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BREVE
DEL SOMMO PONTEFICE
LEONE XII

INTER MULTIPLICES

 

Il Papa Leone XII. A futura memoria.

1. Fra le molteplici, gravissime cure del Nostro apostolato, occupa un posto non secondario quella che riguarda lo stato delle Diocesi distribuite sull’intero globo, giacché è prerogativa della Nostra suprema potestà e del Nostro giudizio stabilire per esse nuovi confini, oppure modificare quelli esistenti, quando per considerazioni di tempo e di circostanze veniamo a conoscere che ciò gioverebbe ai fedeli.

Poiché, dalle notizie riferite dai Venerabili Fratelli Ambrogio Marechal, Arcivescovo di Baltimora, ed Edoardo Jenwinck, Vescovo di Cincinnati, e dalle importantissime testimonianze di altri, è parso quanto mai opportuno, per diffondere e confermare la religione nelle province del Michigan e del Nord Ovest (delle quali fino ad ora il predetto Venerabile Fratello Vescovo di Cincinnati ha avuto la responsabilità di amministratore apostolico) erigere le due province in un’unica nuova Diocesi e stabilire anche i confini di dette province, la cui sede è nella città di Detroit; Noi, su consiglio dei Venerabili Nostri Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa responsabili degli affari di Propaganda Fide, dopo avere attentamente valutato ogni aspetto, abbiamo deciso l’erezione della citata Diocesi. Pertanto, con la presente Nostra lettera apostolica, nella pienezza della potestà apostolica, erigiamo e costituiamo le province del Michigan e del Nord Ovest in una vera e propria Diocesi, la cui sede episcopale sarà a Detroit, ed i cui confini corrispondano a quelli delle predette province, fissando tutti i diritti, i privilegi, gli onori ed anche gli usuali e consueti oneri e tutte le altre disposizioni che vengono assegnate ed attribuite attraverso le norme canoniche a Diocesi di questo tipo. Ordiniamo inoltre a tutti e a ciascuno cui spetta e spetterà in futuro di sottomettersi alle Nostre predette disposizioni, alle quali sono obbligati a corrispondere accuratamente.

2. Decretiamo che la presente lettera sia e resti in futuro sempre ferma, valida ed efficace; che sortisca e consegua pieni ed integri i suoi effetti; che da coloro cui spetta ed in qualsivoglia tempo spetterà sia compiutamente ed in tutto applicata e con scrupolo inviolabilmente osservata; così, secondo quanto premesso, dovranno giudicare e definire tutti i giudici ordinari ed anche quelli delegati a definire le cause del Nostro palazzo apostolico, e resti vano e nullo il giudizio di chiunque, con qualsivoglia autorità, scientemente o per ignoranza, oserà altrimenti giudicare.

3. Nonostante le costituzioni e le disposizioni apostoliche o gli statuti della predetta Chiesa, rafforzati anche dal giuramento, o dalla confermazione apostolica, o da qualunque altra autorità, e qualunque consuetudine, o qualunque norma contraria.

Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 20 marzo 1827, anno quarto del Nostro Pontificato.

 



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