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LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI MOTU PROPRIO

SEDULA CURA

DEL SOMMO PONTEFICE
PAOLO VI  
NELLA QUALE
VENGONO STABILITE NUOVE LEGGI
PER RIORDINARE
LA PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA

 

La solerte cura, con la quale la Chiesa si è continuamente adoperata per raggiungere una sempre più approfondita conoscenza della Sacra Scrittura, allo scopo di offrire incessantemente ai suoi figli l'alimento della divina parola (Cf Cost. Dogm. Dei Verbum, n. 23), appare evidente soprattutto ai nostri giorni, avendo il Concilio Vaticano II stabilito che, per favorire più intensamente la vita cristiana, più abbondantemente e più ampiamente si aprissero ai fedeli le incommensurabili ricchezze della parola di Dio.

La eccelsa grandezza e l'importanza di questo compito, al quale la Sposa di Cristo oggi si dedica con rinnovato fervore, senza dubbio esige che essa promuova con ogni sforzo lo studio della Sacra Scrittura. Per questo motivo il medesimo Concilio Ecumenico opportunamente raccomandò: Gli esegeti cattolici e gli altri cultori di Sacra Teologia, collaborando insieme con zelo, si impegnino, sotto la vigilanza del Sacro Magistero, a studiare e a spiegare con gli opportuni sussidi, le divine Lettere, in modo che il più grande numero possibile di ministri della divina parola possano offrire con frutto al popolo di Dio l'alimento delle Scritture (Ibid., n. 23).

Siccome però i moderni progressi della cultura sollevano ogni giorno in questo campo degli studi problemi nuovi e di non facile soluzione, molto arduo si presenta il compito di coloro che si dedicano alla Sacra Scrittura. Essi, benché debbano coltivare questi studi con metodi che siano conformi alle recenti ricerche scientifiche, sanno però che Dio ha affidato la Sacra Scrittura alla sua Chiesa, e non al giudizio privato dei dotti, e pertanto essa deve essere interpretata secondo le norme della tradizione e della ermeneutica cristiana, sotto la guida e la custodia del Magistero ecclesiastico? (Cf CONC. VAT. I, sess. III, cap. II: De revelatione; CONC. VAT. II, Cost. Dogm. Dei Verbum, n. 12)

Spinti dunque dal desiderio di favorire in maniera più efficace il sano progresso degli studi biblici e di mantenere l'interpretazione della Scrittura immune da qualsivoglia temeraria opinione, e di coordinare inoltre in modo più consono la collaborazione degli esegeti e dei teologi con la Santa Sede e tra di loro stessi (Cf Cost. Dogm. Dei Verbum, nn. 12 e 23), abbiamo creduto opportuno rivolgere in modo speciale le Nostre sollecitudini e la Nostra attenzione alla Pontificia Commissione Biblica, la quale fu istituita dal Nostro Predecessore Leone XIII con la lettera apostolica Vigilantiae studiique, promulgata il 30 ottobre 1902, appunto perché promovesse il retto incremento degli studi biblici. I vantaggi infatti che sono derivati per il sano incremento degli studi biblici ad opera di questa Commissione, dalla sua istituzione fino ad oggi, confermano il Nostro convincimento sulla sua utilità e sulla sua importanza. Affinché poi la Chiesa possa cogliere frutti sempre più abbondanti, nulla Ci sembra più adatto e valido che il riordinare questa Pontificia Commissione Biblica con leggi nuove e più idonee, in modo che, per quanto riguarda il suo funzionamento, le questioni da proporre e da trattare, la distribuzione dei vari compiti, il numero infine e la scelta dei suoi membri, essa più speditamente possa proseguire nel suo compito secondo le aumentate esigenze della comunità cristiana.

Pertanto, dopo matura riflessione, con Motu proprio e con la Nostra Apostolica autorità, stabiliamo e decretiamo le seguenti nuove norme concernenti il riordinamento della Pontificia Commissione Biblica.

1. La Commissione Biblica, la quale, conforme al suo mandato, continua a promuovere rettamente gli studi biblici e a offrire il suo valido contributo al Magistero della Chiesa nell'interpretazione della Sacra Scrittura, viene riordinata secondo nuove norme e viene collegata alla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede.

2. Presidente della Commissione Biblica è il Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, il quale potrà essere coadiuvato da un vice-presidente, da scegliere tra i membri della Commissione.

3. La Commissione Biblica è formata da studiosi di scienze bibliche, provenienti da varie scuole e Nazioni, i quali si distinguano per scienza, prudenza e cattolico sentire nei riguardi del Magistero ecclesiastico.

4. I Membri della Commissione Biblica sono nominati per un quinquennio dal Sommo Pontefice, e sono proposti al suo giudizio dal Cardinale Presidente, dopo aver consultato le Conferenze Episcopali; finito il quinquennio possono essere riconfermati. I Membri non devono superare il numero di venti.

5. Il Segretario della Commissione Biblica è nominato dal Santo Padre per un quinquennio, su proposta del Presidente della Commissione stessa, ed è annoverato tra i Consultori della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede. Terminato il quinquennio può essere riconfermato. È conveniente che il Cardinale Presidente, per quanto è possibile, prima di sottoporre al Sommo Pontefice i nomi di coloro che sono giudicati atti a tale ufficio, faccia una consultazione tra i Membri della Commissione.

6. L'Adunanza Plenaria della Commissione Biblica viene convocata almeno una volta all'anno.

7. Se lo studio di peculiari problemi lo richieda, il Cardinale Presidente tra i Membri particolarmente esperti di quell'argomento può costituire speciali Sottocommissioni, le quali, portato a termine lo studio, cessano dal loro compito. Le Sottocommissioni, col consenso del Presidente della Commissione, possono pure chiedere il parere di altri esperti e, se sarà il caso, anche di non cattolici. Chi è chiamato a far parte di questa consultazione, non diventa Membro.

8. I Membri della Commissione Biblica possono essere consultati anche per iscritto.

9. Le questioni e gli argomenti da studiare sono designati dal Sommo Pontefice o dal Presidente della Commissione, su proposta o della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, o del Sinodo dei Vescovi, o delle Conferenze Episcopali, o della stessa Commissione Biblica dietro suggerimento dei suoi Membri, o anche delle Università Cattoliche e Società Bibliche, fermo restando quanto è prescritto nel n. 136 della Costituzione Apostolica Regimini ecclesiae universae.

10. Le conclusioni alle quali giungerà la Commissione Biblica in Sessione Plenaria, preceduta, se sarà il caso, da Commissioni speciali, saranno sottoposte al giudizio del Sommo Pontefice e messe a disposizione della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede.

11. È compito della Commissione Biblica eseguire studi, come pure preparare istruzioni e decreti, che possono essere pubblicati dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, facendo speciale menzione della Commissione Biblica, con l'approvazione del santo padre, a meno che lo stesso Sommo Pontefice, in casi particolari, non disponga diversamente.

12. La Commissione Biblica si preoccuperà di tenersi in relazione con i vari Istituti di studi biblici, sia cattolici sia non cattolici.

13. La medesima Commissione deve essere consultata prima che siano emanate nuove norme in materia biblica.

14. La Commissione Biblica, finché non si provvederà diversamente, continua a conferire titoli accademici in materia biblica, secondo speciali norme, che dovranno essere opportunamente rivedute.

15. I Membri della Commissione Biblica osserveranno fedelmente il segreto circa gli argomenti trattati dalla Commissione, secondo la loro natura e importanza, rispettando le norme vigenti circa il medesimo segreto.

Tutto quello che è stabilito da Noi, con questa Lettera emanata con Motu proprio, vogliamo che sia valido e ratificato, e abbia pieno effetto dal giorno 8 del mese di luglio del corrente anno, nonostante qualsiasi norma in contrario, sia pur degna di speciale menzione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 27 giugno 1971, anno nono del Nostro Pontificato.

PAOLO PP. VI 

 



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