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LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

RECANTE MODIFICHE IN TEMA DI COMPETENZA DEGLI ORGANI
GIUDIZIARI DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

 

Secondo la Costituzione conciliare Lumen Gentium, nella Chiesa tutti sono chiamati alla santità e hanno ugualmente la bella sorte della fede per la giustizia di Dio; infatti, “vige tra tutti una vera eguaglianza riguardo alla dignità e all’azione comune a tutti i fedeli nell’edificare il Corpo di Cristo” (n. 32). Anche nella costituzione Gaudium et Spes si afferma che “tutti gli uomini hanno la stessa natura e la medesima origine; tutti, da Cristo redenti, godono della stessa vocazione e del medesimo destino divino; è necessario perciò riconoscere ognor più la fondamentale uguaglianza fra tutti” (n. 29). Principio pienamente recepito nel codice di diritto canonico del 1983, che al canone 208 stabilisce: “fra tutti i fedeli [...] sussiste una vera eguaglianza nella dignità e nell’agire [...]”.

La consapevolezza di tali valori e princìpi, progressivamente maturata nella comunità ecclesiale, sollecita oggi un sempre più adeguato conformarsi ad essi anche dell’ordinamento vaticano.

In tal senso, nel recente discorso di apertura dell’Anno giudiziario ho inteso richiamare la “prioritaria esigenza, che - anche mediante opportune modifiche normative - nel sistema processuale vigente emerga la eguaglianza tra tutti i membri della Chiesa e la loro pari dignità e posizione, senza privilegi risalenti nel tempo e non più consoni alle responsabilità che a ciascuno competono nella aedificatio Ecclesiae; il che richiede non solo solidità di fede e di comportamenti, ma anche esemplarità di contegno ed azioni”.

Muovendo da queste considerazioni, e fermo quanto disposto dal diritto universale per alcune specifiche fattispecie espressamente indicate, si avverte oggi l’esigenza di procedere ad alcune ulteriori modifiche dell’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, anche al fine di assicurare a tutti un giudizio articolato in più gradi ed in linea con le dinamiche seguite dalle più avanzate esperienze giuridiche a livello interazionale.

Tanto premesso, con la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, dispongo che:

1. Nella Legge sull’ordinamento giudiziario del 16 marzo 2020, n. CCCLI, all’art. 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «4. Nelle cause che riguardino gli Eminentissimi Cardinali e gli Eccellentissimi Vescovi, fuori dei casi previsti dal can. 1405 § 1, il tribunale giudica previo assenso del Sommo Pontefice.»;

2. Nella Legge sull’ordinamento giudiziario del 16 marzo 2020, n. CCCLI l’art. 24 è abrogato.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su L’Osservatore Romano ed entri in vigore il giorno successivo.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, 30 aprile dell’anno 2021, nono di Pontificato.
 

FRANCISCUS



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