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MOTU PROPRIO
TREDECIM ANNI
DI GIOVANNI PAOLO II


 

Sono ormai trascorsi 13 anni da quando il nostro predecessore Paolo VI, di felice memoria, dando seguito al voto del Sinodo dei Vescovi (cfr. «Discorso nel Concistoro, 28 aprile 1969: «Insegnamenti», VII [1969] 254-2559, ha istituito la Commissione Teologica Internazionale. Durante questi quasi tre lustri, gli studiosi di sacra teologia che sono stati chiamati a questo ufficio hanno prestato la loro opera con grande diligenza e prudenza e hanno offerto gli eccellenti frutti del loro lavoro. Perciò il Sommo Pontefice Paolo VI e anche noi stessi li abbiamo ricevuti volentieri per dare ad essi la nostra paterna esortazione e manifestare anche il nostro gradimento per i loro studi e le loro fatiche, gran parte dei quali è già nota essendo stati pubblicati per volere di Paolo VI.

Nel 1969 gli statuti della Commissione Teologica Internazionale sono stati approvati «in via sperimentale» (cfr. AAS 61 [1969] 540-541). Attualmente pare giunto il tempo di dare ad essi una forma stabile e definitiva, tenendo conto dell'esperienza acquisita finora, cosicché la Commissione possa svolgere meglio il compito ad essa affidato. Esso è stato espressamente descritto da Paolo VI nel discorso che tenne durante la prima sessione plenaria, affermando che questa nuova istituzione viene stabilita «per offrire il suo aiuto alla Santa Sede e specialmente alla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede» (cfr. AAS 61 [1969] 713ss).

In realtà, Pietro e gli altri Apostoli, come anche i loro successori nella sacra Tradizione - e cioè il Romano Pontefice e con lui tutti i Vescovi della Chiesa - hanno ricevuto, in modo assolutamente singolare, il compito e la responsabilità del Magistero autentico, in conformità con il comando di Gesù: «Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,19-20). Il Concilio Vaticano II, specialmente nella costituzione dogmatica «Lumen Gentium» (cfr. III), sulle orme di tutta la Tradizione della Chiesa, chiama questi compiti con il nome di carismi, che ad essi conferiscono forza, efficacia e autenticità.

Tuttavia, questo ministero specifico ha bisogno dello studio e della fatica dei teologi, dai quali, secondo le parole dello stesso Paolo VI, si attende «un aiuto sicuro... nell'adempiere l'ufficio che è stato affidato da Cristo ai suoi Apostoli con le parole: "Andate e ammaestrate tutte le nazioni"» (cfr. AAS 61 [1969], 715). E' nei voti che questo aiuto sia dato dai membri della Commissione Teologica Internazionale in modo distinto e quasi «istituzionale». Essi infatti, provenendo da diverse nazioni e dovendo trattare con le culture di diversi popoli, conoscono meglio i nuovi problemi, che sono come il volto nuovo di problemi antichi, e pertanto possono anche cogliere meglio le aspirazioni e le mentalità degli uomini di oggi. Quindi essi possono essere di grande aiuto nel dare ai problemi emergenti una risposta più profonda e più consona, secondo la norma della fede rivelata da Cristo e tramandata nella Chiesa.

Perciò, dopo aver tutto attentamente ponderato, «motu proprio» e con la nostra autorità apostolica, stabiliamo nuovi statuti per la Commissione Teologica Internazionale e ordiniamo quanto segue:

1. E' compito della Commissione Teologica Internazionale studiare i problemi dottrinali di grande importanza, specialmente quelli che presentano aspetti nuovi, e in questo modo offrire il suo aiuto al Magistero della Chiesa, particolarmente alla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, presso la quale viene costituita.

2. Il Presidente della Commissione Teologica Internazionale è il Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, il quale però, in caso di necessità e per singole sedute, può delegare un altro moderatore.

3. La Commissione Teologica Internazionale è composta da studiosi delle scienze teologiche di diverse scuole e Nazioni, che siano eminenti per scienza, prudenza e fedeltà verso il Magistero della Chiesa.

4. I Membri della Commissione Teologica Internazionale sono nominati dal Sommo Pontefice, al giudizio del quale vengono proposti dal Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo aver ascoltato le Conferenze Episcopali. Detti membri sono nominati per cinque anni, trascorsi i quali possono essere nuovamente confermati. Il loro numero non sia superiore a 30, se non in casi particolari.

5. Il Segretario generale della Commissione Teologica Internazionale, su proposta del Cardinale Presidente della stessa Commissione, viene nominato per cinque anni dal Sommo Pontefice e fa parte dei Consultori della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede. Trascorso il quinquennio, può essere nuovamente confermato.

E' opportuno che il Cardinale Presidente, prima di sottoporre al Sommo Pontefice i nomi delle persone adatte a questo ufficio, consulti, per quanto è possibile, i Membri della Commissione.

E' compito specifico del Segretario generale coordinare il lavoro e diffondere gli scritti della stessa Commissione, sia durante le sessioni, sia prima e dopo le sessioni.

6. Il Segretario aggiunto viene nominato dal Cardinale Presidente. Egli aiuta il Segretario generale nel suo lavoro ordinario e ha cura specialmente degli aspetti tecnici ed economici.

7. La Sessione plenaria della Commissione Teologica Internazionale viene convocata almeno una volta all'anno, se circostanze contrarie non lo impediscano.

8. I Membri della Commissione Teologica Internazionale possono essere consultati anche per scritto.

9. Le questioni e gli argomenti da sottoporre allo studio vengono stabiliti dal Sommo Pontefice o dal Cardinale Presidente. Possono essere proposti anche dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, da altri Dicasteri della Curia Romana, dal Sinodo dei Vescovi, dalle Conferenze Episcopali. Si deve però osservare quanto è prescritto al n. 136 della costituzione apostolica «Regimini Ecclesiae Universae».

10. Per la preparazione dello studio di particolari questioni, il Cardinale Presidente stabilisce speciali Sotto-commissioni composte da membri che siano altamente competenti in quella materia.

Il lavoro di queste Sotto-commissioni è guidato da un Membro eletto dal Cardinale Presidente affinché, di comune accordo con il Segretario generale, conduca alla preparazione del lavoro della Sessione plenaria. Queste Sotto-commissioni ordinariamente comprendono meno di dieci Membri, e per una speciale e breve sessione possono radunarsi anche fuori Roma.

Possono essere consultati anche altri esperti, anche non cattolici. Ma coloro che sono chiamati per questa consultazione non diventano Membri della Commissione Teologica Internazionale.

Finito lo studio, e anche alla fine del quinquennio, le Sotto-commissioni cessano dal loro compito, ma possono essere nominate o rinnovate per un altro quinquennio.

11. Le conclusioni che vengono raggiunte dalla Commissione Teologica Internazionale sia in sessione plenaria e sia nelle speciali Sotto-commissioni, come anche, se venisse giudicato opportuno, i pareri di singoli Membri, siano sottoposte al Sommo Pontefice e siano date in uso alla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede.

12. I documenti che siano stati approvati dalla maggior parte dei membri della Commissione Teologica Internazionale possono essere pubblicati, purché non ci siano difficoltà da parte della Sede Apostolica.

I testi che sono stati approvati soltanto genericamente possono essere pubblicati come opere personali dei Membri della Commissione Teologica Internazionale, ma non comportano assolutamente la responsabilità della stessa Commissione. Tale disposizione vale tanto più nel caso che si tratti di relazioni preparatorie o di pareri di esperti esterni. La diversità di queste qualifiche sia messa bene in evidenza nella presentazione dei testi.

13. I Membri della Commissione Teologica Internazionale, per quanto riguarda gli argomenti trattati dalla Commissione e tenendo conto della loro natura e importanza, conservino il religioso segreto, conformandosi alle norme vigenti circa il cosiddetto segreto professionale.

Le materie che riguardano la collaborazione con la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, sia collettivamente sia individualmente, secondo la natura delle cose, sono coperte dal segreto proprio di questa Congregazione, ossia segreto pontificio, secondo quanto prescritto dall'Istruzione riguardante questo Segreto (cfr. AAS 66 [1974] 89-92).

Tutto ciò che è stabilito con la presente Lettera «motu proprio» ordiniamo che sia stabile, ratificato ed entri in vigore con tutti gli effetti a partire dal 1 ottobre dell'anno in corso, nonostante qualsiasi cosa contraria anche degna di speciale menzione.

Dato a Roma, presso san Pietro, il 6 agosto 1982, festa della Trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo, anno quarto del mio Pontificato.

IOANNES PAULUS PP. II

 

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