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GIOVANNI PAOLO II

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI « MOTU PROPRIO »

ADNEXA

Iam pridem foras data acta quaedam de pecunia, ad vacationis
beneficia imputata, tuenda et eroganda hic referuntur.

SULLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO

 

Con il Motu Proprio « La preoccupazione », dell'8 settembre 1992, abbiamo istituito presso l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica il Fondo Pensioni, retto dal Regolamento proprio da Noi approvato, a favore « del Personale ecclesiastico, religioso e laico, alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli Organismi o Enti, esistenti e futuri anche non aventi sede legale o domicilio nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque alle dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione del Regolamento per le Pensioni del 23 dicembre 1963 ».

L'esperienza maturata in questi anni suggerisce, al fine di assicurare a tutto il personale equivalenti tutele previdenziali, nuove disposizioni idonee ad integrare i regimi per totalizzazione bilaterale e multilaterale, propri delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale, con regimi per totalizzazione unilaterale e per cumulo unilaterale, e richiede l'adeguamento delle norme di gestione e amministrazione del Fondo alla rilevanza del suo patrimonio, istituzionalmente destinato alla erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Allo scopo di meglio adeguare le strutture e le attività del Fondo alle esigenze ed alla peculiarità delle sue funzioni, dopo approfonditi studi e consultazioni, siamo ora venuti alla determinazione di dare la seguente nuova configurazione giuridica al Fondo Pensioni conservandone il nome e le finalità:

I. È costituito nella Città del Vaticano il « Fondo Pensioni » con personalità giuridica canonica e civile vaticana. Ad esso è attribuito il patrimonio già del Fondo da Noi istituito con il Motu Proprio « La preoccupazione » dell'8 settembre 1992, subentrando nella titolarità di tutti i suoi rapporti attivi e passivi.

II. Lo Statuto ed il Regolamento Generale del Fondo Pensioni da Noi approvati ed allegati al presente Motu Proprio entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

III. Dalla data di entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento Generale del Fondo Pensioni del 1° gennaio 2004, sono abrogate le disposizioni del Regolamento Pensioni da Noi approvato l'8 settembre 1992 e successive loro modificazioni ed integrazioni; rimangono in vigore i Regolamenti particolari per il trattamento pensionistico e le Norme di Attuazione già emanate, da aggiornarsi con Provvedimenti del Cardinale Segretario di Stato in corrispondenza delle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del Fondo Pensioni.

Tutto ciò che è stato stabilito con la presente Lettera in forma di Motu Proprio ha pieno e stabile valore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, pur meritevole di speciale menzione.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico Vaticano, il giorno 15 Dicembre dell'anno 2003, venticinquesimo del Nostro Pontificato.

IOANNES PAULUS PP. II

 

CONSTITUTIO

 STATUTO DEL FONDO PENSIONI  

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Statuto i termini sotto indicati hanno il seguente significato:

« Fondo »:

il Fondo Pensioni vaticano;

« Statuto »: il presente Statuto del Fondo;
« Regolamento
 Generale »:
il Regolamento Generale del Fondo Pensioni;
« Fondo 1992 »: il Fondo Pensioni istituito dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II con Motu Proprio « La preoccupazione » dell'8 settembre 1992;
« Regolamento Pensioni 1992 »:   il Regolamento Pensioni approvato dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II con Motu Proprio « La preoccupazione » dell'8 settembre 1992
e le successive modificazioni ed integrazioni;
« Regolamento Pensioni 1963 »: il Regolamento Pensioni approvato dal Sommo Pontefice Paolo VI con Motu Proprio « De pensionibus iterum ordinandis » del 23 dicembre 1963;:
« Amministrazione »:  ciascuno degli Organismi o Enti di cui all'Art. 1 del presente Statuto, senza pregiudizio della sua natura.

STATUTO DEL FONDO PENSIONI

CAPO I

ISTITUZIONE, NATURA GIURIDICA, FINALITÀ E FUNZIONI

Art. 1

Istituzione e campo di applicazione

1. È istituito il «Fondo Pensioni» con personalità giuridica canonica e civile vaticana e sede nella città del Vaticano per il trattamento pensionistico del Personale ecclesiastico, del Personale appartenente agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica e del Personale laico, alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli Organismi o Enti, esistenti e futuri anche non aventi sede legale o domicilio nello Stato della città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque alle dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione del Regolamento Pensioni 1963, nonché dei titolari di trattamenti pensionistici del Fondo 1992 e degli Enti per i quali così disponga il Sommo Pontefice.

2. La iscrizione al Fondo dei dipendenti di Amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente Statuto non hanno personale già iscritto al Fondo, o di Amministrazioni istituite successivamente al 1° gennaio 1993, è subordinata all'assenso della Segreteria di Stato.

3. La Segreteria di Stato, con propri provvedimenti, certifica la natura di Organismo o Ente gestito amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica.

Art. 2

Finalità e funzioni

1. Il Fondo eroga pensioni dirette agli iscritti, per vecchiaia, per anzianità e per inabilità, e pensioni indirette o di reversibilità ai familiari aventi diritto a pensione come da Regolamento Generale.

2. Il Fondo può, inoltre:

a) svolgere funzioni di Ente assicuratore, in conformità alle disposizioni del Cardinale Segretario di Stato, nei casi in cui il Regolamento Generale preveda che le posizioni iscritte al Fondo siano estinte con l'accensione di una polizza assicurativa.

L'attività assicuratrice deve avere una separata gestione contabile ed amministrativa;

b) amministrare, con separata contabilità e in conformità alle norme approvate, la erogazione di prestazioni previdenziali e di provvidenze sociali; in particolare subentra al Fondo 1992 nella erogazione:

1) delle prestazioni di cui ai Titoli IV e V delle « Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio », erogazioni da corrispondersi dalle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti beneficiari delle medesime come da Regolamento Generale;

2) dell'assegno per il nucleo familiare o degli assegni familiari, nonché delle altre «Provvidenze sociali» vigenti, in conformità alle rispettive normative, ai titolari di pensioni dirette, indirette o di reversibilità, qualora ne ricorrano le condizioni ivi previste, erogazioni da corrispondersi dalle Amministrazioni come da Regolamento Generale:

– per i titolari di pensione diretta dalle Amministrazioni di appartenenza prima della loro cessazione dal servizio e dalle medesime Amministrazioni per i titolari delle corrispondenti pensioni di reversibilità;

– per i titolari di pensioni indirette e di reversibilità dalle Amministrazioni di appartenenza dei loro aventi causa.

CAPO II

PATRIMONIO DEL FONDO

Art. 3

Patrimonio

1. Al «Fondo Pensioni» è attribuito il patrimonio già del Fondo 1992, subentrando nella titolarità di tutti i suoi rapporti attivi e passivi, come da Motu Proprio di approvazione del presente Statuto.

Il patrimonio è alimentato:

a) dalle contribuzioni delle Amministrazioni, per i dipendenti iscritti al Fondo, comprensive della quota a carico del dipendente, come da Regolamento Generale; 1

b) dalle differenze dovute. dalle Amministrazioni ai sensi dell'Art. 10, comma 3 delle « Norme per la liquidazione » vigenti, per i dipendenti che hanno optato, all'atto del collocamento a riposo, per il solo trattamento pensionistico ai sensi delle « Norme per la liquidazione nel trattamento di quiescenza » approvate dal Sommo Pontefice Paolo VI con Motu Proprio del 20 febbraio 1972;

c) dai riscatti, ai soli fini della misura della pensione, dei periodi di studi universitari come da Norme di attuazione specifiche;

d) da interessi, frutti, dividendi e qualsiasi altro provento derivante dalle disponibilità patrimoniali, da ripartirsi fra i vari Conti, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lett. a);

e) dagli eventuali lasciti, donazioni ed eredità che, salvo diverse indicazioni del disponente, sono destinati ad uno o più Conti tra quelli istituiti dal Fondo, come da provvedimento del Cardinale Segretario di Stato;

f) da ogni altra entrata finalizzata alla realizzazione dei fini istituzionali del Fondo.

2. Sul patrimonio del Fondo gravano, in conformità alle norme del Regolamento Generale:

a) le uscite dovute alla erogazione delle prestazioni pensionistiche;

b) le uscite dovute alla estinzione di posizioni iscritte al Fondo;

c) le spese sostenute per la gestione del Fondo.

CAPO III

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 4

Investimenti e gestione delle risorse

1. La gestione finanziaria e patrimoniale del Fondo è unica per tutte le sue attività istituzionali e per le attività ad esso affidate.

2. Le attribuzioni ai Conti delle quote dei redditi, delle plusvalenze e delle minusvalenze della gestione finanziaria e patrimoniale del Fondo sono regolate in base alle delibere del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo Art. 9, comma 1; dette quote saranno determinate con riferimento al concorso negli investimenti del Fondo delle risorse disponibili dei singoli Conti.

3. Gli investimenti delle risorse in beni del comparto immobiliare ed i loro disinvestimenti sono effettuati sia direttamente dal Fondo sia mediante convenzione con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

4. I beni del comparto immobiliare sono ordinariamente gestiti mediante convenzione con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

5. Le risorse del Fondo destinate al comparto degli strumenti monetari e finanziari sono ordinariamente gestite mediante convenzione con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

La convenzione deve, in ogni caso, contenere:

a) le linee di indirizzo della gestione: tipologia degli investimenti consentiti ed i loro limiti massimi, al fine di individuare lo specifico profilo di rischio; le modalità di modifica delle linee di indirizzo della gestione;

b) la indicazione di un parametro oggettivo di riferimento coerente con i rischi delle linee di indirizzo della gestione di cui alla lett. a), al quale commisurare i risultati della gestione; per la definizione di tale parametro si tiene conto anche di indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo;

c) le modalità di smobilizzo parziale delle risorse;

d) le modalità ed i criteri di redazione del rendiconto della gestione (prospetto di sintesi del patrimonio e sezione reddituale) delle risorse conferite e la sua periodicità, nonché gli obblighi di informazione agli Organi del Fondo.

CAPO IV

ORGANI DEL FONDO

Art. 5

Organi del Fondo

1. Sono Organi del Fondo:

– Il Presidente
– Il Consiglio di Amministrazione
– Il Comitato Esecutivo
– Il Collegio dei Sindaci

SEZIONE I

IL PRESIDENTE DEL FONDO

 Art.6

Nomina e compiti del Presidente

1. Il Presidente del Fondo è il Presidente pro tempore dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

2. Il Presidente è il rappresentante legale del Fondo Pensioni.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

b) sovrintende al funzionamento del Fondo;

c) in caso di necessità ed urgenza adotta ogni provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio;

d) assume, con il nulla osta della Segreteria di Stato, il personale del Fondo nei limiti della Tabella Organica approvata.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni vicarie sono assunte dal Membro del Consiglio di maggiore età.

SEZIONE II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

Composizione e nomina del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da:

- un Membro, esperto in campo amministrativo, designato dal Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli;

- un Membro, esperto in campo amministrativo, designato dal Presidente del Governatorato dello Stato della città del Vaticano;

- un Membro, esperto in campo amministrativo, designato dal Direttore Generale della Radio Vaticana;

- un Membro, esperto in campo amministrativo, designato dal Presidente della Fabbrica di San Pietro;

- due Membri scelti dal Cardinale Segretario di Stato: di essi almeno uno è tra gli iscritti attivi al Fondo.

2. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, per le questioni relative alla gestione delle risorse immobiliari e mobiliari, il Segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il Delegato della Sezione Ordinaria ed il Delegato della Sezione Straordinaria.

3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Cardinale Segretario di Stato. I Membri durano in carica per un quinquennio e il loro mandato è rinnovabile. Le procedure di designazione devono essere avviate tre mesi prima della scadenza.

4. In caso di cessazione o decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, anche per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, o per perdita della qualità che ha determinato la nomina, si procede negli stessi modi alla sostituzione per il periodo di tempo rimanente del mandato.

Art. 8

Convocazione e deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno tre volte l'anno ed ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o che quattro componenti del Consiglio lo richiedano.

2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è fatta per iscritto almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

3. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente che vi include anche gli argomenti eventualmente proposti da almeno quattro componenti.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Partecipa alle riunioni del Consiglio, in qualità di attuario e con voto consultivo, il Direttore dell'Ufficio del Fondo, che sottoscrive i verbali insieme al Presidente.

Art. 9

Compiti del Consiglio di Amministrazione del Fondo

1. 11 Consiglio di Amministrazione delibera:

a) in merito ai criteri di gestione, alle disposizioni ed alle modalità della amministrazione economico-finanziaria del Fondo, nonché alla rappresentazione dei fenomeni contabili, nell'osservanza delle norme vigenti per la redazione dei bilanci della Santa Sede;

b) sulle linee di indirizzo degli investimenti eccedenti la normale liquidità del Fondo: in particolare delibera in merito ai limiti massimi degli investimenti nel comparto immobiliare e nel comparto degli strumenti monetari e finanziari e, per ciascun comparto, la tipologia degli investimenti consentiti ed i relativi limiti massimi, al fine di individuare lo specifico profilo di rischio;

c) in merito alle convenzioni per la gestione delle risorse del Fondo ed in merito agli investimenti delle risorse in beni del comparto immobiliare ed i loro disinvestimenti, in conformità alle determinazioni assunte ai sensi della precedente lett. b) ed in conformità all'Art. 8, nel rispetto in ogni caso della titolarità del patrimonio del Fondo;

d) sulla stipula di apposite polizze assicurative per la copertura totale o parziale dei rischi professionali, demografici e finanziari connessi alla natura del Fondo;

e) sulle proposte da trasmettere alla Segreteria di Stato in merito ai provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio del Fondo, sulla base del bilancio tecnico attuariale da compilarsi almeno ogni tre anni

f) sui bilanci preventivo, consuntivo e tecnico attuariale con le rispettive relazioni, da presentare alla Segreteria di Stato:

g) sulle eventuali proposte, da presentare alla Segreteria di Stato, riguardo alle modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale che si rendessero necessarie;

h) in merito alla istituzione dei Conti di cui al Capo IV del Regolamento Generale e alla organizzazione interna del Fondo;

i) in merito alla interpretazione, ai fini interni, di ogni normativa e disposizione relativa al Fondo;

j) in una unica istanza, sui ricorsi degli iscritti, dei loro superstiti o dei loro aventi causa avverso i provvedimenti in materia di contributi e prestazioni, nonché sui ricorsi aventi ad oggetto il diniego della iscrizione al Fondo.

Inoltre:

l) determina le deleghe da attribuire al Comitato Esecutivo per la gestione ordinaria del Fondo, ai sensi dell'Art. 13, comma 1, lett. a);

m) elabora la Tabella Organica del personale del Fondo, ai sensi dell'Art. 17, comma 3.

Art. 10

Nomina di esperti

1. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, entro il limite del bilancio preventivo approvato, della consulenza e della collaborazione di esperti, che possono essere anche chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo per discutere sulle materie di loro competenza.

2. Il Consiglio determina il compenso per gli esperti.

SEZIONE III

IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 11

Composizione e nomina del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, o suo Delegato scelto tra i Membri del Consiglio di Amministrazione, e da due Membri eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

2. I Membri del Comitato Esecutivo restano in carica per la stessa durata del loro mandato di Consiglieri di Amministrazione.

Art. 12

Convocazione e deliberazioni del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di regola ogni due mesi, con avviso contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai componenti almeno tre giorni prima.

2. Il Comitato delibera con la presenza del Presidente e di almeno uno dei Membri.

3. Partecipa alle riunioni del Comitato, in qualità di attuario e con voto consultivo, il Direttore dell'Ufficio del Fondo, che sottoscrive i verbali insieme al Presidente. 

Art. 13

Compiti del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo:

a) esamina le questioni attinenti alla gestione ordinaria del Fondo nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite dal Consiglio di Amministrazione;

b) esamina previamente i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Ufficio del Fondo;

d) accerta i requisiti della iscrivibilità al Fondo e della cancellazione dal Fondo;

e) verifica le contribuzioni dovute al Fondo come da Regolamento Generale; la liquidazione dei trattamenti previdenziali in merito ai trasferimenti di posizioni ad altri regimi previdenziali; la accensione delle polizze assicurative;

f) sostituisce il Consiglio di Amministrazione in caso di urgenza con delibere da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

SEZIONE IV

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 14

Composizione, nomina e funzioni del Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci, composto da tre Membri di cui uno con funzioni di Presidente, è nominato dalla Segretaria di Stato per un quinquennio.

I Sindaci possono essere confermati.

2. I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e rispondono direttamente del loro operato alla Segreteria di Stato.

3. I Sindaci, con periodicità almeno trimestrale, controllano l'amministrazione del Fondo, vigilano sull'osservanza delle norme del Fondo, accertano le consistenze di tesoreria, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della stessa ai principi contabili comunemente accettati, secondo il Regolamento predisposto dalla Prefettura degli Affari Economici.

4. Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci preventivo e consuntivo corredati dai documenti giustificativi. In particolare accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

5. Le verbalizzazioni delle osservazioni del Collegio dei Sindaci relative all'attività di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, sono trasmesse alla Segreteria di Stato e messe a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO V

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

Art. 15

Gestione amministrativa

1. Ogni attività inerente alla gestione amministrativa del Fondo è affidata all'Ufficio del Fondo, al quale spetta in particolare:

a) la tenuta di rapporti con le Amministrazioni, e con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica per quanto riguarda le convenzioni di cui all'Art. 4, commi 3, 4 e 5.

b) la tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci consuntivo, preventivo e tecnico attuariale in conformità alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione deliberate ai sensi dell'Art. 9, comma 1;

c) la raccolta e la gestione delle iscrizioni;

d) la gestione delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni previdenziali di cui all'Art. 2, commi 1 e 2;

e) l'elaborazione dei dati da fornire all'attuario per la redazione del bilancio tecnico del Fondo;

f) la predisposizione della modulistica e dei rendiconti.

Art. 16

Il Direttore dell'Ufficio del Fondo

1. Il Direttore dell'Ufficio del Fondo è nominato dal Santo Padre per un quinquennio e può essere rinnovato nell'incarico.

2. È compito del Direttore:

a) coadiuvare il Presidente nel dirigere il personale dell'Ufficio del Fondo ed esprimere il suo parere sulle assunzioni;

b) partecipare con voto consultivo e funzioni di attuario alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

c) collaborare con il Presidente nella programmazione delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e nella preparazione dei relativi provvedimenti;

d) svolgere funzioni di sovrintendenza e di coordinamento;

e) eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

f) assicurare il collegamento tra l'Ufficio del Fondo e le Amministrazioni;

g) esercitare ogni altro potere attribuitogli, in via continuativa o volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo.

Art. 17

Organico dell'Ufficio del Fondo

1. L'Ufficio del Fondo ha un proprio organico.

2. Al personale si applica il Regolamento Generale della Curia Romana vigente tempo per tempo.

3. La Tabella Organica del personale elaborata dal Consiglio di Amministrazione è presentata alla Segreteria di Stato per l'approvazione.

CAPO VI

CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI

Art. 18

Convenzioni con Enti esterni

1. Possono essere stipulate apposite convenzioni con Enti, previdenziali e non previdenziali, esterni all'Ordinamento vaticano, per consentire la costituzione di posizioni assicurative in favore del personale ecclesiastico, religioso e laico che non risulti coperto dalle disposizioni di cui al vigente Regolamento o per consentire ad esso il trasferimento delle posizioni previdenziali o la loro totalizzazione, ovvero la protrazione del regime pensionistico proprio dell'Ente di provenienza.

2. Le convenzioni determinano i criteri di valutazione, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della stessa, dei periodi utili nel sistema pensionistico di cui al vigente Regolamento.

3. Il Foro provvede alla copertura previdenziale del personale di ruolo e non di ruolo ammesso ai regimi convenzionali.

CAPO VII

ISCRIZIONI, ESTINZIONI, CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI

Art. 19

Iscrizioni, estinzioni, contribuzioni e prestazioni

1. Le iscrizioni al Fondo, le estinzioni di posizioni previdenziali, le contribuzioni al Fondo a carico delle Amministrazioni ed a carico degli iscritti, le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo, nonché le erogazioni delle prestazioni previdenziali e delle « Provvidenze sociali » di cui all'Art. 2, comma 2, lett. b) sono disciplinate dal Regolamento Generale del Fondo Pensioni.

CAPO VIII

RICORSI AMMINISTRATIVI

Art. 20

Ricorsi amministrativi

1. Gli iscritti al Fondo Pensioni, i loro superstiti o aventi causa che si ritengono lesi da un provvedimento in materia di contribuzioni e prestazioni, nonché coloro che si ritengono lesi da un provvedimento di diniego di iscrizione al Fondo, possono chiedere al Consiglio di Amministrazione, che decide in una unica istanza, la revoca o la modifica del provvedimento esponendone i motivi.

2. Il termine per ricorrere in via amministrativa al Consiglio di Amministrazione è di trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento.

3. In caso di mancato accoglimento del ricorso o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non adotti alcuna decisione entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso, l'interessato può proporre, in via esclusiva, l'azione di fronte all'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, in conformità alle sue norme statutarie.

ORDINATIO

REGOLAMENTO GENERALE DEL FONDO PENSIONI

DEFINIZIONI

Significato dei termini indicati nel presente Regolamento Generale:

« Attivo »:     il dipendente delle Amministrazioni iscritto al Fondo;
« Silente »:  l'attivo che alla data di cessazione del rapporto di lavoro non dia luogo, ai sensi dell'Art. 11, alla estinzione della sua
posizione o mediante trasferimento ad altro regime previdenziale
o mediante l'accensione di una polizza di assicurazione;
« Familiari »:  le persone definite come tali dalla legislazione vaticana applicata;
« Familiari superstiti »:   i familiari dell'attivo deceduto o del pensionato deceduto aventi diritto a pensione ai sensi del presente Regolamento Generale;
« Legislazione »:  le leggi, i decreti, i Regolamenti ed ogni altra disposizione concernenti gli attivi, i pensionati e le materie di cui all'Art. 1
« Periodi di effettivo servizio o periodi di assicurazione »:    i periodi lavorati durante la iscrizione al Fondo e tutti i periodi riconosciuti dalla legislazione come equivalenti
ai periodi lavorati durante la iscrizione al Fondo, nonché i periodi
di contribuzione, di occupazione o assimilati, come definiti o presi in considerazione
dalle legislazioni disciplinanti le forme di previdenza previste nei casi di cumulo,
 totalizzazione unilaterale, totalizzazione bilaterale o multilaterale,
sotto le quali sono compiuti;
« Periodi di anzianità convenzionale  »:  i periodi riconosciuti dalla legislazione, ai soli fini della misura della pensione, come periodi di anzianità
convenzionale durante la iscrizione al Fondo;
« Periodi di servizio utile o anzianità pensionabile » : la somma, ai soli fini della misura della pensione, dei periodi di effettivo servizio e dei
periodi di anzianità convenzionale;
« Pensione diretta »:  il trattamento pensionistico cui ha diritto l'attivo qualora ne ricorrano le condizioni previste;
« Pensione indiretta »:  il trattamento pensionistico spettante al familiare superstite dell'attivo;
« Pensione di reversibilità »:   il trattamento pensionistico spettante al familiare superstite del pensionato;
« Pensione immediata di vecchiaia, di anzianità di inabilità »:   i trattamenti pensionistici cui ha diritto l'attivo, e qualora ne ricorrano le condizioni previste,
con  decorrenza dal giorno successivo a quello di
cessazione dall'impiego da uno degli Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto;
« Pensione differita di vecchiaia e di anzianità »:     i trattamenti pensionistici, il cui diritto e quindi  decorrenza, qualora ne ricorrano le condizioni previste,
maturano per l'iscritto successivamente alla data di cessazione
dall'impiego da uno degli Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto.

 

REGOLAMENTO GENERALE DEL FONDO PENSIONI

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito della normativa

1. Il presente Regolamento Generale del Fondo Pensioni disciplina:

a) le iscrizioni al Fondo degli aventi diritto;

b) le estinzioni di posizioni previdenziali;

c) le contribuzioni a carico delle Amministrazioni comprensive della quota a carico degli attivi;

d) le erogazioni per pensione diretta agli iscritti, per vecchiaia, per anzianità e per inabilità, e le erogazioni per le pensioni indirette o di reversibilità ai familiari superstiti;

e) le erogazioni di prestazioni previdenziali e di «Provvidenze sociali» in base agli Artt. 2 e 19 dello Statuto del Fondo.

CAPO II

ISCRIZIONE AL FONDO

Art. 2

Attivi e pensionati iscritti al Fondo

Sono iscritti al Fondo in qualità di attivi, in uno dei Conti di cui al  Capo IV, gli iscritti attivi già del Fondo 1992 ed i dipendenti delle Amministrazioni compresi nel campo di applicazione di cui all'Art. 1 dello Statuto ove ne ricorrano le condizioni ivi previste.

2. Sono iscritti al Fondo in qualità di pensionati, in uno dei Conti di cui al Capo IV:

a) i dipendenti che alla cessazione del rapporto hanno maturato il diritto a prestazioni pensionistiche immediate o differite;

b) i familiari superstiti dell'attivo deceduto o del pensionato deceduto aventi diritto a pensione ai sensi del presente Regolamento Generale;

c) i silenti, qualora maturino il diritto al trattamento pensionistico per totalizzazione bilaterale o multilaterale o per totalizzazione unilaterale;

d) i titolari di trattamenti pensionistici attribuiti ai sensi e per gli effetti del Regolamento Pensioni 1992;

e) i titolari di trattamenti pensionistici in atto al 31 dicembre 1992, attribuiti ai sensi e per gli effetti del Regolamento Pensioni 1963 e ricalcolati ai sensi dell'Art. 33 del Regolamento Pensioni 1992.

CAPO III

FAMILIARI SUPERSTITI

Art. 3

Familiari superstiti aventi diritto a pensione

1. Alla morte dell'attivo o del silente che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio o dell'attivo che sia deceduto per fatti di servizio, ovvero del pensionato beneficiario di pensione diretta, hanno diritto a pensione:

a) il coniuge superstite; la pensione non spetta al coniuge superstite ove sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa dello stesso superstite passata in giudicato, delibata dalla autorità giudiziaria vaticana a cura del dipendente, o, dopo la sua morte, a cura della stessa Amministrazione; nonché, se a carico,

b) i figli, anche adottivi, minori di diciotto anni ovvero:

b/1) senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della città del Vaticano a norma di legge, essi, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo;

b/2) se studenti, per la durata statutaria del periodo di studi secondari e del periodo di studi universitari di un corso di primo livello — diploma universitario — o di un corso di secondo livello — diploma di laurea — o di studi equivalenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla condizione che detti studi siano compiuti in successione e senza soluzione di continuità;

c) i genitori;

d) i fratelli minori di diciotto anni a carico ovvero:

d/1) senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano a norma di legge, essi, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo;

d/2) se studenti, per la durata statutaria del periodo di studi secondari e del periodo di studi universitari di un corso di primo livello — diploma universitario — o di un corso di secondo livello — diploma di laurea — o di studi equivalenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla condizione che detti studi siano compiuti in successione e senza soluzione di continuità;

e) un familiare di secondo grado di linea collaterale, secondo il computo del sistema canonico, celibe o nubile o in condizioni di vedovanza.

Art. 4

Nozione di carico familiare

1. Il familiare superstite di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente Art. 3 è considerato a carico dell'attivo o del pensionato quando l'onere relativo al suo mantenimento gravi abitualmente in misura totale o preponderante sull'economia del medesimo attivo o pensionato e quando non disponga di un reddito superiore all'importo della pensione minima prevista dal presente Regolamento Generale, secondo autocertificazione su modello predisposto dal Fondo.

CAPO IV

ISTITUZIONE E ISCRIZIONE AI CONTI DEL FONDO .

Art. 5

Istituzione dei Conti

1. Sono istituiti nel Fondo Pensioni i seguenti Conti:

– Conto ordinario

– I Conti speciali

– I Conti di corrispondenza.

Art. 6

Iscrizione al Conto ordinario

1. Sono iscritti al Fondo, presso il Conto ordinario:

a) gli attivi, per i quali i periodi lavorati corrispondono esclusivamente all'effettivo servizio, salvo quanto disposto all'Art. 13, comma 2, e per i quali i Regolamenti delle rispettive Amministrazioni non riconoscano alcuna maggiorazione ai fini del diritto e della misura della pensione;

b) i pensionati che, in base al servizio prestato conseguono il diritto alle prestazioni pensionistiche, purché risultino iscritti al Conto ordinario alla data di cessazione del rapporto di lavoro;

c) i familiari superstiti degli attivi e dei silenti che alla data di cessazione del rapporto risultano iscritti al Conto ordinario;

d) i titolari di trattamento pensionistico iscritti al Conto ordinario del già Fondo 1992.

2. Sono attribuiti al Conto ordinario i contributi ordinari e straordinari, di cui all'Art. 15, dovuti per gli attivi presso il medesimo Conto, nonché le prestazioni pensionistiche dovute dal Fondo a ciascun pensionato iscritto presso lo stesso Conto.

Art. 7

Iscrizione ai Conti speciali

1. Sono iscritti presso i rispettivi Conti speciali:

a) gli attivi ai quali i Regolamenti delle Amministrazioni di appartenenza riconoscono, direttamente o attraverso maggiorazioni del servizio effettivamente compiuto, il diritto alla percezione della pensione anche prima del sessantesimo anno di età. Per tali dipendenti la durata dell'effettivo servizio comprende anche i periodi di effettivo servizio con iscrizione ai Conti già del Fondo 1992;

b) i pensionati che, in base al servizio compiuto con iscrizione presso il rispettivo Conto speciale ed anche, ove ne ricorrano le circostanze, presso il Conto ordinario, conseguono il diritto alle prestazioni pensionistiche, purché risultino iscritti presso i rispettivi Conti speciali alla data di cessazione del rapporto di lavoro;

c) i familiari superstiti degli attivi e dei silenti che, alla data di cessazione del rapporto, risultano iscritti ai Conti speciali;

d) i titolari di trattamento pensionistico iscritti ai corrispondenti Conti speciali del già Fondo 1992.

2. Sono attribuiti ai Conti speciali i contributi ordinari e straordinari, di cui all'Art. 15, dovuti per gli attivi iscritti presso i medesimi Conti, nonché le prestazioni pensionistiche dovute dal Fondo a ciascun pensionato iscritto presso i Conti speciali.

Art. 8

Iscrizione ai Conti di corrispondenza

1. Il Fondo istituisce per ciascuna Amministrazione un Conto di corrispondenza nel quale sono iscritti:

a) i titolari delle prestazioni di cui ai Titoli IV e V delle « Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio »;

b) i titolari di trattamenti pensionistici diretti, indiretti e di reversibilità. in atto al 31 dicembre 1992, attribuiti ai sensi e per gli effetti del Regolamento Pensioni 1963 e ricalcolati ai sensi dell'Art. 33 del Regolamento Pensioni 1992 o comunque a carico delle Amministrazioni di appartenenza;

e) i titolari di trattamenti pensionistici diretti. indiretti e di reversibilità. per le sole quote relative all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari nonché alle altre «Provvidenze sociali».

2. È a carico di ciascuna Amministrazione l'equilibrio finanziario del rispettivo Conto di corrispondenza. A ciascuna Amministrazione compete corrispondere al Fondo, mediante versamenti mensili anticipati, gli importi correlati alle prestazioni da erogarsi.

Il disavanzo o l'avanzo della gestione del Conto risultante in sede di rendicontazione annuale verrà attribuito, a pareggio, al versamento in scadenza.

CAPO V

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL FONDO,
DI SOSPENSIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO
E DI ESTINZIONE DI POSIZIONI PREVIDENZIALI

Art. 9

Modalità e termine di iscrizione

1. L'iscrizione al Fondo dei dipendenti va effettuata dalle rispettive Amministrazioni tramite apposito modello disposto dall'Ufficio del Fondo.

2. Le domande di iscrizione devono essere presentate non oltre il ventesimo giorno del mese successivo a quello nel quale è sorto l'obbligo contributivo.

Art. 10

Periodi di sospensione del decorso dell'effettivo servizio
e cessazione dal servizio

1. Le Amministrazioni comunicano all'Ufficio del Fondo i periodi di sospensione del decorso dell'effettivo servizio prestato e la cessazione dal servizio dei propri dipendenti entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Art. 11

Estinzione di posizioni previdenziali

1. Le posizioni iscritte al Fondo di dipendenti che non maturino alla cessazione del rapporto il diritto a prestazioni pensionistiche immediate o differite, vengono estinte o mediante trasferimento ad altro regime previdenziale o con l'accensione di una polizza assicurativa, sempre che non si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) non operi con lo Stato di cui è cittadino l'interessato un regime convenzionale per totalizzazione bilaterale o multilaterale; 

b) non siano comprese, negli elenchi degli Enti che consentono l'applicabilità del regime per totalizzazione unilaterale, Istituzioni previdenziali dello Stato di cui é cittadino l'interessato.

CAPO VI

RICONOSCIMENTO DI PERIODI AI FINI DELL'EFFETTIVO SERVIZIO
E DELLA ANZIANITÀ CONVENZIONALE

Art. 12

Periodi riconosciuti come effettivo servizio

1. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Generale sono riconosciuti come periodi di effettivo servizio quelli compiuti sotto il già Fondo 1992.

2. Per il personale in servizio al 1° gennaio 1993 sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla applicazione dell'Art. 18 del Regolamento Pensioni 1963.

3. Per il personale in servizio presso le Rappresentanze Pontificie all'estero sono fatti salvi gli effetti dell'Art. 8, comma 2 del Regolamento Generale della Curia Romana del 1999.

Art. 13

Periodi riconosciuti come anzianità convenzionale

1. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Generale sono riconosciuti come periodi di anzianità convenzionale quelli riconosciuti come tali già sotto il Fondo 1992.

2. I periodi di studi universitari trascorsi prima dell'assunzione in servizio per il conseguimento di un titolo di primo livello – diploma universitario – o di un titolo di secondo livello – diploma di laurea - o di diplomi equipollenti – riconosciuti dalla Sede Apostolica, sono a domanda riscattabili, ai fini dell'anzianità convenzionale, secondo le relative Norme di attuazione vigenti.

3. Per il personale in servizio presso il Corpo della Gendarmeria dello Stato della città del Vaticano, sono fatti salvi gli effetti dell'Art. 24 e dell'Art. 29 del decreto n. XXXVIII della Pontificia Commissione per lo Stato della città del Vaticano del 30 dicembre 1981.

 4. L'anzianità pensionabile complessiva è computata in anni e mesi, la frazione di mese come mese intero.

CAPO VII

REGIME PENSIONISTICO DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 14

Riconoscimento e misura

1. Ai fini del trattamento pensionistico spettante al dipendente che si sia avvalso, per tutta o parte della sua vita lavorativa, della facoltà di svolgere servizio a tempo parziale, i periodi di lavoro a tempo parziale si cumulano con quelli di lavoro a tempo pieno ai fini del conseguimento dei requisiti temporali di accesso alle prestazioni pensionistiche.

2. La misura della prestazione pensionistica è determinata applicando i criteri di cui all'Art. 20 alla retribuzione riferita al pari grado operante a tempo pieno, in combinazione con il coefficiente di anzianità risultante dalla somma dei periodi interi trascorsi a tempo pieno con i periodi trascorsi a tempo parziale, previa applicazione a questi ultimi del coefficiente corrispondente al rapporto fra tempo parziale e tempo pieno.

TITOLO II

CAPO VIII

LE CONTRIBUZIONI

Art. 15

Contributi ordinari e straordinari

1. È dovuto al Fondo da ciascuna Amministrazione, per gli attivi iscritti presso il Conto ordinario o presso i Conti speciali, un contributo percentuale, comprensivo della quota da ritenere a carico del dipendente, sulla retribuzione ordinaria, composta da stipendio base, scatti biennali ed aggiunta speciale di indicizzazione per tredici mensilità, nonché dell'eventuale indennità fissa per responsabilità dirigenziale e delle indennità ad essa equiparate a tutti gli effetti.

2. La misura del contributo percentuale di cui al comma 1 e della quota a carico del dipendente è stabilita, tempo per tempo, dal Cardinale Segretario Stato.

3. Il versamento del contributo al Fondo viene effettuato da ciascuna amministrazione entro il decimo giorno successivo alla fine di ciascun mese competenza.

4. Contributi straordinari a carico delle Amministrazioni possono essere disposti dalla Segreteria di Stato per l'equilibrio finanziario del Conto ordinario e di ciascuno dei Conti speciali.

 TITOLO III

CAPO IX

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Art. 16

Prestazioni pensionistiche dirette

1. Le prestazioni pensionistiche dirette sono:

- Pensione immediata di vecchiaia

- Pensione differita di vecchiaia

- Pensione immediata di anzianità

- Pensione differita di anzianità

- Pensione di inabilità ordinaria e privilegiata.

Art. 17

Diritto alla Pensione immediata e differita di vecchiaia:
requisiti, decorrenza

1. Ha diritto al trattamento di pensione diretta di vecchiaia, immediata o differita, l'iscritto al Conto ordinario o ai Conti speciali, ove non diversamente disposto dal Regolamento del personale dell'Ente di appartenenza o da altre normative, che cessi dall'impiego o dal servizio avendo compiuto almeno venti anni di effettivo servizio.

2. Il trattamento di pensione immediata di vecchiaia spetta all'attivo con decorrenza dal giorno successivo a quello di collocamento a riposo per limiti di età.

3. Il trattamento di pensione differita di vecchiaia spetta al dipendente con decorrenza dal giorno successivo alla data prevista per il collocamento a riposo per limiti di età, come da Regolamento del rapporto di lavoro cessato, vigente a detta data e, nel caso dell'Art. 23, comma 2, alla data di collocamento a riposo prevista dal Regolamento del suo ultimo rapporto di lavoro, vigente a detta data.

Art. 18

Diritto alla Pensione immediata e differita di anzianità: requisiti, decorrenza

1. Ha diritto al trattamento di pensione diretta di anzianità, immediata o differita, l'iscritto al Conto ordinario o ai Conti speciali, ove non diversamente disposto dal Regolamento del personale dell'Ente di appartenenza o da altre normative, che:

a) cessi dall'impiego o dal servizio per mancata riassunzione trascorso il periodo del collocamento in disponibilità, avendo compiuto almeno venti anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze degli Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto;

b) si dimetta dall'impiego o dal servizio o rinunci all'ufficio avendo maturato trentotto anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze degli Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto, qualunque ne sia l'età;

c) si dimetta dall'impiego o dal servizio o rinunci all'ufficio avendo compiuto almeno trenta anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze degli Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, il trattamento di pensione immediata di anzianità spetta con decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione dall'impiego.

3. Nel caso di cui alla lettera c) del precedente comma 1, il trattamento di pensione differita di anzianità spetta con decorrenza dal giorno successivo al compimento del sessantesimo anno di età, sempre che la posizione previdenziale dell'iscritto non sia stata estinta ai sensi dell'Art. 11, comma 1.

4. Ai fini del conseguimento del requisito di ognuna delle prestazioni di comma 1, opera esclusivamente il cumulo dei periodi di effettivo servizio indicati all'Art. 30; è esclusa ogni totalizzazione di qualsiasi altro periodo di effettivo servizio ancorché previdenzialmente coperto, non svolto alle dipendenze degli Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto.

Art. 19

Diritto alla Pensione di inabilità: requisiti, decorrenza

1. Ha diritto al trattamento di pensione diretta di inabilità, ordinaria o privilegiata, l'attivo, sempre che venga dispensato dal servizio ai sensi del Regolamento cui lo stesso è soggetto:

a) che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio, nel caso di dispensa dovuta ad infermità non derivante da causa di servizio: la pensione è denominata Pensione ordinaria di inabilità;

b) indipendentemente dalla durata del servizio effettivamente prestato, nel caso di dispensa per infermità o infortunio derivanti da cause di servizio: la pensione è denominata Pensione privilegiata di inabilità.

2. Il trattamento di pensione di inabilità decorre dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 20

Misura della Pensione immediata di vecchiaia o di anzianità
e ordinaria di inabilità

1. La misura mensile della pensione immediata e diretta di vecchiaia, di anzianità e ordinaria di inabilità, risulta dalla somma degli importi di cui appresso:

a) il primo importo è pari al prodotto:

a/1) del numero degli anni e frazione di anno corrispondente ai mesi interi di servizio utile, nel limite massimo di quaranta, ai fini del trattamento pensionistico prestato alle dipendenze degli Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto, compiuti sotto il Fondo e cumulati con i periodi di servizio utile acquisiti sotto il regime del Regolamento Pensioni 1992 e sotto il regime del Regolamento Pensioni 1963; moltiplicato per il 2%

a/2) dell'ultima retribuzione mensile maturata composta dagli elementi di cui al precedente Art. 15, comma 1, con esclusione dell'ASI, salvo i casi in cui nell'ultimo quinquennio si sia verificato passaggio di livello o attribuzione dell'indennità fissa per responsabilità dirigenziale o delle indennità ad essa equiparate o sospensione o cessazione di elementi retributivi che entrano nel computo del trattamento pensionistico. In tali casi detti elementi dell'ultima retribuzione mensile sono determinati come disposto al successivo comma 3;

b) il secondo importo a titolo di aggiunta speciale di indicizzazione (ASI) è determinato moltiplicando il numero degli anni e frazione di anno di cui al precedente comma 1, lettera a) nel limite massimo di quaranta, per il 2% dell'importo dell'ASI che verrà erogato, tempo per tempo, al dipendente in attività, inquadrato nel medesimo livello del pensionato, all'atto del collocamento in quiescenza.

2. Per ultima retribuzione mensile maturata si intende quella spettante al dipendente qualora avesse lavorato per l'intero mese nel quale si è verificata la cessazione dal servizio. Tale retribuzione risulta dalla somma degli importi mensili vigenti degli elementi della retribuzione di cui all'Art. 15, comma 1, spettanti di diritto al dipendente al momento della cessazione dal servizio, anche se liquidabili nel mese successivo.

3. Nei casi indicati al comma 1 lett. a/2) gli elementi, con esclusione dell'ASI, che compongono l'ultima retribuzione mensile maturata, ai sensi dell'Art. 15, comma 1, sono determinati convenzionalmente come segue:

a) Importo convenzionale della retribuzione di base

L'importo convenzionale della retribuzione di base è determinato quale media aritmetica degli importi mensili, tredicesima mensilità inclusa, dell'ultimo quinquennio, costituiti dalla retribuzione di base dell'ultima retribuzione mensile maturata, di cui al comma 2, e dalle restanti retribuzioni di base spettanti al dipendente, tempo per tempo.

b) Importo mensile convenzionale degli scatti biennali di anzianità

L'importo mensile convenzionale degli scatti biennali di anzianità è determinato quale media aritmetica:

– dell'importo mensile degli scatti biennali di anzianità spettanti di diritto al dipendente alla cessazione dal servizio, anche se liquidabili nel mese successivo;

e

– dell'importo mensile degli scatti biennali di anzianità spettanti di diritto al dipendente alla cessazione dal servizio ed in conformità alle tabelle retributive vigenti a tale data, qualora durante l'ultimo quinquennio non si fosse verificato alcun passaggio di livello o di categoria funzionale.

c) Importo mensile convenzionale della indennità fissa per responsabilità dirigenziale e delle altre indennità equiparate a tutti gli effetti alla indennità fissa per responsabilità dirigenziale

L'importo mensile convenzionale delle suddette indennità è determinato con la seguente formula:

 IDc = ID x n/65

dove:

IDc = importo mensile convenzionale della indennità fissa per responsabilità dirigenziale e delle altre indennità equiparate:

ID = importo mensile della indennità fissa per responsabilità dirigenziale e delle altre indennità equiparate alla cessazione dal servizio;

n = numero delle mensilità, 13ª mensilità inclusa, nel quinquennio in cui l'indennità è stata effettivamente corrisposta; nei casi in cui è prevista l'esclusione durante l'assenza dal servizio per infortunio o malattia dipendenti da fatti di servizio, della erogazione della indennità, sono conteggiati, ai soli ed esclusivi fini del calcolo della indennità convenzionale, anche i mesi nei quali l'indennità non è stata corrisposta.

d) Esclusione, durante l'assenza dal servizio per infermità dipendente da fatto di servizio, di uno o più elementi retributivi pensionabili.

Nei casi in cui è prevista l'esclusione durante l'assenza dal servizio per infortunio o malattia dipendenti da fatti di servizio, della erogazione di uno o più elementi retributivi pensionabili. ai sensi dell'Art. 7. comma 3 delle «Norme per la disciplina delle prestazioni che competono al personale che ha subito lesione fisica o psichica da infortunio o contratto malattia per fatti di servizio», si provvede a conteggiare, ai soli ed esclusivi fini delle presenti norme, per tali periodi di assenza dal servizio, gli importi di tali elementi retributivi secondo l'inquadramento tempo per tempo vigente e le tabelle in vigore alla data del pensionamento.

4. Nel casi di cessazione dal servizio durante periodi nei quali è sospeso a tutti gli effetti il decorso della anzianità, si applicano i commi 1, 2 e 3 facendo riferimento per il calcolo all'ultima retribuzione mensile maturata degli elementi retributivi dell'interessato alla data di sospensione del decorso della anzianità e da conteggiarsi in conformità alle tabelle retributive vigenti alla data di cessazione dai servizio.

Art. 21

Misura della Pensione differita di vecchiaia, di anzianità
e ordinaria di inabilità

1. La misura mensile della pensione differita di vecchiaia e di anzianità e della pensione ordinaria di inabilità è determinata in conformità all'Art. 20, sulla base del trattamento economico come da livello funzionale retributivo ed altri elementi retributivi attribuibili, alla data di maturazione del diritto, a quelli del pari grado in servizio e secondo l'evoluzione della carriera effettivamente seguita dall'interessato medesimo.

Art. 22

Misura della Pensione privilegiata di inabilità

1. La misura mensile della pensione privilegiata di inabilità è determinata sulla base dell'ultima retribuzione mensile maturata con gli stessi criteri di cui al precedente Art. 20, riconoscendo comunque al pensionato un'anzianità pensionabile pari ad anni quaranta.

2. L'inabilità permanente o la morte dell'attivo derivate da fatti di servizio, danno luogo da parte del Fondo unicamente alla concessione della pensione privilegiata, escluso qualsiasi obbligo di ulteriore risarcimento di danni a chiunque si ritenga leso.

Art. 23

Effetti della riattivazione del rapporto di lavoro

1. Nei confronti dei titolari di trattamento pensionistico di anzianità che ricostituiscono il rapporto di lavoro dipendente con uno degli Organismi o Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto, è sospesa la erogazione del trattato pensionistico per tutta la durata del nuovo rapporto; alla cessazione di tale nuovo rapporto, con decorrenza dal primo giorno successivo, è ripristinato il trattamento sospeso previo aggiornamento ai sensi dell'Art. 27 e, qualora l'anzianità pensionabile corrispondente al trattamento ripristinato sia inferiore ad anni quaranta, è attribuito un ulteriore distinto trattamento pensionistico liquidato corrispondentemente alla anzianità pensionabile del nuovo rapporto di lavoro cessato, nel limite massimo della differenza tra quaranta anni e l'anzianità relativa al trattamento pensionistico sospeso.

2. Agli iscritti non titolari di trattamento pensionistico con periodi di effettivo servizio, relativi alla ricostituzione di uno o più rapporti di lavoro dipendente con uno degli Organismi o Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto spetta il diritto ad un unico trattamento pensionistico da liquidarsi considerando svoltisi successivamente nel tempo e senza soluzione di continuità i rapporti di lavoro come sopra instaurati, sempre nel limite massimo di quaranta anni di anzianità pensionabile. Il trattamento di pensione spetta con la decorrenza prevista, ove ne ricorrano le condizioni, di cui agli Artt. 17 e 18.

CAPO X

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE INDIRETTE O DI REVERSIBILITÀ

Art. 24

Misura e decorrenza della Pensione indiretta o di reversibilità
e suddivisione delle quote

1. Il trattamento di pensione indiretta o di reversibilità è commisurato alla entità complessiva della pensione diretta che spetterebbe tempo per tempo al pensionato, se in vita, mediante applicazione delle seguenti aliquote:

– per un superstite il 60%

– per due superstiti il 70%

– per tre superstiti 1'80%

– oltre tre superstiti il 100%.

2. La pensione indiretta, ai superstiti del dipendente deceduto per fatti di servizio è attribuita, secondo le aliquote di cui al comma precedente, sulla base della pensione diretta privilegiata calcolata a norma dell'Art. 22.

3. La pensione indiretta o di reversibilità, nel caso di più aventi diritto, va divisa in parti eguali fra i medesimi, fatta salva in ogni caso, per il coniuge superstite in condizione di vedovanza, la quota pari al 50% dell'entità complessiva della pensione diretta che spetterebbe, tempo per tempo, al pensionato se in vita. Il coniuge superstite percepisce anche le quote dei figli conviventi.

4. Diminuendo il numero dei compartecipi, la pensione viene ricalcolata in conformità alle aliquote previste nel comma 1.

5. La pensione indiretta decorre dal primo giorno successivo a quello del decesso dell'attivo o del silente che abbia maturato il diritto a pensione.

6. La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del beneficiario di pensione.

CAPO XI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 25

Trattamento minimo di pensione

I. La misura mensile della pensione di vecchiaia, ordinaria di inabilità e di quella indiretta o di reversibilità, qualora la materia non sia regolata da convenzioni internazionali e a condizione che:

a) l'inabile o il titolare della pensione ai superstiti non percepisca comunque altri redditi in misura complessivamente superiore al minimo di cui appresso;

b) l'iscritto o, nel caso di suo decesso, i superstiti, abbiano conseguito il diritto al trattamento pensionistico in virtù dei soli periodi di effettivo servizio coperti da contribuzione nel Fondo,

non può essere inferiore al 50% della retribuzione mensile iniziale (stipendio più ASI) del primo livello funzionale-retributivo, quale previsto dalle apposite tabelle.

Art. 26

Tredicesima mensilità

1. L'importo mensile complessivo di cui ai precedenti Artt. 20, 21, 22 e 24 viene corrisposto tredici volte l'anno.

Art. 27

Perequazione della pensione

1. Nel caso di conglobamento dell'ASI negli stipendi di livello, viene contemporaneamente disposto il conglobamento dell'ASI maturato dai pensionati nell'importo di cui all'Art. 20, comma 1, lett. a).

2. Nell'eventualità che dal conglobamento dell'ASI consegua una riduzione del trattamento pensionistico, viene corrisposto un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento complessivo spettante prima del conglobamento e quello, eventualmente inferiore, che risultasse dopo il conglobamento.

3. Gli importi delle pensioni dirette, indirette o reversibili di cui agli Artt. 20, 21, 22 e 24 vengono aumentati dal 1° gennaio di ciascun anno in misura percentuale pari all'eventuale aumento percentuale del trattamento economico riferito allo stesso mese come da livello funzionale-retributivo, scatti biennali ed altri elementi retributivi diversi dall'ASI, indicati dall'Art. 15, del pari grado in servizio e secondo l'evoluzione della carriera effettivamente seguita dall'interessato.

4. Il meccanismo di perequazione si applica secondo il criterio iniziale di media quinquennale alle pensioni liquidate ai sensi dell'Art. 20, commi 1 e 2.

5. Nel caso di pensionato titolare del trattamento minimo, la perequazione, di cui ai precedenti ,commi, viene applicata alla pensione nella misura che risulterebbe dall'applicazione dei criteri ordinari, salva l'attribuzione del minimo come definito dall'Art. 25 ove superiore.

CAPO XII

 DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 28

Regime per gli Ecclesiastici e Religiosi annoverati
fra i Cardinali di Curia o nominati Vescovi

1. La posizione previdenziale degli Ecclesiastici e dei Religiosi che cessino dal servizio perché elevati alla Sacra Porpora e annoverati tra i Cardinali di Curia, viene congelata, con cessazione del trattamento di pensione diretta eventualmente in godimento, e conservata nel Fondo ai soli fini di consentire l'accesso al diritto alla pensione indiretta a favore dei superstiti, alle condizioni e nella misura previste dai precedenti articoli del presente Regolamento Generale, tenendo conto del servizio effettuato fino al momento della elevazione alla Sacra Porpora.

2. La posizione previdenziale degli Ecclesiastici e Religiosi che cessino dal servizio perché nominati Vescovi diocesani, o Vescovi coadiutori, o Vescovi ausiliari, o Vescovi titolari che esercitano in un dato territorio uno speciale incarico loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla competente Conferenza Episcopale, senza aver conseguito il diritto al trattamento pensionistico previsto dagli Artt. 17 e 18, ove ne ricorrano le condizioni, viene congelata per tutta la durata della carica predetta. All'atto della cessazione dalla carica, viene corrisposto il trattamento pensionistico diretto o indiretto, sempre che ne sussistano a tale momento i requisiti.

3. Il trattamento pensionistico, di cui ai due commi precedenti, è determinato tenendo conto dell'anzianità pensionabile maturata e congelata e del livello retributivo vigente all'atto della liquidazione della pensione, corrispondente a quello di inquadramento al momento della cessazione dal servizio.

Art. 29

Regime per gli Uditori della Rota Romana

1. Gli Ecclesiastici che all'atto della nomina a Prelati Uditori della Rota Romana risultino già iscritti al Fondo Pensioni, hanno la facoltà, da esercitare entro novanta giorni dalla loro nomina, di mantenere attiva la loro posizione previdenziale assumendo l'impegno di rilasciare durante il servizio attivo la ritenuta di cui all'Art. 15, comma 2, al fine di conservare l'accesso al diritto alle prestazioni pensionistiche a loro stessi, in caso di mancato conseguimento del trattamento di giubilazione, ed ai propri superstiti indicati all'Art. 3.

Nel caso di mancato esercizio della facoltà sopra prevista la posizione previdenziale viene estinta e cessa la ritenuta per il trattamento previdenziale.

Nel caso di mancato esercizio della facoltà sopra prevista all' atto del conseguimento del trattamento di giubilazione si estingue il diritto al trattamento pensionistico diretto e, ove non vi sia l'assunzione dell'impegno a rilasciare durante la giubilazione la ritenuta di cui all'Art. 15, comma 2, per consentire l'accesso al diritto alle prestazioni pensionistiche ai propri superstiti indicati all'Art. 3, si estingue pure il diritto al trattamento pensionistico indiretto.

Nel caso di mancata assunzione dell'impegno sopra previsto, la posizione previdenziale viene estinta, cessa il rilascio della ritenuta per il trattamento previdenziale ed al Prelato Uditore viene restituito dal Fondo Pensioni l'ammontare complessivo delle ritenute di cui all'Art. 15, comma 2, rilasciate durante il periodo di servizio attivo nell'Ufficio di Prelato Uditore.

2. Gli Ecclesiastici che all'atto della loro nomina a Prelati Uditori della Rota Romana non risultino iscritti al Fondo Pensioni, entro novanta giorni dalla loro nomina, possono iscriversi al Fondo Pensioni assumendo l'impegno di rilasciare durante il servizio attivo la ritenuta di cui all'Art. 15, comma 2, ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni pensionistiche a loro stessi, in caso di mancato conseguimento del trattamento di giubilazione, ed ai propri superstiti indicati all'Art. 3.

Agli Ecclesiastici che si sono iscritti al Fondo Pensioni si applica l'ultimo capoverso del precedente comma.

3. Per i Prelati Uditori in servizio attivo alla data del 1° gennaio 1998 sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'Art. 24 del Regolamento Pensioni 1992 come modificato dal Rescriptum ex Audientia SS.mi dell'8 novembre 1997.

4. Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, per tutti i Prelati Uditori, compresi quelli in servizio attivo a tale data, l'addendo del trattamento di giubilazione « scatti biennali di anzianità », ove tale trattamento sia conseguito, verrà sempre determinato conteggiando gli scatti biennali di anzianità nel numero, che non potrà mai superare il limite massimo di venti, e nella composizione risultanti alla data di conseguimento dell'Emeritato e valutando gli stessi secondo le norme, tempo per tempo, vigenti.

Art. 30

Cumulo unilaterale

1. Il cumulo unilaterale è applicabile ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia.

2. Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, qualora l'attivo e, in caso di decesso, gli aventi diritto non conseguano il requisito del periodo di effettivo servizio ai sensi dell'Art. 17 e dell'Art. 18, commi 1, 2 e 3, in virtù dei soli periodi di effettivo servizio compiuti sotto il Fondo, detti periodi sono cumulati con tutti i periodi di assicurazione compiuti alle dipendenze degli Enti di cui all'Art. 1 dello Statuto, coperti da contribuzione in forme di previdenza relativi a convenzioni stipulate da Istituzioni o Organismi della Santa Sede e indicate in elenchi approvati tempo per tempo dal Cardinale Segretario di Stato. Il computo di detti periodi è effettuato in conformità ai Regolamenti cui è stato soggetto l'interessato, inclusi gli eventuali periodi di riattivazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'Art. 23, con esclusione degli eventuali periodi sovrapposti.

3. Accertato il diritto al trattamento pensionistico in base al cumulo di cui al comma 1, il Fondo determina l'importo effettivo del trattamento pensionistico spettante all'interessato, in base al solo servizio utile maturato presso il Fondo.

Art. 31

Totalizzazione unilaterale

1. La totalizzazione unilaterale è applicabile ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed alla pensione indiretta.

2. Qualora l'attivo e, in caso di decesso, gli aventi diritto non possano conseguire il diritto al trattamento pensionistico in virtù dei soli periodi di effettivo servizio compiuti sotto il Fondo e cumulati ai sensi dell'Art. 30, i periodi medesimi sono totalizzati ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, con i periodi di assicurazione coperti da contribuzione compiuti sotto forme di assicurazione, gestite da Istituzioni di altri Paesi, in conformità alla legislazione nazionale, indicate in elenchi approvati, tempo per tempo, dal cardinale Segretario di Stato, alla condizione che detti periodi non si sovrappongano e la materia non sia regolata da convenzioni internazionali:

3. Accertato il diritto al trattamento pensionistico in base alla totalizzazione di cui al comma 2, il Fondo determina l'importo effettivo del trattamento pensionistico spettante all'interessato, in base al solo servizio utile maturato presso il Fondo.

TITOLO IV

CAPO XIII

 EROGAZIONI DELLE PRESTAZIONI

Art. 32

Liquidazione delle pensioni

1. Le pensioni sono liquidate d'ufficio dal Fondo previa comunicazione al Fondo stesso della notizia di aver maturato il diritto al trattamento pensionistico, corredata da tutti gli elementi utili alla liquidazione della pensione; l'Amministrazione è tenuta a comunicare al Fondo la cessazione dal servizio dei propri dipendenti.

2. Le pensioni indirette o di reversibilità sono liquidate d'ufficio dal Fondo a seguito della comunicazione, da parte degli aventi diritto, del decesso dell'iscritto o del titolare della pensione diretta.

3. Il trattamento pensionistico o il provvedimento che lo negasse, sono comunicati per iscritto agli interessati.

Art. 33

Corresponsione della pensione e sua decorrenza

1. Le pensioni vengono corrisposte anticipatamente in dodici mensilità, la tredicesima mensilità viene corrisposta entro il mese di dicembre.

2. Le mensilità non riscosse entro cinque anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Art.34

Casi di pignorabilità del trattamento di pensione
 e misura della ritenuta

1. Le pensioni non possono essere cedute, né pignorate, né sequestrate, salvo il caso di debito verso l'Amministrazione e il caso di alimenti dovuti per legge.

2. La ritenuta per ciascuno di detti motivi non può eccedere il terzo della pensione ma, se i due motivi concorrono, la ritenuta complessiva non può eccedere la metà della pensione, con precedenza della ritenuta per alimenti entro il limite del terzo.

Art. 35

Commutazione del diritto alla pensione in una prestazione
« una tantum » da parte del Fondo

1. Il diritto alla pensione può essere commutato con provvedimento della « Commissione disciplinare della Curia Romana », assunto in base al proprio Regolamento, in una prestazione « una tantum » da parte del Fondo nel caso in cui il titolare venga colpito da condanna penale o canonica passata in giudicato per offesa alla Santa Sede, per delitti contro la religione cattolica, la moralità pubblica, il buon costume e il patrimonio ecclesiastico o comunque abbia tenuto un comportamento incompatibile, a giudizio della medesima Commissione disciplinare, con la permanenza di qualsiasi rapporto con la Santa Sede.

2. Il valore della prestazione « una tantum » di cui al comma precedente è calcolato con la seguente formula:

UT2 = 13 x Ip x Pu

dove:

UT2 = una tantum del presente comma 2;

Ip = importo della pensione del mese del provvedimento della Commissione disciplinare;

Pu = premio unico per l'assicurazione di una rendita vitalizia anticipata unitaria annua, immediata, pagabile per la vita intera, da determinarsi con la metodologia attuariale dell'ISTAT, sulla base delle più recenti tavole di mortalità pubblicate dallo stesso ISTAT e sulla base di un tasso di interesse pari al saggio degli interessi legali vigente nello Stato della Città del Vaticano.

Agli effetti del computo dell'età del titolare del diritto, la frazione d'anno pari o superiore a sei mesi è considerata come anno intero, quella inferiore è trascurata.

3. Per i soli casi ricompresi nell'Art. 3, comma 1, lettere b/2 e d/2 il valore della prestazione « una tantum » è invece calcolato con la seguente formula:

UT3= 13/12 x Ip x Au

dove:

UT3 = una tantum del presente comma 3;

Ip = importo della pensione del mese del provvedimento della Commissione disciplinare;

Au = valore attuale della rendita unitaria immediata anticipata delle mensilità che spetterebbero ancora al titolare di diritto, assunto come tasso di interesse di riferimento il saggio degli interessi legali vigente nello Stato della città del Vaticano.

4. Nel caso di provvedimento di cui al comma 1, viene comunque disposta la cancellazione dell'iscritto dal Fondo.

CAPO XIV

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E PROVVIDENZE SOCIALI

Art. 36

Assegno per il nucleo familiare e altre provvidenze sociali

1. Al titolare di pensione diretta o indiretta, qualora la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, sono attribuiti, in base all'Art. 2, lettera b/2 dello Statuto, il trattamento di famiglia — assegno per il nucleo familiare o assegni familiari — nonché le altre provvidenze sociali disposte o che saranno disposte, in conformità alla normativa vigente e alla condizione che il trattamento pensionistico sia stato conseguito in virtù dei soli periodi di effettivo servizio coperti da contribuzione nel Fondo.

TITOLO V

CAPO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Norme di attuazione

1. Con provvedimenti emanati dalla Segreteria di Stato possono essere stabilite le modalità di attuazione degli articoli del presente Regolamento Generale.

Art. 38

Opzione per la pensione integrale

1. Resta ferma la facoltà in favore del personale in servizio alla data del 29 febbraio 1972 di optare, all'atto del collocamento a riposo, per il solo trattamento di pensione, come previsto dai Regolamenti per le Pensioni a tale data vigenti, o per il sistema misto di cui all'Art. 2, paragrafi 1 e 2 delle « Norme per la liquidazione nel trattamento di quiescenza », come da Motu Proprio del Papa Paolo VI del 20 febbraio 1972. Per coloro che optano per il solo sistema di pensione l'aliquota di cui all'Art. 20, comma 1, lettere a) e b) è pertanto fissata nella misura del 2,5%.

2. La stessa facoltà è confermata ai superstiti del personale di cui al precedente comma, aventi diritto alla pensione indiretta.

Art. 39

Controversie

1. Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento Generale si procede in base a quanto dispone l'Art. 20 dello Statuto.

 

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