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DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO XII
AL TRIBUNALE DELLA SACRA ROMANA ROTA

Giovedì, 1° ottobre 194

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Il vedervi intorno a Noi, diletti figli, convenuti per l'inaugurazione del nuovo anno giuridico della S. R. Rota, è per l'animo Nostro un augurio e un conforto, non solo per quel che l'accurata e saggia parola del degnissimo vostro Decano Ci ha manifestato sopra i vostri lavori e le molteplici cause trattate, ma più ancora perchè a questa adunanza di omaggio filiale è preceduta la devota rituale invocazione dei carismi dello Spirito Santo, Spirito mandato dal Padre[1] e da Cristo[2] a rinnovare la faccia della terra.[3] Oh se la faccia della terra, sotto il moto di questo vivifico Spirito, che si librava sulle originarie tenebre dell'abisso, anche oggi si rinnovasse! Oh se il mondo dell'umanità, turbato dai disastrosi urti dei popoli e delle nazioni, si rinnovasse in una primavera di giustizia e di pace! Ma certo lo Spirito di Dio, che rinnova a Noi la letizia di parlare a voi, rinnova in voi la vita e il vigore delle forze per le fatiche sapienti che vi aspettano a tutela del diritto e della giustizia in mezzo al popolo cristiano; laddove la Nostra parola rafferma, come se la rinnovasse, la dignità e l'autorità che al Tribunale della S. R. Rota i Nostri Predecessori vollero assegnate e affidate.

Lo Spirito di Cristo, Redentore del genere umano, che col suo Vangelo elevò a più alta perfezione la fede e il culto del vero Dio, rinnovò anche il costume morale dell'uomo e del coniugio umano, restaurando il matrimonio nella sua unità e indissolubilità, che sono, come parlano i fatti, la più estesa materia delle vostre sentenze giudiziarie. Delle condizioni del matrimonio per la sua validità, degl'impedimenti e degli effetti del vincolo coniugale (salvo la competenza dello Stato riguardo agli effetti meramente civili) è custode e difenditrice la Chiesa con la sua autorità, ricevuta dal divin Fondatore e supremamente impersonata nel Romano Pontefice.

1. Nelle cause concernenti la incapacità psichica o somatica di contrarre le nozze, non meno che in quelle riguardanti la dichiarazione di nullità del matrimonio o lo scioglimento, in taluni determinati casi, del vincolo validamente contratto, Noi, nel discorso pronunziato dinanzi a voi l'anno passato, avemmo ad osservare come occorra la certezza morale. L'importanza dell'argomento Ci fa stimar utile di esaminare più accuratamente questo concetto; poichè, a norma del can. 1869 § 1, si richiede la certezza morale circa lo stato di fatto della causa da giudicare acciocchè il giudice possa procedere a pronunziare la sua sentenza. Ora tale certezza, la quale si appoggia sulla costanza delle leggi e degli usi che governano la vita umana, ammette vari gradi.

Vi è una certezza assoluta, nella quale ogni possibile dubbio circa la verità del fatto e la insussistenza del contrario è totalmente escluso. Tale assoluta certezza però non è necessaria per proferire la sentenza. In molti casi raggiungerla non è possibile agli uomini; l'esigerla equivarrebbe al richiedere cosa irragionevole dal giudice e dalle parti: importerebbe il gravare l'amministrazione della giustizia al di là di una tollerabile misura, anzi ne incepperebbe in vasta proporzione la via.

In opposizione a questo supremo grado di certezza il linguaggio comune chiama non di rado certa una cognizione che, strettamente parlando, non merita un tale appellativo, ma deve qualificarsi come una maggiore o minore probabilità, perchè non esclude ogni ragionevole dubbio e lascia sussistere un fondato timore di errare. Questa probabilità o quasi-certezza non offre una base sufficiente per una sentenza giudiziaria intorno alla obbiettiva verità del fatto.

In tal caso, quando cioè la mancanza di certezza circa il fatto da giudicare impedisce di pronunziare un giudizio positivo sul merito della causa, la legge, ed in particolare l'ordinamento dei processi, danno al giudice regole obbligatorie sopra il modo di procedere, nelle quali le praesumptiones iuris e i favores iuris hanno una importanza decisiva. Di queste regole di diritto e di procedura il giudice non può non tener conto. Sarebbe però da riguardarsi come una esagerata o erronea applicazione di tali norme e come una falsa interpretazione della volontà del legislatore, se il giudice volesse a quelle ricorrere, quando si ha non solo una quasi-sicurezza, ma una certezza nel proprio e vero senso. Contro la verità e la sua sicura conoscenza non si danno nè presunzioni nè favori di diritto.

Tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità sta, come tra due estremi, quella certezza morale, della quale d'ordinario si tratta nelle questioni sottoposte al vostro foro, ed a cui Noi intendiamo principalmente di riferirCi. Essa, nel lato positivo, è caratterizzata da ciò, che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall'assoluta certezza. La certezza, di cui ora parliamo, è necessaria e sufficiente per pronunziare una sentenza, anche se nel caso particolare sarebbe possibile di conseguire per via diretta o indiretta una certezza assoluta. Solo così può aversi una regolare e ordinata amministrazione della giustizia, che proceda senza inutili ritardi e senza eccessivo gravame del tribunale non meno che delle parti.

2. Talvolta la certezza morale non risulta se non da una quantità di indizi e di prove, che, presi singolarmente, non valgono a fondare una vera certezza, e soltanto nel loro insieme non lasciano più sorgere per un uomo di sano giudizio alcun ragionevole dubbio. Per tal modo non si compie in nessuna guisa un passaggio dalla probabilità alla certezza con una semplice somma di probabilità; il che importerebbe una illegittima transizione da una specie ad un'altra essenzialmente diversa: eis állo génos metábasis;[4] ma si tratta del riconoscimento che la simultanea presenza di tutti questi singoli indizi e prove può avere un sufficiente fondamento soltanto nell'esistenza di una comune sorgente o base, dalla quale derivano: cioè nella obbiettiva verità e realtà. La certezza promana quindi in questo caso dalla saggia applicazione di un principio di assoluta sicurezza e di universale valore, vale a dire del principio della ragione sufficiente. Se dunque nella motivazione della sua sentenza il giudice afferma che le prove addotte, considerate separatamente, non possono dirsi sufficienti, ma, prese unitamente e come abbracciate con un solo sguardo, offrono gli elementi necessari per addivenire ad un sicuro giudizio definitivo, si deve riconoscere che tale argomentazione in massima è giusta e legittima.

3. Ad ogni modo, questa certezza va intesa come certezza obbiettiva, cioè basata su motivi oggettivi; non come una certezza puramente soggettiva, che si fonda sul sentimento o sulla opinione meramente soggettiva di questo o di quello, forse anche su personale credulità, sconsideratezza, inesperienza. Una tale certezza morale oggettivamente fondata non si ha, se vi sono per la realtà del contrario motivi, che un sano, serio e competente giudizio dichiara come, almeno in qualche modo, degni di attenzione, e i quali per conseguenza fanno sì che il contrario debba qualificarsi come non soltanto assolutamente possibile, ma altresì, in qualche maniera, probabile.

Per rendere sicura la oggettività di questa certezza, il diritto processuale stabilisce ben definite regole d'inchieste e di prove. Si richiedono determinate prove o corroboramenti di prove; altre sono invece indicate per insufficienti;[5] si costituiscono speciali uffici e persone, incaricati durante il procedimento di tenere innanzi agli occhi, affermare e difendere determinati diritti o fatti.[6] Che cosa è questo se non un giusto formalismo giuridico, che riguarda talvolta più il lato materiale, tal altra più il lato formale del processo o del caso giuridico?

La coscienziosa osservanza di tali norme è un dovere del giudice; ma, d'altra parte, nella loro applicazione egli ha da tener presente che non sono fine a se stesse, bensì mezzi al fine, vale a dire per procurare e assicurare una certezza morale oggettivamente fondata circa la realtà del fatto. Non deve avvenire che ciò che secondo la volontà del legislatore ha da essere un aiuto e una garanzia per la scoperta della verità, ne divenga invece un impedimento. Qualora l'osservanza del diritto formale si tramutasse in una ingiustizia o in una mancanza di equità, è sempre possibile il ricorso al legislatore.

4. Di qui voi vedete perchè nella moderna procedura giudiziaria, anche ecclesiastica, non sia posto in prima linea il principio del formalismo giuridico, ma la massima del libero apprezzamento delle prove. Il giudice deve - senza pregiudizio delle menzionate prescrizioni processuali - decidere secondo la sua propria scienza e coscienza se le prove addotte e la inchiesta ordinata sono o no sufficienti,[7] bastevoli cioè alla necessaria certezza morale circa la verità e la realtà del caso da giudicare.

Senza dubbio possono talvolta sorgere conflitti tra il «formalismo giuridico» e il «libero apprezzamento delle prove», ma essi sono nella maggior parte dei casi soltanto apparenti e quindi d'ordinario non difficilmente solubili. Giacchè, come una è la verità obbiettiva, così anche la certezza morale obbiettivamente determinata non può essere che una sola. Non è dunque ammissibile che un giudice dichiari di avere personalmente, in base agli atti giudiziari, la morale certezza circa la verità del fatto da giudicare, e al tempo stesso deneghi, in quanto giudice, sotto l'aspetto del diritto processuale, la medesima obbiettiva certezza. Tali contrasti dovrebbero piuttosto indurlo a un ulteriore e più accurato esame della causa. Essi derivano non di rado dal fatto che alcuni lati della questione, i quali acquistano il loro pieno rilievo e valore soltanto considerati nell'insieme, non sono stati rettamente valutati, ovvero che le norme giuridico-formali sono state interpretate inesattamente o applicate contro il senso e la intenzione del legislatore. Ad ogni modo, la fiducia, che i tribunali debbono godere nel popolo, esige che vengano evitati e risolti, sempre che sia in qualche maniera possibile, simili conflitti tra l'opinione ufficiale dei giudici e i sentimenti ragionevoli del pubblico specialmente colto.

5. Ma, perchè la certezza morale ammette, come abbiamo detto, vari gradi, quale grado il giudice può o deve esigere per essere in stato di procedere ad emanar la sentenza? Primieramente deve in tutti i casi accertarsi, se si abbia in realtà una certezza morale oggettiva, se cioè sia escluso ogni ragionevole dubbio circa la verità. Una volta ciò assicurato, egli, di regola, non deve chiedere un più alto grado di certezza, se non quando la legge, massime a cagione della importanza del caso, lo prescriva.[8] Potrà bensì talora la prudenza consigliare che il giudice, quantunque non si abbia una espressa disposizione di legge, in cause di più grave momento non si appaghi di un grado infimo di certezza. Se però, dopo seria considerazione ed esame, si avrà una sicurezza corrispondente alle prescrizioni legali e all'importanza del caso, non si dovrà insistere, con notevole aggravio delle parti, perchè si adducano nuove prove per raggiungere un grado ancor più elevato. L'esigere la più grande possibile sicurezza, nonostante la corrispondente certezza che già esiste, non ha giusta ragione ed è da respingersi.

Con questa esposizione del Nostro pensiero sopra un punto così delicato dell'ufficio del giudice, intendiamo di salutare, encomiare e ringraziare in voi i sagaci membri di cotesto insigne Collegio e Tribunale della cristiana giurisprudenza, in voi i quali non solo non ignorate, ma praticate la sentenza dell'Angelico Dottore che unusquisque debet niti ad hoc quod de rebus iudicet, secundum quod sunt.[9] Perchè la verità val quanto l'entità e la realtà: onde il nostro intelletto, che prende la scienza dalle cose, ne prende ancora la regola e la misura secondo che le cose sono o non sono; di modo che la verità è la legge della giustizia.[10] Il mondo ha bisogno della verità che è giustizia, e di quella giustizia che è verità; perchè la giustizia è, disse già il gran Filosofo di Stagira, et in bello et in pace utilis: kaì en polémoi kaì en eiréne chrésimos.[11] L'eterno Sole di giustizia illumini la terra e i suoi reggitori; e in voi, a gloria di Dio e della Chiesa e del popolo cristiano, scorga ogni passo nella ricerca della realtà di quel vero, che tranquilla nella morale certezza il volto della giustizia.

Mentre pertanto, con questo sacro auspicio, invochiamo sopra tutti e ciascuno di voi i più luminosi favori della divina Sapienza, con effusione di paterno affetto v'impartiamo la Nostra Apostolica Benedizione.


[1]

Gv 14, 26.

[2] Gv 16, 7.

[3] Sal 104, 30.

[4] Aristotele, De coelo, I, 1.

[5] Cf. CIC, liber IV, p. 1, tit. X De probationibus, cann. 1747-1836. Come anche varie disposizioni particolari del diritto criminale e matrimoniale.

[6] Cf. cann. 1585-1590.

[7] Cf. can. 1869, § 3.

[8] Cf. can. 1869, § 3, e can. 1791, § 2.

[9] San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, II-II, q. 60, a. 4, ad 2.

[10] Cf. ibid., I, q. 21, a. 2.

[11] Aristotele, Rhetorica, I, 9.

         



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