudizio del Pontificio Consiglio Biblico.

VIII. Il diritto di conferire la laurea in Sacra Scrittura apparterrà soltanto al Nostro Supremo Consiglio di promozione biblica che continuerà ad ammettere all’esame quei candidati alla licenza che si saranno dedicati agli studi di Sacra Scrittura fuori dall’Istituto Biblico.

IX. Non sia consentito ad alcuno di mettere a prova la propria dottrina per raggiungere la laurea in Sacra Scrittura, se almeno due anni prima non sia stato dichiarato prolito [licenziato] e contemporaneamente non abbia insegnato materie bibliche o non abbia prodotto qualche studio su di esse.

X. I professori ordinari di Sacra Scrittura nell’Istituto Biblico siano scelti, come prima, dal Superiore Generale della Compagnia di Gesù; si aggiunga tuttavia il consenso del Consiglio Pontificio.

XI. Sia il Pontificio Consiglio per il ripristino della «Volgata », sia il Pontificio Istituto Biblico riferiscano ogni anno per iscritto, in modo esauriente, al supremo Nostro Consiglio di promozione biblica circa la loro attività, la loro situazione e su tutte le questioni di maggior momento.

Vogliamo e ordiniamo che tutte e le singole norme che su questa materia Ci parve bene stabilire e decretare debbano rimanere stabili e salde come furono fissate e decise, nonostante qualsivoglia argomento contrario.

Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 15 agosto 1916, nel secondo anno del Nostro Pontificato.

BENEDICTUS PP. XV

 

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