Index   Back Top Print

[ EN  - ES  - FR  - IT  - PT ]

  DISCORSO DEL SANTO PADRE
 GIOVANNI PAOLO II
AGLI OFFICIALI E AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA

Sabato 17 gennaio 1998

 

1. Ho ascoltato con interesse le parole con le quali Ella, venerato Fratello, nella qualità di Decano della Rota Romana, ha interpretato i sentimenti dei Prelati Uditori, degli Officiali maggiori e minori del Tribunale, dei Difensori del vincolo, degli Avvocati rotali, degli Alunni dello Studio Rotale e dei rispettivi familiari, presenti a questa speciale Udienza, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Nel ringraziarLa per i sentimenti espressi, desidero rinnovarle, anche in questa circostanza, le mie felicitazioni per l’elevazione alla dignità arcivescovile, che costituisce una manifestazione di stima nei suoi confronti e di apprezzamento per l’attività del secolare Tribunale della Rota Romana. 

Conosco bene la competente collaborazione che il vostro Tribunale offre al Successore di Pietro nel disimpegno dei Suoi compiti in ambito giudiziario. È un’opera preziosa, svolta non senza sacrificio da persone altamente qualificate in campo giuridico, le quali si muovono nella costante preoccupazione di adeguare l’attività del Tribunale alle necessità pastorali dei nostri tempi. 

Mons. Decano ha doverosamente ricordato che in questo 1998 si compiono i novant’anni della Costituzione Sapienti consilio, con cui il mio venerato Predecessore, san Pio X, nel riordinare la Curia Romana, provvedeva anche alla ridefinizione della funzione, giurisdizione e competenza del vostro Tribunale. Giustamente egli ha ricordato questa ricorrenza, prendendone spunto per un rapido cenno al passato e, soprattutto, per delineare i futuri impegni nella prospettiva delle esigenze che si vanno prefigurando. 

2. Mi è data l’opportunità, oggi, di proporvi alcune riflessioni, in primo luogo, sulla configurazione e collocazione dell’amministrazione della giustizia e, conseguentemente, del giudice nella Chiesa e, in secondo luogo, su qualche problema più concretamente e direttamente attinente al vostro lavoro giudiziario. 

Per comprendere il senso del diritto e della potestà giudiziaria nella Chiesa, nel cui mistero di comunione la società visibile e il Corpo mistico di Cristo costituiscono una sola realtà, sembra conveniente, nell’odierno incontro, ribadire in primo luogo la natura soprannaturale della Chiesa e la sua essenziale ed irrinunciabile finalità. Il Signore l’ha costituita quale prolungamento e realizzazione nei secoli della sua universale opera salvifica, che ricupera anche l’originaria dignità dell’uomo quale essere razionale, creato ad immagine e somiglianza di Dio. Tutto ha senso, tutto ha ragione, tutto ha valore nell’opera del Corpo mistico di Cristo esclusivamente nella linea direttiva e nella finalità della redenzione di tutti gli uomini. 

Nella vita di comunione della « societas » ecclesiale, segno nel tempo dell’eterna vita che pulsa nella Trinità, i membri sono elevati, per dono dell’amore divino, allo stato soprannaturale, ottenuto e sempre riacquistato per l’efficacia dei meriti infiniti di Cristo, Verbo fatto carne. 

Fedele all’insegnamento del Concilio Vaticano II, il Catechismus Catholicae Ecclesiae, affermando che la Chiesa è una in ragione della sua fonte, ci ricorda: « Huius mysterii supremum exemplar et principium est in Trinitate Personarum unitas unius Dei Patris et Filii in Spiritu Sancto ». Ma insieme lo stesso Catechismus afferma: « Omnes qui filii Dei sumus et unam familiam in Christo constituimus, dum in mutua caritate et una Sanctissimae Trinitatis laude invicem communicamus, intimae Ecclesiae vocationi correspondemus ».

Ecco, allora, che il giudice ecclesiastico, autentico « sacerdos iuris » nella società ecclesiale, non può non essere chiamato ad attuare un vero « officium caritatis et unitatis ». Quanto mai impegnativo, quindi, è il vostro compito ed al tempo stesso di alto spessore spirituale, divenendo voi effettivi artefici di una singolare diaconia per ogni uomo ed ancor piu per il « christifidelis ».

È proprio l’applicazione corretta del diritto canonico, che presuppone la grazia della vita sacramentale, a favorire questa unità nella carità, perché il diritto nella Chiesa altra interpretazione, altro significato e altro valore non potrebbe avere senza venir meno all’essenziale finalità della Chiesa stessa. Né può essere eccettuata da questa prospettiva e da questo scopo supremo alcuna attività giudiziaria che si svolga dinanzi a codesto Tribunale. 

3. Ciò vale a partire dai procedimenti penali, nei quali la ricomposizione dell’unità ecclesiale significa il ristabilimento di una piena comunione nella carità, per giungere, attraverso le liti in materia contenziosa, ai procedimenti vitali e complessi attingenti lo stato personale e, in primo luogo, la validità del vincolo matrimoniale. 

Sarebbe qui superfluo ricordare che anche il « modus », con il quale i processi ecclesiastici sono condotti, deve tradursi in comportamenti idonei ad esprimere tale afflato di carità. Come non pensare all’icona del Buon Pastore che si piega verso la pecorella smarrita e piagata, quando vogliamo raffigurarci il giudice che, a nome della Chiesa, incontra, tratta . . e giudica la condizione di un fedele che fiducioso a lui si è rivolto? 

Ma è poi, in fondo, lo stesso spirito del Diritto Canonico che esprime ed attua questa finalità dell’unità nella carità: di ciò si deve tener conto sia nell’interpretazione ed applicazione dei vari suoi canoni, sia - e soprattutto - nell’adesione fedele a quei principi dottrinali che, come substrato necessario, danno ai canoni significato e li sostanziano. In tal senso nella Costituzione Sacrae disciplinae leges, con cui promulgavo il Codice di Diritto Canonico del 1983, scrivevo: « Quod si fieri nequit, ut imago Ecclesiae per doctrinam Concilii descripta perfecte in linguam canonisticam convertatur, nihilominus ad hanc ipsam imaginem semper Codex est referendus tamquam ad primarium exemplum, cuius lineamenta is in se, quantum fieri potest, suapte natura exprimere debet».

4. Né può il pensiero, a questo proposito, non correre particolarmente alle cause che hanno preponderanza nei processi sottoposti all’esame della Rota Romana e dei Tribunali della Chiesa intera: mi riferisco alle cause di nullità di matrimonio. 

In esse, l’« officium caritatis et unitatis » a voi confidato si deve esplicare sia sul piano dottrinale sia su quello più propriamente processuale. Precipua appare in questo ambito la funzione specifica della Rota Romana, quale operatrice di una saggia ed univoca giurisprudenza cui debbono, come ad autorevole esemplare, adeguarsi gli altri Tribunali ecclesiastici. Né diverso senso avrebbe la ormai tempestiva pubblicazione delle vostre decisioni giudiziarie, che riguardano materia di diritto sostanziale nonché problematiche procedurali. 

Le sentenze Rotali, al di là del valore dei giudicati singoli nei confronti delle parti interessate, contribuiscono ad intendere correttamente e ad approfondire il diritto matrimoniale. Si giustifica, pertanto, il continuo richiamo, che in esse si riscontra, ai principi irrinunciabili della dottrina cattolica, per quanto concerne lo stesso concetto naturale del connubio, con obblighi e diritti ad esso propri, ed ancor più per quanto attiene alla sua realtà sacramentale, quando è celebrato fra battezzati. Qui sovviene l’esortazione di Paolo a Timoteo: « praedica verbum, insta opportune, importune... Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt ». Monito valido indubbiamente anche ai nostri giorni. 

5. Non è assente dal mio animo di Pastore l’angoscioso e drammatico problema che vivono quei fedeli, il cui matrimonio è naufragato non per propria colpa e che, ancor prima di ottenere una eventuale sentenza ecclesiastica che ne dichiari legittimamente la nullità, annodano nuove unioni, che essi desiderano siano benedette e consacrate davanti al ministro della Chiesa. 

Già altre volte ho richiamato la vostra attenzione sulla necessità che nessuna norma processuale, meramente formale, debba rappresentare un ostacolo alla soluzione, in carità ed equità, di tali situazioni: lo spirito e la lettera del vigente Codice di Diritto Canonico vanno in questa direzione. Ma, con altrettanta preoccupazione pastorale, ho presente la necessità che le cause matrimoniali siano portate a termine con la serietà e la celerità richieste dalla loro propria natura. 

In proposito, ed allo scopo di favorire una sempre migliore amministrazione della giustizia, sia nei profili sostanziali che in quelli processuali, ho istituito una Commissione Interdicasteriale incaricata di preparare un progetto di Istruzione circa lo svolgimento dei processi riguardanti le cause matrimoniali. 

6. Pur con queste imprescindibili esigenze di verità e di giustizia, l’« officium caritatis et unitatis » nel quale ho contenuto le riflessioni fin qui svolte, non potrà mai significare uno stato di inerzia intellettuale, per cui della persona oggetto dei vostri giudicati si abbia una concezione avulsa dalla realtà storica ed antropologica, limitata ed anzi inficiata da una visione culturalmente legata ad una parte o all’altra del mondo. 

I problemi in campo matrimoniale, cui faceva cenno all’inizio Monsignor Decano, esigono da parte vostra, principalmente di voi che componete questo Tribunale ordinario d’appello della Santa Sede, una intelligente attenzione al progredire delle scienze umane, alla luce della Rivelazione cristiana, della Tradizione e dell’autentico Magistero della Chiesa. Conservate con venerazione quanto di sana cultura e dottrina il passato ci ha trasmesso, ma accogliete con discernimento quanto parimenti di buono e di giusto il presente ci offre. Anzi, lasciatevi guidare sempre solo dal supremo criterio della ricerca della verità, senza pensare che la giustezza delle soluzioni sia legata alla mera conservazione di aspetti umani contingenti né al frivolo desiderio di novità non consone con la verità. 

In particolare, il retto intendimento del « consenso matrimoniale », fondamento e causa del patto nuziale, in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue implicanze non può essere coartato in via esclusiva in schemi ormai acquisiti, validi indubbiamente ancor oggi, ma perfezionabili col progresso nell’approfondimento delle scienze antropologiche e giuridiche. Pur nella sua autonomia e specificità epistemologica e dottrinale, il Diritto Canonico deve, soprattutto oggi, avvalersi dell’apporto delle altre discipline morali, storiche e religiose. 

In tale delicato processo interdisciplinare, la fedeltà alla verità rivelata sul matrimonio e sulla famiglia, interpretata autenticamente dal Magistero della Chiesa, costituisce sempre il definitivo punto di riferimento e la vera spinta per un rinnovamento profondo di questo settore della vita ecclesiale. 

Così, il compiersi dei novant’anni di attività della Rota restaurata diviene motivo di nuovo slancio verso il futuro, in una ideale attesa che si realizzi anche in modo visibile nel Popolo di Dio, che è la Chiesa, l’unità nella carità. 

Lo Spirito di verità vi illumini nel vostro gravoso ufficio, che è servizio ai fratelli i quali a voi ricorrono, e la mia Benedizione, che vi imparto con affetto, sia auspicio e pegno della continua e provvida assistenza divina.

 

© Copyright 1998 - Libreria Editrice Vaticana



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana