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DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO XII
AL TRIBUNALE DELLA SACRA ROMANA ROTA

Venerdì, 3 ottobre 1941

 

Già per la terza volta, diletti figli, grava sulla solenne inaugurazione dell'anno giuridico della S. R. Rota l'irruente e dolorosa atmosfera di guerra, che di mese in mese, di stagione in stagione, di anno in anno, qual bufera che tutto aggira, rapisce e sconvolge, si dilata e cresce in sempre più vasto spazio senza confini, oltre ogni riva, in sempre più immani mutamenti, forme e rovine. Il tragico carattere di questa situazione del mondo, così dal lato umano come dal lato morale e religioso, preme altamente sull'animo Nostro e ne aumenta il travaglio e le pene tanto più affliggenti ed estese, quanto più il Nostro amore di Pastore universale dei fedeli è aperto ad abbracciare tutti i popoli. Questi Nostri sentimenti - come abbiamo anche rilevato dalle nobili parole del vostro degno Decano - trovano piena comprensione in voi, che per l'ufficio affidatovi dalla Sede Apostolica siete nel centro spirituale della Cristianità ministri del diritto, eletti rappresentanti di una potestà giudiziaria penetrata da sacro senso di responsabilità, dedicata al bene ordinato con giustizia ed equità nel mondo cattolico. Giacchè non è cosa nuova per voi che l'amministrazione della giustizia nella Chiesa è una funzione della cura delle anime, un'emanazione di quella potestà e sollecitudine pastorale, la cui pienezza e universalità sta radicata e inclusa nella consegna delle chiavi al primo Pietro.

Perciò, in mezzo alle contrastanti e dissolventi tendenze di un mondo agitato e sconvolto, la Chiesa sempre ha proceduto ferma e serena nel suo cammino di giustizia, non pavida dei nemici, non servilmente ligia agli amici. E voi, studiando i fasti della sua storia densa di lotte e di vittorie, la vedete, immota e immobile sull'incrollabile fondamento della costituzione a lei data dal suo divino Fondatore, far sorgere, nel corso dei secoli, sotto il soffio dello Spirito e come espressione della feconda pienezza della sua vita, un diritto che, offrendo a tutti i popoli e le nazioni, a tutte le stirpi e le lingue la medesima giuridica situazione, ha largito all'universale grex dominicus tale un ordinamento, in cui unità e vastità, libertà e disciplina vengono mirabilmente a trovarsi congiunte, animate e sostenute. E nell'età presente, quanto più appare scosso in non pochi il rispetto alla maestà del diritto, quanto più al diritto prevalgono considerazioni di utilità e di interesse, di forza e di ricchezza, tanto più conviene che gli organi della Chiesa dediti all'amministrazione della giustizia diano e infondano al popolo cristiano la viva coscienza che la Sposa di Cristo non viene mai meno a se stessa, nè muta cammino per mutare di giornata, ma sempre è e si avanza fedele alla sua sublime missione. A così alto scopo mira in grado eminente il vostro insigne Collegio.

È ben noto in qual grande estimazione salgano le decisioni del vostro Tribunale presso gli altri Tribunali ecclesiastici, non meno che presso i Moralisti e i Giuristi. Ma, quanto maggiore è l'autorità di cui gode, tanto più la S. R. Rota è tenuta a santamente osservare e fedelmente interpretare le norme del diritto, secondo la mente del Romano Pontefice, sotto i cui occhi, come strumento e organo della stessa Santa Sede, esercita il proprio ufficio. Il che, se deve dirsi per qualunque materia di cui si occupa, vale in particolare per le sempre frequenti cause matrimoniali, sulle quali ha testè riferito l'illustre vostro Decano, e la cui retta risoluzione tende a che nel miglior modo possibile sia provveduto così alla santità e alla fermezza del matrimonio, come al naturale diritto dei fedeli, tenendo nel debito conto il bene comune della umana società e il bene privato dei singoli.

1o E in primo luogo, se si considera il diritto al matrimonio, i Nostri gloriosi Predecessori Leone XIII e Pio XI insegnarono già che «niuna legge umana può togliere all'uomo il diritto naturale e primitivo del coniugio». Tale diritto invero, poichè fu dato all'uomo immediatamente dall'Autore della natura, supremo Legislatore, non può essere ad alcuno negato, se non si provi che egli, o vi abbia liberamente rinunziato o sia incapace di contrarre matrimonio per difetto di mente o di corpo. Ma, perchè nei casi particolari il matrimonio da contrarre venga impedito o già contratto sia dichiarato nullo, è necessario che questa incapacità antecedente e perpetua consti non soltanto in modo dubbio o probabile, ma con morale certezza; e in tale condizione di certezza, nè il matrimonio si può permettere, nè già celebrato può dirsi valido.

Cause concernenti questa incapacità, sia psichica - cioè di mente - sia somatica, per natura loro tanto delicate e spesso intricatissime, sono non di rado deferite alla S. R. Rota; e torna a suo decoro e a sua gloria l'averle trattate con criterio di gran diligenza e senza accettazione di persone.

Della incapacità psichica, fondata in qualche difetto patologico, la S. R. Rota si è di recente occupata; e in tale occasione la sentenza giudiziale ebbe ad addurre alcune teorie presentate come nuovissime da moderni psichiatri e psicologi. Cosa certamente lodevole e segno di assidua e larga indagine; perchè la giurisprudenza ecclesiastica non può nè deve trascurare il genuino progresso delle scienze che toccano la materia morale e giuridica; nè può riputarsi lecito e convenevole il respingerle soltanto perchè sono nuove. Forse che la novità è nemica della scienza? Senza nuovi passi oltre il vero già conquistato, come potrebbe avanzare l'umana conoscenza nell'immenso campo della natura? Occorre però esaminare e ponderare con acume e accuratezza se si tratti di vera scienza, cui bastevoli esperimenti e prove conferiscano certezza, e non già soltanto di vaghe ipotesi e teorie, non sostenute da positivi e solidi argomenti; nel qual caso, non varrebbero a costituire la base per un sicuro giudizio, che escluda cioè ogni dubbio prudente.

Anche della incapacità somatica ha dovuto trattare più volte la S. R. Rota. Nella quale delicata altrettanto che difficile questione due tendenze sono da evitarsi: quella che nell'esaminare gli elementi costitutivi dell'atto della generazione dà peso unicamente al fine primario del matrimonio, come se il fine secondario non esistesse o almeno non fosse finis operis stabilito dall'Ordinatore stesso della natura; e quella che considera il fine secondario come ugualmente principale, svincolandolo dalla essenziale sua subordinazione al fine primario, il che per logica necessità condurrebbe a funeste conseguenze. Due estremi, in altre parole, se il vero sta nel mezzo, sono da fuggirsi: da una parte, il negare praticamente o il deprimere eccessivamente il fine secondario del matrimonio e dell'atto della generazione; dall'altra, lo sciogliere o il separare oltre misura l'atto coniugale dal fine primario, al quale secondo tutta la sua intrinseca struttura è primieramente e in modo principale ordinato.

2o Quanto alle dichiarazioni di nullità dei matrimoni, nessuno ignora essere la Chiesa guardinga e aliena dal favorirle. Se infatti la tranquillità, la stabilità e la sicurezza dell'umano commercio in genere esigono che i contratti non siano con leggerezza proclamati nulli, ciò vale ancor più per un contratto di tanto momento, qual è il matrimonio, la cui fermezza e stabilità sono richieste dal bene comune della società umana e dal bene privato dei coniugi e della prole, e la cui dignità di Sacramento vieta che ciò che è sacro e sacramentale vada di leggieri esposto al pericolo di profanazione. Chi non sa poi che i cuori umani sono, in non rari casi, pur troppo proclivi - per questo o quel gravame, o per dissenso e tedio dell'altra parte, o per aprirsi la via ad unirsi con altra persona peccaminosamente amata -, a studiare di liberarsi dal vincolo coniugale già contratto? Ond'è che il giudice ecclesiastico non deve mostrarsi facile a dichiarare la nullità del matrimonio, ma ha piuttosto da adoperarsi innanzi tutto a far sì che si convalidi ciò che invalidamente è stato contratto, massime allorchè le circostanze del caso particolarmente lo consigliano.

Che se la convalidazione riesce impossibile, perchè osta un impedimento dirimente da cui la Chiesa non può o non suole dispensare o perchè le parti rifiutano di dare o di rinnovare il consenso, allora la sentenza di nullità non può essere negata a chi, secondo le prescrizioni canoniche, giustamente e legittimamente la chiede, purchè consti dell'asserita invalidità, per quel constare che nelle cose umane suol dirsi ciò di cui si ha morale certezza, che cioè escluda ogni dubbio prudente, ossia fondato su ragioni positive. Non può esigersi la certezza assoluta della nullità, la quale cioè escluda non solo ogni positiva probabilità, ma anche la mera possibilità del contrario. La norma del diritto secondo cui «matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur» (can. 1014), non si intende infatti se non della morale certezza del contrario, della quale deve constare. Nessun Tribunale ecclesiastico ha il diritto e il potere di esigere di più. Esigendo di più, facilmente si viene a ledere lo stretto diritto degli attori al matrimonio: giacchè, non essendo essi in realtà legati da alcun vincolo matrimoniale, godono del naturale diritto di contrarlo.

3o Finalmente, per ciò che concerne lo scioglimento del vincolo validamente contratto, in taluni casi anche la S. R. Rota è chiamata a investigare se sia stato compiuto tutto ciò che previamente si richiede per la valida e lecita soluzione del vincolo e, per conseguenza, se possa consigliarsi al Sommo Pontefice la concessione della relativa grazia.

Questi pre-requisiti riguardano innanzi tutto la dissolubilità stessa del matrimonio. È superfluo avanti a un Collegio giuridico qual è il vostro, ma non disdice al Nostro discorso il ripetere che il matrimonio rato e consumato è per diritto divino indissolubile, in quanto che non può essere sciolto da nessuna potestà umana (can. 1118); mentre gli altri matrimoni, sebbene intrinsecamente siano indissolubili, non hanno però una indissolubilità estrinseca assoluta, ma, dati certi necessari presupposti, possono (si tratta, come è noto, di casi relativamente ben rari) essere sciolti, oltre che in forza del privilegio Paolino, dal Romano Pontefice in virtù della sua potestà ministeriale.

Nel dire che il giudice ecclesiastico è chiamato a investigare se consti della esistenza di tali presupposti, voi subito comprendete come l'importanza dell'argomento bastevolmente indica che una simile investigazione vuol essere condotta con ogni severità, rigore e diligenza; tanto più che, trattandosi di uso di potestà vicaria in materia di diritto divino, la validità stessa dello scioglimento del vincolo dipende dalla esistenza dei necessari requisiti. In ogni caso poi e in ogni stadio del processo è dovere l'osservare pienamente e strettamente le regole, che la modestia cristiana impone in così delicata materia.

Del resto non è da dubitare che vale anche qui il principio già sopra enunciato: essere cioè sufficiente la certezza morale, che escluda ogni dubbio prudente del contrario. È ben vero che ai nostri tempi, in cui il disprezzo o la noncuranza della religione hanno fatto rivivere lo spirito di un nuovo paganesimo gaudente e superbo, si manifesta in non pochi luoghi quasi una mania per il divorzio, la quale tenderebbe a contrarre e sciogliere i matrimoni con maggior facilità e leggerezza che non si fa per i contratti di locazione e di conduzione. Ma tale manìa, inconsiderante e inconsiderata, non può contarsi per ragione, onde i Tribunali ecclesiastici recedano dalla norma e dalla prassi, che dettano e approvano il sano giudizio e la coscienza timorata. Per la indissolubilità o dissolubilità del matrimonio non può nella Chiesa valere altra norma e prassi se non quella stabilita da Dio, Autore della natura e della grazia.

Al quale riguardo due sono i passi dei Libri Santi, che in certo modo indicano i limiti, entro i quali la soluzione del vincolo deve rimanere, e che escludono sia il lassismo odierno sia il rigorismo contrario alla volontà e al mandato divino. L'uno è: «Quod Deus coniunxit, homo non separet»;[1] vale a dire, non l'uomo, ma Dio può separare i coniugi, e quindi è nulla la separazione ove Dio non scioglie il loro vincolo. L'altro è: «Non servituti subiectus est frater aut soror...; in pace autem vocavit nos Deus»;[2] vale a dire, non vi è più servitù nè vincolo ove Dio lo scioglie e permette così al coniuge di passare lecitamente a nuove nozze. In ogni caso, la norma suprema, secondo la quale il Romano Pontefice fa uso della sua potestà vicaria di sciogliere matrimoni, è quella che già in principio abbiamo additata come la regola dell'esercizio del potere giudiziario nella Chiesa, vale a dire la salus animarum, per il cui conseguimento così il bene comune della società religiosa, e in generale dell'umano consorzio, come il bene dei singoli trovano la dovuta e proporzionata considerazione.

Siano queste Nostre parole, che inaugurano il nuovo anno giuridico della S. R. Rota, un augurio anche per voi, diletti figli, che valga, mercè la grazia divina, a rendere innanzi a Dio meritorii del premio degli atleti, contendenti nella palestra della giurisprudenza cristiana, i vostri severi e faticosi passi nella ricerca e nell'affermazione della giustizia e della pace fra i fedeli per qualunque causa ricorrenti al vostro Tribunale. Ma all'inizio di questo nuovo anno la Nostra voce vuole altresì salutare l'ingresso della S. R. Rota nella sua nuova sede da Noi, compiendo l'opera dell'immortale Nostro Antecessore, preparata e disposta nelle maestose sale della Cancelleria Apostolica, dove meditabondi pensieri v'insinueranno lo scavato suolo dell'antica Roma, le pareti istoriate, le scale e i portici, testimoni di una storia e di un'arte famosa. Onde è per Noi di particolare soddisfazione il dare al benemerito Decano e agli altri membri di cotesto inclito Collegio una tale manifesta prova della Nostra stima per il loro sapiente ed esemplare lavoro. E perciò nutriamo fiducia, e Ci pare già di vedere, che in quelle nuove aule e stanze, meglio rispondenti alla posizione centrale, alla importanza della dignità gerarchica di cotesto Tribunale, la giurisprudenza ecclesiastica maturerà nuovi e più splendidi frutti per il decoro della Chiesa e per la salute delle anime.

In tale aspettazione e con tale fiduciosa speranza invochiamo su tutti e su ciascuno dei presenti i limiti e l'assistenza dell'Onnipotente, mentre a tutti di cuore impartiamo la Nostra paterna Apostolica Benedizione.


[1]  Mt 19, 6.

[2] 1 Cor 7, 15.

        



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