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DISCORSO DEL SANTO PADRE PAOLO VI
ALLA SACRA ROMANA ROTA

Sabato, 28 gennaio 1978

 

Figli carissimi, Uditori, Officiali e Collaboratori della Sacra Romana Rota!

Nel ricevervi stamane secondo un’ormai tradizionale consuetudine che collega l’inaugurazione dell’anno giudiziario presso il vostro Tribunale all’incontro con la nostra persona, Noi siamo mossi da vivi sentimenti di stima e di riconoscenza per la segnalata attività che voi svolgete nell’ambito ed al servizio della Santa Chiesa, e chiaramente avvertiamo come tali sentimenti acquistino ora maggior rilievo e si definiscano con più esatta concretezza, dopo le deferenti parole del vostro Decano, che anche in questa circostanza ha assolto egregiamente la funzione di fedele vostro portavoce.

Sì, Noi dobbiamo esprimere un grazie sincero, che vuol dire, altresì, compiacimento e incoraggiamento, per i propositi che egli ha manifestato a nome di tutti voi, e che ci offrono un valido spunto per sviluppare alcune riflessioni. Come potremmo, infatti, non dare peso ed importanza alle qualità morali, da lui ricordate ed alle quali voi intendete, ancor più e ancor meglio che in passato, ispirare il vostro servizio ecclesiale?

Parlare di diligenza nel dovere; confermare la disponibilità nel seguire le direttive del Magistero; procurare la conveniente speditezza nell’iter processuale: son cose, queste, che potrebbero sembrare ovvie e quasi scontate, specie nel contesto dell’odierna circostanza; ma così non è, non soltanto perché Monsignor Decano si è preoccupato di dare ad esse un contenuto con esempi appropriati, che equivalgono ad altrettanti impegni, ma anche perché si tratta, in realtà, di elementi sicuramente qualificanti nella missione del Giudice ecclesiastico. Proviamo a verificare questi dati: anzitutto, la diligenza non è semplicemente la cura, o l’accuratezza nell’adempimento del proprio ufficio, ma esprime - secondo l’indicazione dell’etimologia originaria (diligere) - un attaccamento tale da implicare un sentimento d’affezione. Essa significa, ancora, sentirsi sorretti dalla coscienza della missione che si è ricevuta; significa lucida consapevolezza di fronte a responsabilità che toccano tanto spesso, ed in profondo, la sfera personale e coniugale. Se è vero che la vostra fatica è rivolta, per tanta parte, alla trattazione delle cause matrimoniali, è evidente che cosa comporta e postula, al riguardo, una tale diligenza.

Altro elemento è la celerità, circa la quale sembra a Noi opportuno di spendere qualche parola, poiché essa è certo auspicabile e va costantemente ricercata, ma sempre quale metodo subordinato e finalizzato all’obiettivo primario della giustizia. Celerità sarà così un’ulteriore espressione della anzidetta diligenza, e vorrà dire sollecitudine nello studio e nella definizione delle cause, in modo da evitare i due scogli contrapposti della fretta, che impedisce un esame sereno, e della lentezza, che priva le parti in causa di risposte tempestive ai loro problemi, non di rado angosciosi e tali da richiedere una pronta soluzione.

Ora, per garantire ai giudici l’atmosfera necessaria per un esame sereno, attento, meditato, completo ed esauriente delle questioni, per assicurare alle parti la reale possibilità di illustrare le proprie ragioni, la legge canonica prevede un cammino segnato da norme precise - il «processo» appunto -, che è come un binario di scorrimento, il cui asse è precisamente la ricerca della verità oggettiva ed il cui punto terminale è la retta amministrazione della giustizia. Forse questa linea ben definita di norme e di forme è qualcosa di vuoto e di sterile, in cui lo schema esteriore tenderebbe a prevalere sulla sostanza? è puro formalismo? Certamente no, perché tutto ciò non è fine a se stesso, ma è mezzo sapiente diretto ad uno scopo più alto. Sapete bene che il diritto canonico qua tale, e per conseguenza il diritto processuale, che ne è parte nei suoi motivi ispiratori, rientra nel piano dell’economia della salvezza, essendo la salus animarum, la legge suprema della Chiesa. Pertanto anche le leggi che regolano la vicenda processuale hanno una intrinseca ragione di essere nell’ordinamento ecclesiale, sono frutto di collaudata esperienza, e vanno quindi osservate e rispettate. Garanzia di ricerca ponderata per il giudice e di illustrazione dei problemi che - come si è detto - toccano nel vivo la coscienza degli uomini e l’ordine delle famiglie, nel quadro più vasto del bene comune della Comunità ecclesiale, la procedura canonica dev’essere, pertanto, accolta con doveroso ossequio e seguita con grande attenzione, senza indulgere ad una faciloneria che finirebbe col favorire il permissivismo, a danno della stessa Legge di Dio e con pregiudizio del bene delle anime.

In questa luce debbono esser viste anche le innovazioni da Noi stessi introdotte, alcuni anni fa, col Motu-proprio «Causas Matrimoniales» per un più rapido svolgimento dei processi nelle cause di nullità matrimoniale (PAULI PP. VI Causas Matrimoniales: AAS 63 (1971) 441-446), analogamente a quanto è stato fatto per altri processi, come quelli di dispensa dal rato non consumato (Cfr. SACRAE CONGREGATIONIS DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM Instructio: AAS 64 (1972) 244-252). Ora tutti questi provvedimenti anche se contengono meditate semplificazioni e prudenti snellimenti di procedura, sono stati studiati ed emanati nel pieno rispetto dell’essenziale finalità del lavoro giudiziario e consentono, pertanto, un coscienzioso esame delle cause, in modo che sia sempre possibile emettere pronunce conformi alla verità oggettiva solum Deum prae oculis habendo.

Dobbiamo, peraltro, registrare con dolore la tendenza a strumentalizzare certe concessioni, motivate da situazioni ben circoscritte, per giungere ad una pratica evasione della legge processuale canonica, alla quale si è tenuti, e ciò spesso mediante l’artificiosa creazione di domicili o dimore stabili fittizi. Parimenti, è da riprovare la tendenza a creare una giurisprudenza non conforme alla retta dottrina, quale è proposta dal Magistero ecclesiastico ed è illustrata dalla Giurisprudenza canonica.

Un’innovazione di tipo diverso, che diremmo non procedurale, ma strutturale, ma pure tendente anch’essa a rendere più funzionale e spedita e degna l’amministrazione della giustizia, si è avuta laddove la competente Autorità ha provveduto ad opportune fusioni e riordinamenti dei Tribunali per le cause di nullità matrimoniale nei vari Paesi, facendo sì che i centri minori unissero le loro forze tra loro. In tal modo, si suppone assicurata a ciascun Tribunale l’effettiva possibilità di avere personale preparato e mezzi adeguati per svolgere la propria delicata ed importante funzione.

Ma l’elemento più rilevante, tra quelli sopra enumerati, resta la vostra confermata disponibilità a seguire le indicazioni del Magistero: a questo proposito, il Decreto emanato, nel maggio dello scorso anno, dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede e da Noi esplicitamente approvato, appare un test particolarmente significativo (Cfr. SACRAE CONGREGATIONIS PRO DOCTRINA FIDEI Decretum: AAS 69 (1977) 426). Voi ne conoscete bene l’origine, il valore e le motivazioni: preceduto da studi lunghi e accurati (come ricorda la breve introduzione che vi è premessa), confortato dall’autorevole parere della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, esso si articola in due importanti risposte, che troveranno frequente applicazione proprio nel vostro stesso lavoro. Noi non dubitiamo che tali principii di dottrina vi saranno di orientamento e di guida in sede di giudizio, ed avremo così un’ulteriore dimostrazione della puntuale adesione al Magistero, che codesto rinomato Tribunale della Santa Sede ha sempre professato nella sua vita secolare.

D’altronde, non è questo un problema a sé stante, nel quadro così complesso dell’etica e del diritto matrimoniale. Pertanto, dovere di codesto Tribunale, in adempimento del mandato conferitogli dalla Chiesa, resta quello di approfondire tutte le questioni che siano ad esso sottoposte, e - per rimanere ancora nel tema dei giudizi matrimoniali - suo grave dovere è di avere particolare riguardo (come è stato opportunamente ricordato) alle questioni relative al formarsi del libero consenso, il quale solo dà origine al matrimonio, in modo che nessuno possa sottrarsi alle esigenze di un vincolo che poi soltanto Dio può sciogliere, né debba, viceversa, esser costretto da un vincolo che non è mai insorto. Assai giusta, in ordine a tale decisivo argomento, è l’osservazione che anche questo è un modo di opporsi alla violenza, che ai nostri tempi va assumendo, purtroppo, un aspetto proteiforme: diciamo - sempre in relazione al campo matrimoniale - la violenza di chi vorrebbe piegare la Legge di Dio ai suoi desideri o ai suoi capricci, ed ancora la violenza di cui è vittima chi non ha potuto emettere un libero consenso.

Rimane, infine, il dovere di studiare e di meditare per il vostro specifico settore, come deve avvenire e sta avvenendo in tanti altri settori della vita ecclesiale (liturgico, teologico, missionario, ecumenico, ecc.), le varie «implicazioni», dirette, degli insegnamenti conciliari e di tradurle poi in pratica. Non è forse vero, infatti, che c’è ancora molto da fare a questo proposito? Se non sono mancati coloro che non hanno accolto con piena disponibilità il Concilio, ed altri che l’hanno voluto interpretare secondo le loro preferenze personali o con arbitrari criteri ermeneutici ed a danno della Chiesa, ci sono stati, però, e ci sono tanti che hanno cercato di uniformarsi, con la mente e col cuore, ai sacri decreti che il Concilio Vaticano II ha provvidenzialmente emanato.

Tra costoro vogliamo mettere i Giudici che, nelle loro sentenze, cercano di riecheggiare e di applicare, secondo opportunità, gli alti principii del Magistero conciliare, ad esempio gli importanti paragrafi debitamente intesi, secondo la mente del Concilio de dignitate matrimonii et familiae fovenda contenuti nella Costituzione pastorale «Gaudium et Spes» (Cfr. Gaudium et Spes, 46-52). Mettiamo, poi, i Giuristi ecclesiastici e laici i quali, nelle loro riunioni di studio o nei loro convegni regionali o internazionali, hanno illustrato temi giuridici di grande importanza, alla luce degli orientamenti e delle direttive del Vaticano II.

Tutto questo deve dirvi, Figli carissimi, come Noi seguiamo i problemi relativi allo sviluppo del diritto nella Chiesa e, specificamente, i problemi attinenti al vostro lavoro, mentre assicuriamo che saranno esaminate con attenzione le proposte dirette a render possibile un più proficuo lavoro. Troppo a cuore ci sta, infatti, il servizio che voi rendete alla giustizia e, per ciò stesso, alla pace; e ben presente Noi abbiamo la natura della vostra funzione che, da tanti secoli ormai, dura nella Chiesa. Perciò, quanto vi abbiam detto costituisce, Figli carissimi che ci ascoltate, un paterno, rinnovato incoraggiamento, perché continuiate ad essere di esempio agli altri Tribunali ecclesiastici, per lo spirito pastorale che vi anima, per la prestanza scientifica dei vostri studi giuridici e, soprattutto, per l’alto senso sacerdotale ed umano che vi guida nell’amministrazione della giustizia.

Dobbiamo, forse, ricordare che le vostre decisioni e la giurisprudenza che ne deriva, fanno testo e, a volersi restringere al solo settore tecnico, sono per gli altri (singoli studiosi, Facoltà Universitarie, Sedi Giudiziarie) un punto di riferimento ed un argomento di studio? Ma poi, su un piano più generale, la vostra attività tanto più merita considerazione, in quanto si svolge al presente in un contesto sociale difficile, percorso e scosso da correnti ideologiche secolarizzanti o desacralizzanti, che han fatto domandare al vostro Decano se non ci sia da temere una nuova ferrea aetas. Noi vogliamo allontanare il solo pensiero di sì triste prospettiva, ed auspichiamo che la civiltà giuridica, alla quale la Chiesa ha dato cospicui contributi anzitutto con la luce trascendente del Vangelo, che è fondamento della dignità dell’uomo, poi anche con la mediazione da lei svolta quale tramite storico del patrimonio del Diritto Romano, ed ancora con la monumentale elaborazione canonistica, continui sempre a fiorire rigogliosa nel mondo.

Valgano, dunque, queste Nostre parole a tener sempre vigile e desto il vostro spirito nell’adempimento generoso e fedele dell’alto compito che vi è stato affidato dalla Santa Chiesa. Essendo consacrato a Cristo Signore, ciascuno di voi al sacerdozio propriamente ministeriale unisce un altro ministero anch’esso sacro, perché riguarda sia l’amministrazione della giustizia, che è virtù cardinale sublimata dalla carità, sia le anime, le quali col vostro ministero possono ritrovare pace interiore, serenità e vita. Voi Uditori possedete, si, un doppio esercizio del sacerdozio: siatene sempre degni; anzi, col vostro comportamento di ineccepibile coerenza, siatene sempre più degni!

Leggendo antiche pubblicazioni di argomento ecclesiastico, è facile rendersi conto di quale sia stata, nel corso dei secoli, la fama e l’eccellenza del vostro Tribunale. A parte la diversa competenza avuta secondo le età, a parte le trasformazioni e ristrutturazioni più volte intervenute, lo troviamo assai spesso designato con appellativi singolarmente onorifici, che dicono di quanto prestigio abbia goduto nella storia della Chiesa il Sacro Tribunale. È vostro compito, pertanto, mediante l’esercizio delle qualità morali da Noi raccomandate, con la dirittura della vita, con l’eccellenza della vostra dottrina, con l’equilibrio dei vostri illuminati giudizi, di mantenervi sempre all’altezza di questa stessa tradizione.

Vi conforti in questo la Nostra Benedizione Apostolica, pegno della superiore assistenza del Salvatore Gesù, a cui nel vicino Natale abbiamo ripetuto col Profeta la triplice invocazione della nostra fede : «Dominus iudex noster, Dominus legifer noster, Dominus rex noster» (Is. 33, 22).                                     



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