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DISCORSO DI PAOLO VI AI PARTECIPANTI
AL II CONGRESSO INTERNAZIONALE DI DIRITTO CANONICO

Lunedì, 17 settembre 1973

 

Venerati maestri e docenti di Diritto Canonico!

Vi accogliamo con affettuosa e profonda stima, commossi per il pensiero che avete avuto di venire appositamente a Roma per questa Udienza, al termine del vostro II Congresso Internazionale, svoltosi nella scorsa settimana a Milano, sotto gli auspici della Università Cattolica del Sacro Cuore. Ringraziamo il valente Professor Orio Giacchi per le nobili parole che ci ha fatto pervenire, le quali ben ci hanno attestato lo spirito con cui il Comitato Promotore, e tutti voi, illustri studiosi, avete dato vita a questo incontro così valido e rappresentativo, che degnamente si aggiunge a quello del gennaio 1972, ancora vivamente impresso nel nostro ricordo. E un pensiero di viva lode va all’Ateneo Cattolico italiano, ove gli studi giuridici sono particolarmente coltivati, per aver favorito e ospitato una iniziativa tanto bella, che fa onore alla cerchia prestigiosa dei cultori del Diritto canonico.

Vi ringraziamo di questa presenza: non solo per il conforto personale che ci dà, ma specialmente per il significato tutto particolare che essa, obiettivamente, riveste in se stessa.

I. DIRITTO CANONICO E SCIENZE SACRE

Come voi sapete, opinioni non benevole hanno gettato un’ombra di sospetto sul Diritto della Chiesa: certuni pensano che, come società visibile, la Chiesa non debba avere a che fare con un Diritto proprio, e possa attenersi a regolamenti o ad ordinamenti interni; altri invece non hanno visto, alla luce del Concilio Vaticano II, che questo Diritto è profondamente radicato nel mistero stesso della Chiesa. Invece, ecco qui la vostra testimonianza di esperti a livello internazionale, a dimostrare quale importanza abbia il Diritto in questo particolare momento della vita della Chiesa e del mondo, posteriormente alla celebrazione del Concilio Vaticano II, e con quale attenzione sia seguito l’intenso lavoro in atto per la revisione e per la riforma del Diritto medesimo.

Lo studio del Diritto canonico, come abbiamo altre volte affermato, è necessario perché è una via di accesso alla vita concreta della Chiesa; per mezzo di istituzioni rinnovate, o di altre del tutto nuove, che debbono essere messe in funzione e saggiate dall’esperienza, lo spirito del Concilio dev’essere messo in grado di esprimersi e di avere attuazione pratica. Per questo vi dicevamo, nell’occasione già ricordata del I Congresso internazionale, che con l’approfondire la dottrina della Chiesa, e col mettere in rilievo l’aspetto mistico che le è proprio, il Concilio ha «obbligato il Canonista a ricercare più profondamente nella Sacra Scrittura e nella teologia le ragioni della propria dottrina» (AAS 62, 1970, 108). Dopo il Concilio, il Diritto canonico non può non essere in relazione sempre più stretta con la teologia e con le altre scienze sacre, perché è anch’esso una scienza sacra, e non è certo quella «arte pratica» che alcuni vorrebbero, il cui compito sarebbe solo quello di rivestire di formule giuridiche le conclusioni teologiche e pastorali, ad esso pertinenti. Col Concilio Vaticano II si è definitivamente chiuso il tempo in cui certi Canonisti ricusavano di considerare l’aspetto teologico delle discipline studiate, o delle leggi da essi applicate. Oggi è impossibile compiere studi di Diritto canonico senza una seria formazione teologica. Ciò che la Chiesa ha richiesto ai suoi ministri, potrà essere domandato anche ai laici che studiano, insegnano o sono chiamati ad applicare il suo Diritto nell’amministrazione della giustizia e nell’organizzazione della comunità ecclesiale. Il rapporto intimo tra Diritto canonico e teologia si pone dunque con urgenza; la collaborazione fra Canonisti e Teologi deve farsi più stretta; nessun dominio della Rivelazione può rimanere ignorato, se si vuole esprimere ed approfondire nella fede il mistero della Chiesa, il cui aspetto istituzionale è stato voluto dal suo Fondatore e appartiene di essenza al suo carattere fondamentalmente sacramentale (Cfr. Lumen Gentium, 1, 1).

II. PERSONA E ORDINAMENTO NELLA CHIESA

Questa stretta osmosi tra Teologia e Diritto è del resto ben documentata dal tema del vostro Congresso: «Persona e ordinamento nella Chiesa». Voi l’avete considerato in tutti i suoi aspetti; e ben a ragione, perché esso, oltre ad entrare nel vivo di una problematica oggi molto sentita, richiama altresì principii basilari della Rivelazione e del Magistero: su questi principii vorremmo ora soffermarci un momento con voi.

1. La persona umana, anzitutto; ad essa compete la massima dignità e libertà, in quanto l’uomo è creato a immagine di Dio, come attestano le prime stupende pagine della Sacra Scrittura; e, in qualità di immagine di Dio, l’uomo gode realmente di una natura spirituale, sussistente in se stessa, che costituisce un tutto ontologico, aperto alla verità, alla bontà, e alla bellezza, ch’egli cerca per raggiungere la sua perfezione, finché non la trova in Dio, verità, bontà e bellezza assoluta, ove finalmente il suo cuore inquieto riposa (Cfr. S. AUG. Conf. 1, 1). Perciò l’uomo-persona è per noi l’apice di tutto il creato.

Ecco la radice della sua grande dignità, che brilla nella sua spiritualità e nella sua libertà di persona, talché l’uomo non può mai essere considerato un vero strumento da impiegare per l’utilità altrui, come purtroppo sembra talora ignorare l’odierna mentalità tecnologica e politica, dimenticando i valori e i diritti dello spirito umano. È la persona che, inoltre, fonda la vita sociale, entro cui essa persona si espande e si integra; anzi, non si dà vera vita sociale se non si riconosce che il suo fondamento e il suo fine è propriamente la persona umana. L’uomo non è persona per il fatto che è sociale, bensì è sociale perché è persona: i rapporti sociali non sono altro che rapporti tra persone, destinati a procurare il bene comune; pertanto la vita sociale esige un ordine, e un’autorità destinata a garantirlo, che assicurino l’esercizio della libertà, e il pacifico sviluppo dell’intera persona, inserita armoniosamente nella società.

2. La Chiesa, società soprannaturale. In quale rapporto sta l’uomo-persona con la Chiesa? Se questa è una società religiosa, e per di più soprannaturale, come può includere in se stessa elementi istituzionali? Non sono, i rapporti con Dio, talmente intimi, personali, irripetibili da essere incompatibili con un’organizzazione esterna? Sono i quesiti, o meglio le sfide che si sentono oggi più di frequente. La risposta fu già data da Papa Pio XII, il quale, nella Enciclica «Mystici Corporis», sottolineò che la Chiesa non consta soltanto di un’organizzazione esterna, ma gode della vita di Cristo come della propria vita intima, poiché essa possiede un «internum principium», cioè «aliquid non naturalis, sed superni ordinis, immo in semet ipso infinitum omnino atque increatum: Divinus nempe Spiritus, qui, ut ait Angelicus (De Veritate, q. 2, a. 4, c.) “unus et idem numero, totam Ecclesiam replet et unit”» (AAS 35, 1943, 222).

Il Concilio Vaticano II ha sviluppato queste grandi idee sulle orme di quella profonda meditazione sulla realtà della Chiesa, che è stata l’ecclesiologia di questi decenni. Fin dall’inizio della Costituzione Lumen Gentium, il Concilio ha proposto la Chiesa come il mistero della salvezza, poiché come abbiamo già accennato, essa è «in Christo veluti sacramentum seu signum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis» (Lumen Gentium, 1, 1). Sacramento di unità e di salvezza degli uomini: ecco perché la Chiesa si manifesta come una realtà strettamente unica, composta di un elemento al tempo stesso interiore ed esterno, per svolgere la sua missione nel mondo. Essa è il corpo sociale di Cristo, ed ha per anima lo Spirito Santo, che informa quel corpo e lo arricchisce d’una duplice relazione sociale. La Chiesa, innanzi tutto, assicura ai suoi membri l’unione con Dio e l’efficacia soprannaturale della loro azione. E quindi, animata dallo Spirito, essa compagina il Corpo mistico; in questo Popolo di Dio, lo Spirito trasfigura gli uomini in figli di gloria, fa loro gridare: Abba, Pater, (Cfr. Rom. 8, 15) anima la loro azione.

Perciò la costituzione della Chiesa è insieme pneumatica e istituzionale: la Chiesa è mistero di salvezza reso visibile dalla sua costituzione di vera società umana e dalla sua attività nella sfera esterna. In tal modo, nella Chiesa, come unione sociale umana, gli uomini si uniscono in Cristo e, per mezzo di Lui, con Dio, raggiungendo così la salvezza; e lo Spirito Santo è in essa presente e operante in tutta l’estensione della vita di lei. Vale a dire che la Chiesa-istituzione è allo stesso tempo intrinsecamente spirituale, soprannaturale.

Di conseguenza, i diritti e i doveri nella Chiesa hanno un’indole soprannaturale: se la Chiesa è un disegno divino - Ecclesia de Trinitate - le sue istituzioni, pur perfettibili, devono essere stabilite al fine di comunicare la grazia divina e favorire, secondo i doni e la missione di ciascuno, il bene dei fedeli, scopo essenziale della Chiesa. Tale scopo sociale, la salvezza delle anime, la «salus animarum», resta lo scopo supremo delle istituzioni, del diritto, delle leggi. Il bene comune della Chiesa raggiunge perciò un mistero divino, quello della vita della grazia, che tutti i cristiani, chiamati ad essere figli di Dio, vivono nella partecipazione alla vita trinitaria: Ecclesia in Trinitate. In questo senso il Concilio Vaticano II ha parlato della Chiesa anche come «comunione» (Cfr. Lumen Gentium, 4, 9, 13, etc.), ponendo così in luce il fondamento spirituale del Diritto nella Chiesa e la sua ordinazione alla salvezza dell’uomo: sicché il Diritto diventa Diritto di carità in questa struttura di comunione e di grazia per tutto intero il Corpo ecclesiale.

3. La persona umana nella Chiesa-comunione. Per poter essere inseriti in questa «comunione», occorre prima di tutto possedere lo Spirito di Cristo: si quis autem Spiritum Christi non habet, hic non est eius (Rom. 8, 9; cfr. Lumen Gentium, 14). È la vita sacramentale che conferisce ai fedeli lo Spirito Santo, particolarmente mediante il carattere battesimale, che unisce in modo vero e reale il battezzato a Cristo, affinché, in virtù di questa unione e configurazione, egli possa operare per la salvezza non solo di se stesso, ma anche degli altri. L’unione sacramentale con Cristo, Mediatore e Capo della Nuova Alleanza, si manifesta come il fondamento della personalità nell’ordine soprannaturale. Ecco dunque che, nella Chiesa, la persona umana raggiunge la sua piena dignità, perché il battezzato può efficacemente tendere a Dio-Trinità, suo fine ultimo, a cui è ordinato, allo scopo di aver parte alla sua vita e al suo amore infinito. E la nuova libertà del battezzato - libertas gloriae filiorum Dei (Rom. 8, 21) - è la libertà propria della persona umana, ma elevata in modo eccezionale, in quanto, usando di questa libertà, non solo non è più sottomessa alla legge del peccato e della natura disordinata, ma, illuminata e rinvigorita dallo Spirito, può avanzare nel suo cammino verso Dio-Trinità.

Tale libertà si concretizza nei diritti fondamentali d’ordine soprannaturale in relazione ai beni soprannaturali; ma poiché i battezzati sono uniti non solo interiormente, ma anche socialmente a Cristo, formando in Lui un unico corpo, la carità ecclesiale, l’unione degli uomini come fratelli acquista valore di segno nell’ambito della «communio» esistente nella Chiesa. Ciò significa che la vita cristiana si deve svolgere in questa «communio»: i diritti fondamentali di ordine soprannaturale sono destinati ad essere acquisiti e esercitati nella Chiesa, hanno come corrispondenti dei precisi doveri, tra cui quelli fondamentali di professare la fede della Chiesa e di riconoscere i sacramenti e la costituzione gerarchica. Le realtà, conferite sacramentalmente, sono ordinate ad attuarsi nella Chiesa: la «communio» è unione dei battezzati, realtà spirituale, ma socialmente rappresentata; i battezzati formano una cosa sola in Cristo, perché sono a lui uniti mediante lo Spirito Santo, ad essi conferito per via sacramentale. Il principio di attività di questa comunicazione spirituale-sociale è lo Spirito, che tutto opera a edificazione del Corpo di Cristo.

4. La comunione gerarchica. Peraltro, la «communio» ecclesiale non può essere socialmente né avere efficace influsso nella vita cristiana, se non sia originata da un ministero gerarchico, di parola, di grazia, di guida pastorale, e così siano assicurati l’ordine e la pace. Per questo spetta alla comunione gerarchica, creata e informata dallo Spirito di Cristo, di provvedere affinché l’ordine e la pace regnino realmente, sia conservata l’unità della «communio», e la vita di questa si evolva in modo da dare testimonianza, anche missionaria, a Cristo.

La stessa «communio» della Chiesa è ordinata all’edificazione del Corpo sociale di Cristo. Quindi il compito affidato alla Chiesa di Cristo richiede anche la cooperazione di tutti i fedeli per adempierlo: spetta peraltro alla comunione gerarchica l’esercizio dei compiti ad essa propri, che non spettano invece al sacerdozio comune dei fedeli, in quanto questi non ne hanno propriamente ricevuto la missione né la potestà, né il dono dello Spirito ad esse in special modo collegato. Il Supremo Pastore della Chiesa rappresenta la Chiesa universale, poiché rappresenta Cristo a tutta la «communio» dei pastori e dei fedeli; il Vescovo, per lo stesso motivo, rappresenta la Chiesa particolare a cui presiede come capo.

Ma la comunione gerarchica, come abbiam detto, è costituita per dono dello stesso Spirito, e mediante tale dono essa opera, principalmente per continuare la missione di Cristo in tutta la sua ampiezza. Quindi, anche tutto ciò che viene imposto per garantire l’ordine e la pace nella Comunità dei cristiani - ecco il Diritto canonico in foro esterno - procede, in ultima analisi, dallo Spirito e perciò non reca pregiudizio alla libertà e alla dignità della persona umana, anzi l’avvalora e la difende.

5. Unità dell’azione obiettiva e carismatica dello Spirito. Il dono dello Spirito, conferito a tutti i battezzati, è il fondamento sia della libertà dei figli di Dio nell’esercizio dei loro diritti nella Chiesa, sia dei doni carismatici che Egli conferisce direttamente ai fedeli. L’uomo nella sua coscienza, considerata la natura spirituale di cui è provvisto, è sempre ordinato direttamente a Dio, e non trova la propria perfezione se non in Dio. Il dono dello Spirito eleva questo rapporto fondamentale, ontologico con Dio a livello soprannaturale: e poiché, nella Chiesa, i fedeli formano una sola comunione con Cristo, esplicantesi nel segno istituzionale e sociale, è ancora il dono dello Spirito che rende soprannaturali la personalità, la dignità, la libertà, i diritti del battezzato. Sempre lo stesso dono unisce i fedeli in un mutuo rapporto di amore, sicché la loro posizione nella «communio» esclude di per sé ogni carattere egocentrico e individualistico. Di qui - basti accennare - anche il valore della responsabilità che i singoli hanno nell’ordinamento sociale della Chiesa, responsabilità che non autorizza certo una libertà intesa come emancipazione dall’autorità e dalla norma, impegna essa pure al libero dono di sé, con un obbligo di maggiore esigenza di fronte a se stessi e agli altri.

I principii direttivi della revisione del Codice di Diritto Canonico tengono conto di questi presupposti teologici, e mirano alla protezione giuridica dei diritti dei singoli fedeli e anche d’ogni uomo in quanto tale. Il nuovo Codice viene certo incontro a tale enunciato; tuttavia, pur con questo postulato, non si deve indebolire il dovere che spetta ai Pastori di provvedere efficacemente al bene comune della propria comunità, e, in ultimo rapporto, alla salvezza degli uomini. La gerarchia dei Pastori, unita in comunione col Supremo Pastore, è strumento del Signore, per il fatto che il Signore stesso opera obiettivamente nel loro ministero mediante il suo Spirito. Sarebbe perciò errato ritenere come attività dello Spirito soltanto quella, per cui egli distribuisce ai singoli i suoi particolari carismi. Lo Spirito Santo ha posto gli Apostoli a reggere la Chiesa di Dio (Cfr. Act. 20, 28; Io. 16, 13): il carisma non può essere contrapposto al «munus» nella Chiesa, perché è lo stesso Spirito che opera, in primo luogo, in e mediante il «munus». Per tal ragione tutti i membri della Chiesa sono tenuti a riconoscere in essa l’esigenza di un ordinamento; se questo mancasse, la «communio» in Cristo non potrebbe essere socialmente attuata né potrebbe efficacemente operare. Lo stesso San Paolo lega l’esercizio dei carismi all’ordinamento esistente nella Chiesa (Cfr. 1 Cor. 14, 37-40). E infatti lo Spirito Santo non può contraddire se stesso: in quanto conferisce i carismi, in tanto questi sono subordinati alla sua operazione mediante il «munus». Come bene ha detto il Concilio, «uno è lo Spirito, il quale distribuisce per l’unità della Chiesa la varietà dei suoi doni» (Lumen Gentium, 7). Perciò tutti gli elementi istituzionali e giuridici sono sacri e spirituali, perché vivificati dallo Spirito. In realtà, lo «Spirito» e il «Diritto» nella loro stessa fonte formano un’unione, in cui l’elemento spirituale è determinante; la Chiesa del «Diritto» e la Chiesa della «carità» sono una sola realtà, della cui vita interna è segno esteriore la forma giuridica. È perciò evidente che questa unione dev’essere conservata nell’adempimento di ogni «ufficio» e potestà nella Chiesa, perché qualsiasi attività della Chiesa dev’essere tale da manifestare e da promuovere la vita spirituale. E tanto si dica della legislazione canonica, come di ogni altra attività esterna della Chiesa, che, pur essendo attività umana, dev’essere informata dallo Spirito. La polarità tra l’indole spirituale - soprannaturale e quella istituzionale - giuridica della Chiesa, lungi dal diventare fonte di tensione, è sempre orientata verso il bene della Chiesa, che è interiormente animata, ed esteriormente suggellata dallo Spirito Santo. E ciò è tanto più vero se si pensa che la prevalenza istituzionale-giuridica della Chiesa nel foro esterno e nell’ordine gerarchico non ostacola, anzi piuttosto tutela, promuove ed esalta una prevalenza dell’ordine spirituale-soprannaturale nelle anime dei fedeli, ai quali tutti sono aperti i gradi superiori dell’ordine della grazia. Nella scala della grazia sono primi i piccoli (Cfr. Matth. 18, 3-4; 19, 14); perciò i poveri, i sofferenti, i puri di cuore hanno i primi posti nella celebrazione delle beatitudini, della santità; anzi, c’insegna il Signore, «pubblicani e meretrici vi precederanno nel regno di Dio», se nella fede e nella penitenza essi avranno meglio risposto alla sua vocazione (Cfr. Matth. 21, 31). La Chiesa gerarchica riconosce, ad esempio, questa superiorità della grazia e della santità nella canonizzazione dei suoi figli migliori, gli eletti, anche se umili fedeli.

III. PER UNA TEOLOGIA DEL DIRITTO

Ritorniamo perciò a quanto dicevamo all’inizio: essere oggi necessaria una teologia del Diritto che assuma tutto quanto la Rivelazione Divina dice sul mistero della Chiesa. Nei vari aspetti in cui si articolano la persona e l’ordinamento nella Chiesa, è presente l’azione segreta e pur esteriormente manifesta dello Spirito: e questa azione deve costituire l’oggetto della vostra riflessione. Come recentemente abbiamo sottolineato, alla cristologia e all’ecclesiologia del Concilio devono seguire uno studio nuovo e un culto rinnovato dello Spirito Santo, come complemento indispensabile dell’insegnamento del Concilio (Cfr. Discorso all’udienza Generale del 6 giugno 1973: L’Osservatore Romano, 7 giugno 1973). Vorremmo invitare anche i Canonisti a partecipare a questo sforzo. Il lavoro compiuto dal Concilio postula una teologia del Diritto, che non solo approfondisca, ma perfezioni lo sforzo già iniziato dal Concilio stesso.

Se il Diritto della Chiesa ha il suo fondamento in Gesù Cristo, se ha valore di segno dell’azione interna dello Spirito, esso deve pertanto esprimere e favorire la vita dello Spirito, produrre i frutti dello Spirito, essere strumento di grazia e vincolo di unità, in linea, però, distinta e subordinata a quella dei Sacramenti, che sono di istituzione divina. Il Diritto definisce le istituzioni, dispone le esigenze della vita mediante leggi e decreti, completa i tratti essenziali dei rapporti giuridici fra i fedeli, Pastori e laici, per mezzo delle sue norme, che sono a volta a volta consigli, esortazioni, direttive di perfezione, indicazioni pastorali. Limitare il Diritto ecclesiale ad un ordine rigido di ingiunzioni sarebbe far violenza allo Spirito che ci guida verso la carità perfetta nell’unità della Chiesa. La vostra prima preoccupazione non sarà dunque quella di stabilire un ordine giuridico puramente esemplato sul diritto civile, ma di approfondire l’opera dello Spirito che deve esprimersi anche nel Diritto della Chiesa.

Venerati Maestri: se il vostro Congresso è terminato, non termina il vostro lavoro, che riprende più intenso, illuminato dalle ricerche da voi intraprese e illustrate, e stimolato soprattutto dalle esigenze dello Spirito che opera nella Chiesa, come abbiamo voluto spiegarvi per farvi partecipi delle nostre sollecitudini. E siamo certi che farete vostri questi voti cordiali, che formiamo per la grande opera del rinnovamento del Diritto ecclesiale, per la sua stretta unione con la teologia, e il suo progresso nella vita della Chiesa.

Con questa lieta fiducia, tutti vi benediciamo nel Nome del Signore, invocando su di voi e sui vostri cari l’abbondanza delle grazie divine.

                                   



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