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LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

CIRCA I LIMITI E LE MODALITÀ DELL’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

 

I limiti e le modalità (finis et modus) dell’ordinaria amministrazione rappresentano un criterio oggettivo di applicazione del principio di sussidiarietà nella gestione dei beni temporali della Sede Apostolica. Tale principio, da una parte, garantisce una sana autonomia degli Enti da Essa vigilati, che devono agire con la “diligenza di un buon padre di famiglia” (can. 1284 §1 C.I.C.) e, dall’altra, consente alle Autorità preposte al controllo e alla vigilanza di adempiere le proprie funzioni istituzionali.

Considerata la necessità di meglio determinare i menzionati limiti e le modalità, promuovendo la flessibilità, la dinamicità e una trasparente efficienza nel disbrigo delle funzioni delle Istituzioni curiali, degli Uffici della Curia Romana, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad Essa, indicati nell’elenco allegato allo Statuto del Consiglio per l’Economia, limitatamente alle attività amministrative e finanziarie di detti Enti, stabilisco che sia da osservarsi quanto segue:

Art. 1

In conformità con quanto disposto all’art. 208 della Cost. Ap. Praedicate Evangelium, per quanto riguarda il criterio del valore per determinare quali atti realizzati dagli Enti da esso vigilati richiedano ad validitatem, l’approvazione del Prefetto della Segreteria per l’Economia, il Consiglio per l’Economia stabilisce detto criterio in maniera proporzionata alla capacità finanziaria degli Enti. Ciò considerato, in riferimento al succitato valore si stabilisce che detta approvazione va richiesta quando l’atto supera il 2% della cifra risultante dalla media calcolata sul totale dei costi dell’Ente richiedente così come esso risulta dai bilanci consuntivi approvati relativi agli ultimi tre anni. In ogni caso per gli atti il cui valore è inferiore a € 150.000,00 non si richiede approvazione.

Art. 2

§ 1. La procedura di approvazione ad validitatem degli atti di straordinaria amministrazione deve essere conclusa entro trenta giorni dalla notifica dell’istanza. In assenza di richieste di integrazione istruttoria o documentale, la mancata risposta entro tale termine equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza.

§ 2. In ogni caso, detta procedura deve concludersi entro e non oltre quaranta giorni.

Art. 3

§ 1. Contro i provvedimenti della Segreteria per l’Economia, l’Ente, qualora intenda impugnarli, deve presentare alla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, la richiesta della revoca o della modifica del provvedimento esponendone i motivi.

§ 2. A norma di diritto, l’Ente ha comunque facoltà di ricorrere al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante pubblicazione sul quotidiano L’Osservatore Romano, entrando in vigore il giorno della pubblicazione e quindi inserito nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, il 16 gennaio dell’anno 2024, undicesimo di Pontificato

FRANCESCO

 



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