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  DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II 
 AI MEMBRI DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA

Giovedì, 5 febbraio 1987

 

1. Viva gioia mi reca questo annuale incontro con voi, cari Fratelli che svolgete la vostra attività nel Tribunale della Rota Romana. Sono molto grato a Monsignor Decano, al Collegio dei Prelati Uditori, agli altri Officiali, nonché agli Avvocati Rotali per la costante e operosa collaborazione prestatami nell’assolvere il munus giudiziario, che spetta al Successore di Pietro nei confronti della Chiesa universale. È una opera preziosa, offertami da persone altamente qualificate in campo giuridico, nelle quali è rappresentata la varietà delle lingue e culture di tante parti della terra ove la Chiesa di Dio svolge la sua missione. 

Vi sono grato anche della promessa di fedeltà al Vangelo e alla Tradizione, unita allo sforzo di venire incontro alle nuove necessità della Chiesa, e di approfondire la conoscenza della autentica realtà umana alla luce della Verità rivelata. 

In questa prospettiva, vorrei dedicare oggi una particolare attenzione alle incapacità psichiche che, specialmente in alcuni paesi, sono diventate motivo di un elevato numero di dichiarazioni di nullità di matrimonio. 

2. Ben conosciamo i grandi progressi fatti dalla psichiatria e psicologia contemporanea. Va apprezzato quanto queste scienze moderne hanno fatto e fanno per chiarire i processi psichici della persona, sia consci che inconsci, nonché l’aiuto che danno, mediante farmacoterapia e psicoterapia, a molte persone in difficoltà. Le grandi ricerche compiute e la notevole dedizione di tanti psicologi e psichiatri sono certamente lodevoli. Non si può però non riconoscere che le scoperte e le acquisizioni nel campo puramente psichico e psichiatrico non sono in grado di offrire una visione veramente integrale della persona, risolvendo da sole le questioni fondamentali concernenti il significato della vita e la vocazione umana. Certe correnti della psicologia contemporanea, tuttavia, oltrepassando la propria specifica competenza, si spingono in tale territorio e in esso si muovono sotto la spinta di presupposti antropologici non conciliabili con l’antropologia cristiana. Di qui le difficoltà e gli ostacoli nel dialogo fra le scienze psicologiche e quelle metafisiche nonché etiche. 

Di conseguenza, la trattazione delle cause di nullità di matrimonio per limitazioni psichiche o psichiatriche esige, da una parte, l’aiuto di esperti in tali discipline, i quali valutino, secondo la propria competenza, la natura ed il grado dei processi psichici che riguardano il consenso matrimoniale e la capacità della persona ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio; dall’altra non dispensa il giudice ecclesiastico, nell’uso delle perizie, dal dovere di non lasciarsi suggestionare da concetti antropologici inaccettabili, finendo per essere coinvolto in fraintendimenti circa la verità dei fatti e dei significati. 

È, in ogni caso, fuori dubbio che una approfondita conoscenza delle teorie elaborate e dei risultati raggiunti dalle scienze menzionate offre la possibilità di valutare la risposta umana alla vocazione al matrimonio in un modo più preciso e differenziato di quanto lo permetterebbero la sola filosofia e la sola teologia. 

3. Da quanto detto sopra appare che il dialogo è una costruttiva comunicazione tra il giudice e lo psichiatra o psicologo sono più facili se per entrambi il punto di partenza si pone entro l’orizzonte di una comune antropologia, così che, pur nella diversità del metodo e degli interessi e finalità, una visione resti aperta all’altra. 

Se invece l’orizzonte entro cui si muove il perito, psichiatra o psicologo, è opposto o chiuso a quello entro cui si muove il canonista, il dialogo e la comunicazione possono diventare fonte di confusione e di fraintendimento. A nessuno sfugge il pericolo gravissimo che deriva da questa seconda ipotesi per quanto riguarda le decisioni circa la nullità del matrimonio: il dialogo tra giudice e perito, costruito su un equivoco di partenza, può infatti facilmente portare a conclusioni false e dannose per il vero bene delle persone e della Chiesa. 

4. Tale pericolo non è soltanto ipotetico se consideriamo che la visione antropologica, da cui muovono numerose correnti nel campo delle scienze psicologiche del tempo modemo, è decisamente, nel suo insieme, inconciliabile con gli elementi essenziali dell’antropologia cristiana, perché chiusa ai valori e significati che trascendono il dato immanente e che permettono all’uomo di orientarsi verso l’amore di Dio e del prossimo come sua ultima vocazione. 

Tale chiusura è inconciliabile con quella visione cristiana che considera l’uomo un essere «creato ad immagine di Dio, capace di conoscere e di amare il proprio Creatore» (Gaudium et Spes, 12) e nello stesso tempo diviso in se stesso (Ivi, 10). Le ricordate correnti psicologiche invece partono o dall’idea pessimistica, secondo cui l’uomo non potrebbe concepire altra aspirazione che quella imposta dai suoi impulsi o dai condizionamenti sociali o, per l’opposto, dall’idea esageratamente ottimistica secondo la quale l’uomo avrebbe in sé, e potrebbe raggiungere da solo, la sua realizzazione. 

5. La visione del matrimonio secondo certe correnti psicologiche è tale da ridurre il significato dell’unione coniugale a semplice mezzo di gratificazione o di autorealizzazione o di decompressione psicologica. 

Di conseguenza, per i periti, che si ispirano a dette correnti, ogni ostacolo che richieda sforzo, impegno o rinuncia e, ancor più, ogni fallimento di fatto dell’unione coniugale diventa facilmente la conferma della impossibilità dei presunti coniugi ad intendere rettamente e a realizzare il loro matrimonio. 

Le perizie, condotte secondo tali premesse antropologiche riduttive, in pratica non considerano il dovere di un cosciente impegno da parte degli sposi a superare, anche a costo di sacrifici e rinunce, gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione del matrimonio e quindi valutano ogni tensione come segno negativo ed indice di debolezza ed incapacità a vivere il matrimonio. 

Tali perizie sono quindi portate ad allargare i casi di incapacità di consenso anche alle situazioni in cui, a motivo dell’influsso dell’inconscio nella vita psichica ordinaria, le persone sperimentano una riduzione, non però, la privazione, della loro effettiva libertà di tendere al bene scelto. Ed infine, considerano facilmente anche le lievi psicopatologie o addirittura le deficienze di ordine morale come prova di incapacità ad assumere gli obblighi essenziali della vita coniugale. 

E può succedere purtroppo che dette impostazioni vengano a volte acriticamente accettate dai giudici ecclesiastici. 

6. Detta visione della persona e dell’istituto matrimoniale è inconciliabile col concetto cristiano del matrimonio come «intima comunità di vita e di amore coniugale», in cui i coniugi «mutuarnente si danno e si ricevono» (Gaudium et Spes, 48; Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 1055, §1). 

Nella concezione cristiana l’uomo è chiamato ad aderire a Dio come fine ultimo in cui trova la propria realizzazione benché sia ostacolato, nell’attuazione di questa sua vocazione dalle resistenze proprie della sua concupiscenza (Cfr. Concilio Tridentino: Denz.-Schönm. 1515). Gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo «si collegano con tale più profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell’uomo» (Gaudium et Spes, 10). Nel campo del matrimonio ciò comporta che la realizzazione del significato dell’unione coniugale, mediante il dono reciproco degli sposi, diventa possibile solo attraverso un continuo sforzo, che include anche rinuncia e sacrificio. L’amore tra i coniugi deve infatti modellarsi sull’amore stesso di Cristo che «ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore» (Ef. 5, 2; 5, 25). 

Gli approfondimenti circa la complessità ed i condizionamenti della vita psichica non devono far perdere di vista tale intera e completa concezione dell’uomo, chiamato da Dio e salvato dalle sue debolezze mediante lo Spirito di Cristo (Gaudium et Spes, 10 et 13); ciò soprattutto quando si vuole delineare una genuina visione del matrimonio, voluto da Dio come istituto fondamentale per la società ed elevato da Cristo a mezzo di grazia e di santificazione. 

Quindi anche i risultati peritali, influenzati dalle suddette visioni, costituiscono una reale occasione di inganno per il giudice che non intravveda l’equivoco antropologico iniziale. Attraverso queste perizie si finisce per confondere una maturità psichica che sarebbe il punto d’arrivo dello sviluppo umano, con la maturità canonica, che è invece il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio. 

7. Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la incapacità e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio. Il fallimento dell’unione coniugale, peraltro, non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti, i quali possono aver trascurato, o usato male, i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro disposizione, oppure non aver accettato i limiti inevitabili ed i pesi della vita coniugale, sia per blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie che non intaccano la sostanziale libertà umana, sia, infine, per deficienze di ordine morale. Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere del contraente. 

8. Il giudice, quindi, non può e non deve pretendere dal perito un giudizio circa la nullità del matrimonio, e tanto meno deve sentirsi obbligato dal giudizio che in tal senso il perito avesse eventualmente espresso. La valutazione circa la nullità del matrimonio spetta unicamente al giudice. Il compito del perito è soltanto quello di prestare gli elementi riguardanti la sua specifica competenza, e cioè la natura ed il grado delle realtà psichiche o psichiatriche, a motivo delle quali è stata accusata la nullità del matrimonio. Infatti, il Codice, ai cann. 1578-1579, esige espressamente dal giudice che valuti criticamente le perizie. È importante che in questa valutazione egli non si lasci ingannare né da giudizi superficiali né da espressioni apparentemente neutrali, ma che in realtà contengono delle premesse antropologiche inaccettabili. 

Comunque, è da incoraggiare ogni sforzo nella preparazione sia di giudici ecclesiastici che sappiano scoprire e discernere le premesse antropologiche implicate nelle perizie, sia di esperti nelle varie scienze umane che promuovono una reale integrazione tra il messaggio cristiano ed il vero ed incessante progresso delle ricerche scientifiche, condotte secondo i criteri di una corretta autonomia (Gaudium et Spes, 62). 

9. L’arduo compito del giudice di trattare con serietà cause difficili, come quelle concernenti le incapacità psichiche al matrimonio, avendo sempre presente la natura umana, la vocazione dell’uomo, e, in connessione con ciò, la giusta concezione del matrimonio è certamente un ministero di verità e di carità nella Chiesa e per la Chiesa. È ministero di verità, in quanto viene salvata la genuinità del concetto cristiano del matrimonio, anche in mezzo a culture o a mode che tendono ad oscurarlo. È ministero di carità verso la comunità ecclesiale, che viene preservata dallo scandalo di vedere in pratica distrutto il valore del matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato e quasi automatico delle dichiarazioni di nullità, in caso di fallimento del matrimonio, sotto il pretesto di una qualche immaturità o debolezza psichica dei contraenti. È servizio di carità anche verso le parti, alle quali, per amore della verità, si deve negare la dichiarazione di nullità, in quanto in questo modo sono almeno aiutate a non ingannarsi circa le vere cause del fallimento del loro matrimonio e sono preservate dal rischio probabile di ritrovarsi nelle medesime difficoltà in nuova unione, cercata come rimedio al primo fallimento, senza aver prima tentato tutti i mezzi per superare gli ostacoli sperimentati nel loro matrimonio valido. Ed è infine ministero di carità verso le altre istituzioni o organismi pastorali della Chiesa in quanto, rifiutando il Tribunale ecclesiastico di trasformarsi in una facile via per la soluzione dei matrimoni falliti e delle situazioni irregolari tra gli sposi, impedisce di fatto un impigrimento nella formazione dei giovani al matrimonio, condizione importante per accostarsi al sacramento (Ioannis Pauli PP. II, Familiaris Consortio, 66; cfr. Eiusdem, Allocutio ad Romanam Rotam, 4, die 24 ian. 1981: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IV, 1 (1981) 151 s.), e stimola un aumento di impegno nell’uso dei mezzi per la pastorale post-matrimoniale (Eiusdem, Familiaris Consortio, 69-72), e per quella specifica dei casi difficili (Ivi, 77-85). 

In tal modo, l’azione del giudice nel Tribunale ecclesiastico è realmente collegata, e deve sempre più collegarsi, come ha pure rilevato Monsignor Decano, col resto dell’intera attività pastorale della Chiesa, facendo sì che la negazione della dichiarazione di nullità diventi occasione per aprire altre vie di soluzione ai problemi degli sposi in difficoltà che ricorrono al ministero della Chiesa, senza mai dimenticare che ogni soluzione passa attraverso il mistero pasquale di morte e di risurrezione, che esige tutto l’impegno degli stessi coniugi a convertirsi alla salvezza per riconciliarsi col Padre (Cfr. Mt 4, 17; Mc 1, 15).

10. Esprimo infine l’augurio che il vostro impegno, alimentato dall’amore di Cristo e della Sua Chiesa, nonché dallo zelo pastorale porti anche mediante la diffusione dei volumi che raccolgono le vostre sentenze, un valido contributo di chiarezza per la discussione delle cause di cui ho parlato, ed abbia un benefico riflesso nelle attività dei tribunali inferiori. E mentre vi assicuro la mia continua benevolenza, imparto di cuore la mia Benedizione.



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