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GIOVANNI PAOLO II
LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI « MOTU PROPRIO »

LA PREOCCUPAZIONE

SULLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO

 

La preoccupazione per un trattamento previdenziale giusto ed equo a favore di quanti sono associati alle attività della Sede Apostolica aveva mosso il Nostro Predecessore Pio XI a regolamentare nel 1924 il conferimento delle pensioni con specifiche norme, successivamente adeguate con Motu Proprio del 31 dicembre 1937, ed il Papa Paolo VI ad aggiornare quelle disposizioni alle nuove circostanze con Motu Proprio del 23 dicembre 1963.

Le mutate situazioni sociali, la internazionalizzazione della Curia Romana, la mobilità del personale, hanno fatto sorgere l'esigenza di riconsiderare il vigente sistema delle pensioni alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa e dei principi che esponemmo al Cardinale Segretario di Stato con Lettera del 20 novembre 1982 circa il significato del lavoro prestato alla Sede Apostolica.

Dopo approfonditi studi e consultazioni, riteniamo giunto il momento di provvedere alla complessa materia con un nuovo Regolamento da Noi approvato ed unito al presente Motu Proprio.

In pari tempo abbiamo giudicato opportuno istituire un «Fondo Pensioni» a favore del Personale ecclesiastico, religioso e laico, alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli Organismi o Enti, esistenti e futuri anche non aventi sede legale o domicilio nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque alle dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione del Regolamento per le Pensioni del 23 dicembre 1963.

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1993 e, pertanto, in tale data rimarranno abrogate tutte le disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992 per il trattamento di pensione del personale compreso nel campo di applicazione del Regolamento del 23 dicembre 1963.

Tutto ciò che è stato stabilito con la presente Lettera in forma di Motu Proprio ha pieno e stabile valore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, pur meritevole di speciale menzione.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico Vaticano, il giorno 8 Settembre 1992, festa della Natività di Maria Santissima, quattordicesimo del Nostro Pontificato. 

IOANNES PAULUS PP. II

 

ALLEGATO

REGOLAMENTO PENSIONI

SEZIONE PRIMA
ISTITUZIONE DEL FONDO PENSIONI
 

Art. 1
Il Fondo Pensioni

1. È istituito presso l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica un Fondo per il trattamento pensionistico del Personale ecclesiastico, religioso e laico, alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli Organismi o Enti, esistenti e futuri anche non aventi sede legale o domicilio nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque alle dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione del Regolamento per le Pensioni del 23 dicembre 1963.

2. La Segreteria di Stato, ai fini delle presenti disposizioni, con propri provvedimenti, dichiara gli Organismi e gli Enti gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica.

3. Il Fondo eroga pensioni dirette agli iscritti, per vecchiaia o inabilità; indirette o di riversibilità ai superstiti.

4. L'Amministrazione del Fondo, nonché le situazioni giuridiche pensionistiche del personale interessato e dei superstiti, sono disciplinate dal presente Regolamento. 

Art. 2
L'Amministrazione del Fondo

1. Il patrimonio del Fondo, alimentato secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 25 e destinato all'erogazione delle prestazioni di cui alla Sezione Seconda, è affidato, con separata gestione amministrativo-contabile, all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Il bilancio del Fondo è, agli effetti dei controlli amministrativo-contabili, allegato a quello dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

2. La dotazione patrimoniale iniziale del Fondo è di L. 10.000.000.000.

3. L'attivita giuridica riferibile al Fondo è posta in essere dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica che agisce sotto la denominazione «Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni».

Art. 3
Il Comitato Consultivo

1. È costituito con decreto della Segreteria di Stato, presso l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, con funzioni di consulenza per i problemi dell'amministrazione del Fondo, un Comitato Consultivo, presieduto dal Presidente dell'A.P.S.A. o, in sua vece, dal Segretario dell'A.P.S.A., composto da:

- il Segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;
- il Delegato della Sezione Straordinaria;
- un membro designato dal Governatorato S.C.V.;
- un membro designato dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli;
- un membro designato dalla Radio Vaticana;
- un membro designato dalla Fabbrica di S. Pietro;
- due membri scelti dal Segretario di Stato; di essi almeno uno è scelto tra gli iscritti attivi di cui all'art. 6, 1° comma.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. In particolare, il Comitato e investito delle seguenti funzioni:

- di consultazione, per i problemi dell'amministrazione del Fondo;
- di interpretazione, a fini interni, delle disposizioni del presente Regolamento o successive modificazioni, di dubbia applicazione.

3. Almeno ogni sei mesi, e comunque quando lo ritenga opportuno, il Presidente dell'A.P.S.A. convoca il Comitato Consultivo.

4. Il Presidente illustra al Comitato Consultivo annualmente l'andamento dell'amministrazione del Fondo ed ogni tre anni il bilancio tecnico­attuariale.

Art. 4
Criteri di gestione del Fondo

1. Il patrimonio del Fondo deve essere gestito secondo principi di oculatezza nella predisposizione degli investimenti, tenendo conto delle esigenze tecnico-attuariali derivanti dalla qualificazione assicurativa delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo.

2. La gestione può essere integrata dalla stipulazione, nell'interesse del Fondo, di apposite polizze assicurative per la copertura totale o parziale dei rischi professionali, demografici e finanziari connessi alla natura delle prestazioni del Fondo.

Art. 5
Convenzioni con Enti esterni

1. Possono essere stipulate apposite convenzioni con Enti, previdenziali e non, esterni all'Ordinamento vaticano, per consentire la costituzione di posizioni assicurative in favore del personale ecclesiastico, religioso e laico che non risulti coperto dalle disposizioni di cui al presente Regolamento o per consentire ad esso il trasferimento delle posizioni previdenziali o la loro totalizzazione, ovvero la protrazione del regime pensionistico proprio dell'Ente di provenienza.

2. Le convenzioni determinano i criteri di valutazione, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della stessa, dei periodi, per effetto di dette convenzioni, utili nel sistema pensionistico di cui al presente Regolamento.

Art. 6
Iscrizione al Fondo

1. Sono iscritti al Fondo, presso il Conto ordinario, in qualità di attivi e destinatari delle relative prestazioni, i dipendenti facenti parte del Personale ecclesiastico, religioso e laico di ruolo alle dipendenze degli Enti di cui all'art. 1.

2. Sono iscritti al Fondo presso il Conto straordinario, in qualità di straordinari, i dipendenti facenti parte del personale non di ruolo assunti con contratto speciale mediante accensione di posizioni transitorie. Nel caso di trasformazione del rapporto del personale con contratto speciale in rapporto di ruolo, viene trasferita la posizione dell'interessato dal Conto straordinario al Conto ordinario, con la relativa anzianità.

3. Sono altresì iscritti al Fondo in qualità di pensionati coloro che conseguono il diritto alle prestazioni pensionistiche in base al presente Regolamento nonché i titolari di trattamenti pensionistici attribuiti ai sensi e per gli effetti del Regolamento per le pensioni del 23 dicembre 1963, in atto al 31 dicembre 1992 e riliquidati ai sensi dell'art. 33.

4. Le posizioni iscritte nel Fondo di dipendenti che non abbiano maturato alla cessazione del rapporto il diritto a prestazioni pensionistiche immediate o differite, qualora non operi con lo Stato di cui è cittadino l'interessato un regime convenzionale per totalizzazione, vengono estinte o mediante eventuale trasferimento ad altro regime previdenziale o con l'accensione di una polizza assicurativa.

5. Il Fondo provvede altresì alla copertura previdenziale del personale di ruolo e non di ruolo ammesso ai regimi convenzionali di cui all'articolo precedente.

Art. 7
Entrate del Fondo

Affluiscono al Fondo le seguenti entrate:

- i contributi ordinari di cui al successivo art. 8 imputati a ciascuno dei Conti istituiti presso il Fondo a seconda della iscrizione ad essi dei dipendenti;
- i contributi straordinari di cui al successivo art. 8;
- le contribuzioni di cui all'art. 25;
- i frutti degli investimenti di cui all'art. 4 ripartiti proporzionalmente fra i vari conti;
- eventuali lasciti e donazioni che, salvo diversa indicazione del donante, vengono destinati al Conto ordinario o al Conto straordinario ovvero ad uno dei Conti speciali, di cui al successivo art. 25, secondo la valutazione del Presidente dell'A.P.S.A., sentito il Comitato Consultivo.

Art. 8
Contributi ordinari e straordinari

1. È dovuto al Fondo da ciascuna delle Amministrazioni cui si applica il presente Regolamento un contributo, comprensivo della quota a carico del dipendente, pari al 20% sulla retribuzione ordinaria del personale da esse dipendente attualmente composta da stipendio base, come da livello, scatti biennali ed aggiunta speciale di indicizzazione per tredici mensilità nonché dall'eventuale indennità fissa per responsabilità dirigenziale. Nuovi elementi retributivi del trattamento economico generale del personale potranno essere sottoposti a contribuzione e considerati altresì a tutti gli altri effetti regolamentari mediante variazione del presente Regolamento.

2. L'Amministrazione competente opererà la corrispondente ritenuta del 5% a carico di ciascun dipendente.

3. Il versamento del contributo al Fondo viene effettuato da ciascuna Amministrazione entro il decimo giorno successivo alla fine di ciascun mese di competenza.

4. I contributi straordinari possono essere disposti dalla Segreteria di Stato in relazione alle esigenze di equilibrio finanziario del Fondo.

5. Il Segretario di Stato può disporre variazioni delle aliquote su proposte dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e sentito il Comitato Consultivo sulla scorta delle risultanze del bilancio tecnico­attuariale.

 

SEZIONE SECONDA
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI

CAPO I

Pensioni dirette

Art. 9
Diritto alla pensione di vecchiaia: requisiti, decorrenza 

1. Ha diritto al trattamento di pensione diretta l'iscritto al Conto ordinario che:

a) sia collocato a riposo per limiti di età o cessi dall'impiego o dal servizio per mancata riassunzione trascorso il periodo del collocamento in disponibilità, avendo compiuto almeno venti anni di effettivo servizio;

b) si dimetta dall'impiego o dal servizio o rinunci all'ufficio avendo maturato trentotto anni di effettivo servizio qualunque ne sia l'età;

c) cessi dall'impiego o dal servizio per dimissioni, o rinuncia volontaria all'ufficio, per rinuncia dichiarata d'ufficio, per decadenza, avendo compiuto almeno trenta anni di effettivo servizio.

d) cessi dall'impiego o dal servizio per esonero o per licenziamento dall'ufficio, avendo compiuto almeno venti anni di effettivo servizio.

2. Ai fini del conseguimento del requisito di durata dell'effettivo servizio si intende anche l'anzianità derivante dall'applicazione delle convenzioni di cui all'art. 5, nonché quella di cui al 2° comma dell'art. 6.

3. Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), il trattamento di pensione spetta con decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione dall'impiego.

Nei casi di cui alla lettera c) e d), il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia spetta con decorrenza dal giorno successivo al compimento del sessantesimo anno di età, sempre che la posizione previdenziale dell'iscritto non sia stata estinta per effetto dell'esercizio della facoltà di trasferimento della posizione previdenziale ai sensi dell'art. 6 quarto comma.

Art. 10
Diritto alla Pensione di inabilità: requisite, decorrenza 

1. Ha diritto al trattamento di pensione diretta per inabilità l'iscritto al Fondo, sia al Conto ordinario sia al Conto straordinario, sempreché venga dispensato dal servizio ai sensi del Regolamento cui lo stesso e soggetto:

a) che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio, nel caso di dispensa dovuta ad infermità non derivante da causa di servizio: la pensione è denominata nel caso Pensione ordinaria di inabilità;

b) indipendentemente dalla durata del servizio effettivamente prestato, nel caso di dispensa per infermità o infortunio derivanti da cause di servizio: la pensione è denominata nel caso Pensione privilegiata di inabilità.

2. Il trattamento di pensione diretta per inabilità decorre dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di impiego. 

Art. 11
Misura della Pensione diretta di vecchiaia e ordinaria di inabilità

La misura mensile della pensione di vecchiaia e della pensione ordinaria di inabilità risulta dalla somma degli importi di cui appresso:

a) il primo importo è pari al prodotto del numero degli anni e frazione di anno corrispondente ai mesi interi di servizio utile, nel limite massimo di quaranta, ai fini del trattamento pensionistico prestato alle dipendenze delle Amministrazioni della Sede Apostolica, come dal successivo art. 12, moltiplicato per il 2% dell'ultima retribuzione mensile fruita composta dagli elementi di cui al precedente art. 8, 1° comma, ad eccezione dell'ASI, salvo i casi in cui nell'ultimo quinquennio si sia verificato passaggio di livello o attribuzione di indennità fissa per responsabilità dirigenziale; in tali casi si procede al calcolo della retribuzione media mensile sulla base della somma degli importi nel quinquennio stesso percepiti dal dipendente a titolo di stipendio, come da livello di appartenenza secondo le tabelle organiche, di scatti biennali di anzianità nonché di altri elementi retributivi indicati dal 1° comma dell'art. 8 con esclusione dell'ASI;

b) il secondo importo a titolo di aggiunta speciale di indicizzazione (ASI) è determinato moltiplicando il numero degli anni e frazione di anno di cui al precedente primo comma, lettera a) nel limite massimo di quaranta, per il 2% dell'importo dell'ASI che verrà erogato, tempo per tempo, al dipendente in attività, inquadrato nel medesimo livello del pensionato, all'atto del collocamento in quiescenza.

Art. 12
Anzianità pensionabile 

1. L'anzianità pensionabile corrisponde ai periodi di servizio utile al trattamento pensionistico quali determinati dal Regolamento cui è stato soggetto il dipendente.

2. I periodi di studi universitari trascorsi prima dell'assunzione in servizio per il conseguimento di un titolo di primo livello – diploma universitario – o di un titolo di secondo livello – diploma di laurea o di diplomi equipollenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, sono a domanda riscattabili ai fini dell'anzianità pensionabile, nel limite massimo della durata statutaria dei corsi dei suddetti diploma universitario, diploma di laurea o diplomi equipollenti; l'entità del riscatto è stabilita dal Presidente dell'A.P.S.A. sulla base di criteri tecnico-attuariali definiti in occasione della relazione annuale di cui all'art. 3 ultimo comma.

3. Sono fatti salvi, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 18 del Regolamento per le Pensioni del 23 dicembre 1963.

4. Il servizio utile complessivo si computa in anni e mesi, la frazione di mese come mese intero.

Art. 13
Regime pensionistico del lavoro a tempo parziale 

1. Ai fini del trattamento pensionistico spettante al lavoratore che si sia avvalso, per tutta o parte della sua vita lavorativa, della facoltà di svolgere attività lavorativa a tempo parziale, i periodi di lavoro a tempo parziale si cumulano con quelli di lavoro a tempo pieno ai fini del conseguimento dei requisiti temporali di accesso alle prestazioni pensionistiche.

2. La misura della prestazione pensionistica è determinata applicando i criteri di cui all'art. 11 alla retribuzione riferita al pari grado operante a tempo pieno, in combinazione con il coefficiente di anzianità risultante dalla somma dei periodi interi trascorsi a tempo pieno con i periodi trascorsi a tempo parziale, previa applicazione a questi ultimi del coefficiente corrispondente al rapporto fra tempo parziale e tempo pieno.

Art. 14
Pensione privilegiata di inabilità 

1. La misura mensile della pensione privilegiata di inabilità è determinata con gli stessi criteri di cui all'art. 11 riconoscendo comunque al pensionato un numero di anni di servizio, comprensivo di quelli utili ai sensi dell'art. 12, pari a quaranta.

2. L'inabilità permanente o la morte del dipendente derivati da causa di servizio, danno luogo da parte dell'Amministrazione unicamente alla concessione della pensione privilegiata, escluso qualsiasi obbligo di ulteriore risarcimento di danni a chiunque si ritenga leso.

CAPO II

Pensioni indirette o di riversibilità

Art. 15
Familiari del dipendente aventi diritto a pensione 

Alla morte del dipendente che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio o che sia deceduto per causa di servizio, ovvero del pensionato, hanno diritto a pensione:

a) il coniuge superstite; la pensione non spetta al coniuge superstite ove sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa dello stesso superstite passata in giudicato, delibata dall'autorità giudiziaria vaticana a cura del dipendente, o, dopo la sua morte, a cura della stessa Amministrazione;

nonché, se a carico,

b) i figli, anche adottivi, minori di diciotto anni ovvero:

b/1) senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello S.C.V. a norma di legge, essi, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo;

b/2) se studenti, per la durata statutaria del periodo di studi secondari e del periodo di studi universitari di un corso di primo livello – diploma universitario o di un corso di secondo livello – diploma di laurea –, o di studi equivalenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla condizione che detti studi siano compiuti in successione e senza soluzione di continuità;

c) i genitori;

d) i fratelli minori di diciotto anni a carico ovvero:

d/1) senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello S.C.V. a norma di legge, essi, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo;

d/2) se studenti, per la durata statutaria del periodo di studi secondari e del periodo di studi universitari di un corso di primo livello – diploma universitario – o di un corso di secondo livello – diploma di laurea –, o di studi equivalenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla condizione che detti studi siano compiuti in successione e senza soluzione di continuità;

e) un familiare di secondo grado di linea collaterale, secondo il computo del sistema canonico, celibe o nubile o in condizioni di vedovanza. 

Art. 16
Nozione di carico familiare 

Il familiare di cui alle lettere b), c), d), e), del precedente art. 15 è considerato a carico del dipendente o del pensionato quando l'onere relativo al suo mantenimento gravi abitualmente in misura totale o preponderante sull'economia del medesimo dipendente o pensionato e quando non disponga di un reddito superiore all'importo della Pensione minima prevista dal presente Regolamento secondo autocertificazione su modello approvato dal Comitato Consultivo.

Art. 17
Sussistenza delle condizioni per la Pensione indiretta
o di riversibilità ai superstiti

Le condizioni richieste per la concessione della pensione indiretta o di riversibilità debbono sussistere sin dal momento del decesso del dipendente o del pensionato, oltre quanto previsto al successivo art. 18, e la loro cessazione comporta riduzione o cessazione della misura del trattamento dovuto.

Art. 18
Misura della Pensione indiretta o di riversibilità
e suddivisione delle quote

Decorrenza della pensione

1. Il trattamento di pensione indiretta o di riversibilità è commisurato all'entità complessiva della pensione diretta che spetterebbe tempo per tempo al pensionato, se in vita, mediante applicazione delle seguenti aliquote:

– per un superstite il 60%;
– per due superstiti il 70%;
– per tre superstiti l'80%;
– oltre tre superstiti il 100%.

2. La pensione indiretta ai superstiti del dipendente morto per causa di servizio è attribuita, secondo le aliquote di cui al comma precedente, sulla base della pensione diretta privilegiata calcolata a norma dell'art. 14.

3. La pensione indiretta o di riversibilità, nel caso di più aventi diritto, va divisa in parti eguali fra i medesimi, fatta salva in ogni caso, per il coniuge superstite, in condizione di vedovanza, la quota pari al 50% dell'entità complessiva della pensione diretta che spetterebbe, tempo per tempo, al pensionato se in vita.

Il coniuge superstite percepisce anche le quote dei figli conviventi.

4. Diminuendo il numero dei compartecipi, la pensione viene ricalcolata in conformità alle aliquote previste nel primo comma.

5. La pensione indiretta o di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del dipendente o del pensionato.

Le variazioni conseguenti alla previsione di cui al quarto comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del verificarsi dell'evento.

CAPO III

Disposizioni comuni

Art. 19
Trattamento minimo delle pensioni

La misura mensile della pensione di vecchiaia, della pensione ordinaria di inabilità e di quella indiretta o di riversibilità, a condizione che l'inabile o il titolare della pensione ai superstiti non percepisca comunque altri redditi in misura complessivamente superiore al minimo di cui appresso, non può essere inferiore al 50% della retribuzione mensile iniziale (stipendio + ASI) del primo livello funzionale-retributivo, quale previsto dalle apposite tabelle.

Art. 20
Perequazione della pensione

1. Nel caso di conglobamento dell'ASI negli stipendi di livello, viene contemporaneamente disposto il conglobamento dell'ASI maturato dai pensionati nell'importo di cui all'art. 11 lettera a).

2. Nell'eventualità che dal conglobamento dell'ASI consegua una riduzione del trattamento pensionistico, viene corrisposto un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento complessivo spettante prima del conglobamento e quello, eventualmente inferiore, che risultasse dopo il conglobamento.

3. Gli importi delle pensioni dirette, indirette o riversibili di cui agli artt. 11, 14, 18 e 33 vengono aumentati dal 1° gennaio di ciascun anno in misura percentuale pari all'eventuale aumento percentuale del trattamento economico riferito allo stesso mese come da livello funzionale-retributivo, scatti biennali ed altri elementi retributivi diversi dall'ASI, indicati dal 1 ° comma dell'art. 8 del pari grado in servizio e secondo l'evoluzione della carriera effettivamente seguita dall'interessato.

4. Il meccanismo di perequazione si applica secondo il criterio iniziale di media quinquennale alle pensioni liquidate ai sensi della seconda parte della lettera a) dell'art. 11.

5. Nel caso di pensionato fruente del trattamento minimo, la perequazione, di cui ai precedenti commi, viene applicata alla pensione nella misura che risulterebbe dall'applicazione dei criteri ordinari, salva l'attribuzione del minimo come definito dall'art. 19 ove superiore.

Art. 21
Assegno per il nucleo familiare

Al titolare di pensione diretta o indiretta è attribuito il trattamento di famiglia – assegno per il nucleo familiare o assegni familiari – in conformità alla normativa vigente.

Art. 22
Tredicesima mensilità

L'importo mensile complessivo di cui ai precedenti artt. 11, 14, 18, 19 viene corrisposto tredici volte l'anno.

CAPO IV

Disposizioni speciali

Art. 23
Regime per gli Ecclesiastici e Religiosi annoverati
fra i Cardinali di Curia o nominati Vescovi Residenziali

1. La posizione previdenziale degli Ecclesiastici e dei Religiosi che cessino dal servizio perché elevati alla Sacra Porpora e annoverati tra i Cardinali di Curia, viene congelata, con cessazione del trattamento di pensione diretta eventualmente in godimento, e conservata nel fondo ai soli fini di consentire l'accesso al diritto alla pensione indiretta a favore dei superstiti indicati all'art. 15, alle condizioni e nella misura previste dai precedenti articoli del presente Regolamento, tenendo conto del servizio effettuato fino al momento della elevazione alla Sacra Porpora.

2. La posizione previdenziale degli Ecclesiastici e Religiosi che cessino dal servizio perché nominati Vescovi diocesani, o Vescovi coadiutori, o Vescovi ausiliari, o Vescovi titolari che esercitano in un dato territorio uno speciale incarico loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla competente Conferenza Episcopale, senza aver conseguito i requisiti di anzianità di cui all'art. 9 lettere a) e b) ed il correlativo diritto, viene congelata per tutta la durata della carica predetta. All'atto della cessazione dalla carica, viene corrisposto il trattamento pensionistico diretto o indiretto, sempre che sussistano a tale momento i requisiti per il trattamento pensionistico.

3. Il trattamento pensionistico, di cui ai due commi precedenti, è determinato tenendo conto dell'anzianità pensionabile maturata e congelata e del livello retributivo vigente all'atto della liquidazione della pensione, corrispondente a quello di inquadramento al momento della cessazione dal servizio.

Art. 24
Regime per gli Uditori della Rota Romana

1. La posizione previdenziale degli Ecclesiastici e dei Religiosi nominati Uditori della Rota Romana viene congelata all'atto della nomina, salvo che l'interessato dichiari di volerla mantenere attiva per consentire l'accesso al diritto alle prestazioni pensionistiche a se stesso, in caso di mancato conseguimento del trattamento di giubilazione, e ai propri superstiti indicati dall'art. 15, previa assunzione dell'impegno a rilasciare, sia durante il servizio attivo sia durante la giubilazione, un contributo del 5% dello stipendio.

2. All'atto del conseguimento del trattamento di giubilazione si estingue il diritto al trattamento pensionistico diretto.

Art. 25
Conti speciali

1. Il Fondo istituisce per ciascuna Amministrazione un Conto speciale per i trattamenti pensionistici diretti ed indiretti in atto al 31 dicembre 1992 erogati da dette Amministrazioni o comunque a loro carico ed i cui titolari sono iscritti al Fondo ai sensi dell'art. 6, 3° comma.

È a carico della rispettiva Amministrazione l'equilibrio finanziario di ciascuno di tali Conti speciali, pareggiando le prestazioni erogate con correlate contribuzioni da corrispondersi mediante versamenti mensili anticipati rispetto alle prestazioni da erogarsi, e determinati in base al bilancio previsionale. Il disavanzo o l'avanzo della gestione del conto risultante in sede di rendicontazione annuale verrà attribuito, a pareggio, al versamento in scadenza.

2. Il Fondo può istituire inoltre uno o più Conti speciali per le prestazioni pensionistiche in favore del personale dipendente al quale il Regolamento particolare dell'Ente di appartenenza riconosca, direttamente o attraverso maggiorazioni di anzianità pensionabile, il diritto alla percezione della pensione prima del sessantesimo anno di età.

Su tale conto possono gravare solo le prestazioni pensionistiche dirette fino al conseguimento del sessantesimo anno di età del titolare del diritto a pensione.

3. Il Fondo può istituire altresì Conti speciali per l'ipotesi in cui il Regolamento particolare dell'Ente di appartenenza attribuisca il diritto al trattamento pensionistico a condizioni diverse da quelle di cui al presente Regolamento.

4. Ai fini di cui ai precedenti 2° e 3° comma, sull'Ente per il quale operano i Conti speciali, grava un contributo addizionale volto a garantire l'equilibrio finanziario del singolo Conto speciale.

CAPO V

Disposizioni per l'erogazione delle prestazioni
Controversie

Art. 26
Liquidazione delle pensioni

1. Le pensioni sono liquidate d'ufficio dal Fondo previa comunicazione al Fondo stesso della notizia di cessazione dal servizio del dipendente corredata di tutti gli elementi utili alla liquidazione della pensione.

2. Le pensioni indirette o di reversibilità sono liquidate d'ufficio dal Fondo a seguito della comunicazione, da parte degli aventi diritto, del decesso del dipendente o del titolare della pensione diretta.

3. Il trattamento pensionistico o il provvedimento che lo negasse, sono comunicati per iscritto agli interessati.

Art. 27
Corresponsione della pensione e sua decorrenza

1. Le pensioni vengono corrisposte anticipatamente in dodici mensilità, la tredicesima mensilità viene corrisposta entro il mese di dicembre.

2. Le mensilità non riscosse entro cinque anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Art. 28
Casi di pignorabilità del trattamento di pensione
e misura della ritenuta

1. Le pensioni non possono essere cedute, né pignorate, né sequestrate, salvo il caso di debito verso l'Amministrazione e il caso di alimenti dovuti per legge.

2. La ritenuta per ciascuno di detti motivi non può eccedere il terzo della pensione ma, se i due motivi concorrono, la ritenuta complessiva non può eccedere la metà della pensione, con precedenza della ritenuta per alimenti entro il limite del terzo.

Art. 29
Commutazione del diritto alla pensione
in una prestazione a una tantum da parte del Fondo

1. Il diritto alla pensione può essere commutato con provvedimento della «Commissione disciplinare della Curia Romana», assunto in base al proprio Regolamento, in una prestazione «una tantum» da parte del Fondo nel caso in cui il titolare venga colpito da condanna penale o canonica passata in giudicato per offesa alla Santa Sede, per delitti contro la religione cattolica, la moralità pubblica, il buon costume e il patrimonio ecclesiastico o comunque abbia tenuto un comportamento incompatibile, a giudizio della medesima Commissione disciplinare, con la permanenza di qualsiasi rapporto con la Santa Sede.

2. Il valore della prestazione «una tantum» di cui al comma precedente è calcolato moltiplicando 1'importo della pensione del mese del provvedimento della Commissione disciplinare per tredici e per il premio unico per l'assicurazione di una rendita vitalizia anticipata unitaria annua, immediata, pagabile per la vita intera, da determinarsi con la metodologia attuariale dell'ISTAT, sulla base delle più recenti tavole di mortalità pubblicate dallo stesso ISTAT e sulla base di un tasso di interesse pari al saggio degli interessi legali.

Agli effetti del computo dell'età del titolare del diritto, la frazione d'anno pari o superiore a sei mesi è considerata come anno intero, quella inferiore è trascurata.

3. Il valore della prestazione «una tantum» di cui al 1° comma, per i soli casi ricompresi nell'art. 15 lettere b/2) e d/2) è calcolato moltiplicando l'importo della pensione mensile aumentato di un dodicesimo, del mese del provvedimento della Commissione disciplinare, per il valore attuale di mensilità anticipate di una lira in numero pari alle mensilità che spetterebbero ancora al titolare del diritto assunto, come tasso di interesse di riferimento, il saggio degli interessi legali.

4. Nel caso di provvedimento di cui al 1° comma, viene comunque disposta la cancellazione dell'iscritto dal Fondo.

Art. 30
Controversie

Alle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento si applicano le disposizioni degli artt. 10 e 11 dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica.

Art. 31
Norme di attuazione

Con provvedimenti emanati dalla Segreteria di Stato possono essere stabilite le modalità di attuazione di cui agli articoli precedenti.

SEZIONE TERZA

NORME TRANSITORIE

Art. 32
Attivazione delle prestazioni del Fondo

A far data dal 1° gennaio 1993 decorre l'obbligo di versamento al Fondo dei contributi di cui all'art. 8 e delle contribuzioni di cui all'art. 25 e da tale data sono corrisposte le prestazioni di cui al presente Regolamento.

Art. 33
Trattamenti pensionistici in atto

1. Per ciascuno dei titolari di trattamento pensionistico diretto in atto al 31 dicembre 1992 viene ricalcolato al 1° gennaio 1993 il trattamento pensionistico mensile con i medesimi criteri di cui all'art. 11, e con l'aliquota riferita all'anzianità massima di trentacinque anni per coloro che hanno fruito del Regolamento per le pensioni del 29 giugno 1924, sulla base del trattamento economico come da livello funzionale retributivo e scatti biennali attribuibili con riferimento al trattamento al 1° gennaio 1993 del pari grado in servizio e secondo l'evoluzione della carriera effettivamente seguita dall'interessato; il ricalcolo di cui sopra per i pensionati ante 31 dicembre 1984 viene effettuato previa applicazione, ai soli ed esclusivi fini del presente Regolamento, delle tabelle di equiparazione tra i profili professionali ante e post il 1° gennaio 1985 approvate dal Cardinale Segretario di Stato.

2. Per ciascuno dei titolari di trattamento pensionistico indiretto in atto al 31 dicembre 1992, il trattamento pensionistico mensile al 1° gennaio 1993 viene ricalcolato mediante applicazione dei coefficienti di cui all'art. 18 alla pensione che sarebbe risultata, ai sensi del precedente comma, come pensione diretta.

3. In favore di coloro che non hanno fruito del trattamento misto di cui all'art. 2 commi 1 e 2 del Motu Proprio del Papa Paolo VI del 20 febbraio 1972, relativo alle norme per la liquidazione nel trattamento di quiescenza, i trattamenti pensionistici di cui ai precedenti 2 commi vengono ricalcolati tenendo conto della maggiore aliquota del 2,5% o di quella riferita all'anzianità massima di trentacinque anni per coloro che hanno fruito del Regolamento per le pensioni 29 giugno 1924, anziché dell'aliquota del 2% quale prevista dall'art. 11 lettere a) e b).

4. Qualora la differenza tra il trattamento ricalcolato ai sensi dei primi tre commi e quello che sarebbe maturato al 1° gennaio 1993 secondo la previgente normativa risulti di segno positivo, l'importo complessivo del trattamento pensionistico mensile da attribuire a ciascuno dei titolari indicati dai precedenti tre commi è costituito dalla somma dell'importo del trattamento pensionistico che sarebbe maturato al 1° gennaio 1993 secondo la previgente normativa e di uno dei seguenti addendi, in misura rispettivamente pari a:

a) se la differenza è inferiore o uguale a L. 250.000, un importo uguale a detta differenza;
b) se la differenza è compresa fra L. 250.001 e L. 500.000 incluse, un importo pari a L. 250.000 più l'85% della parte di detta differenza superiore a L. 250.000;
c) se la differenza è compresa fra L. 500.001 e L. 750.000 incluse, un importo pari a L. 462.500 più il 70% della parte di detta differenza superiore a L. 500.000;
d) se la differenza è superiore a L. 750.000, un importo pari a L. 637.500 più il 55% di detta differenza superiore a L. 750.000.

Il trattamento pensionistico corrispondente all'importo complessivo come sopra determinato viene conseguentemente attribuito all'avente diritto, previa scomposizione, ai fini degli artt. 11 e 20, in due elementi, di cui uno pari all'importo dell'ASI calcolata ai sensi del medesimo art. 11, e l'altro pari alla differenza.

5. Qualora la differenza fra il trattamento ricalcolato ai sensi dei primi tre commi e quello che sarebbe maturato al 1° gennaio 1993 secondo la previgente normativa risulti negativa, viene conservata la pensione nella misura mensile in godimento previa scomposizione della stessa in tre addendi, i primi due corrispondenti agli importi che compongono la misura mensile della pensione ricalcolata ai sensi dell'art. 11 e relative future perequazioni di cui al presente Regolamento, ed il terzo pari alla differenza che viene riassorbita progressivamente mediante compensazione degli incrementi derivanti dall'ASI in misura pari ad un terzo dell'incremento stesso.

Art. 34
Opzione per la pensione integrale

1. Resta ferma la facoltà in favore del personale in servizio alla data del 29 febbraio 1972 di optare, all'atto del collocamento a riposo, per il solo trattamento di pensione, come previsto dai Regolamenti per le Pensioni a tale data vigenti o per il sistema misto di cui all'art. 2, paragrafi 1 e 2 delle Norme per la Liquidazione nel trattamento di quiescenza, come da Motu Proprio del Papa Paolo VI del 20 febbraio 1972. Per coloro che optano per il solo trattamento di pensione l'aliquota di cui all'art. 11 lettere a) e b) è pertanto fissata nella misura del 2,5%.

2. La stessa facoltà è confermata ai superstiti del personale di cui al precedente comma, aventi diritto alla pensione indiretta.

Citta del Vaticano, 8 Settembre 1992.

 

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